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01.03.1997 - trasporti

CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI NELL’ANNO 1997

CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI NELL’ANNO 1997 CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI NELL’ANNO 1997
D.M. 9/12/96

Si riporta di seguito il decreto 9 dicembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/1996 concernente il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 1997.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 1997 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 marzo;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;
h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
j) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;
k) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
o) dalle ore 7 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto;
p) dalle ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
r) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
t) dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;
u) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
v) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
w) dalle ore 8 alle ore 22 dell’8 dicembre;
x) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; tale limite, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto e posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto e anticipato di ore due.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti all’interporto di Verona e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all’estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.
5. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Art. 3.
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all’Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m, 1) giornali, quotidiani e periodici;
m, 2) prodotti per uso medico;
m, 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico.

Art. 4.
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessita connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessita;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessita e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni e ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe e ammessa solo in relazione alla necessita di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 5, comma 1, punto e).

Art. 7.
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto, In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all’art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi:
dal 20 giugno al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva;
dal 7 al 15 giugno e dal 20 al 28 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.
Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali “mezzi d’opera” che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall’art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.
1. II calendario di cui all’art. 1, così come integrato dall’art. 8, non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all’Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l’assenza degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 6 giugno al 28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprende la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.
1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI NELL’ANNO 1997
D.M. 9/12/96

Si riporta di seguito il decreto 9 dicembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/1996 concernente il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 1997.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 1997 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 marzo;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;
h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
j) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;
k) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
o) dalle ore 7 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto;
p) dalle ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
r) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
t) dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;
u) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
v) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
w) dalle ore 8 alle ore 22 dell’8 dicembre;
x) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; tale limite, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto e posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto e anticipato di ore due.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti all’interporto di Verona e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all’estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.
5. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Art. 3.
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all’Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m, 1) giornali, quotidiani e periodici;
m, 2) prodotti per uso medico;
m, 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico.

Art. 4.
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessita connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessita;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessita e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni e ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe e ammessa solo in relazione alla necessita di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 5, comma 1, punto e).

Art. 7.
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto, In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all’art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi:
dal 20 giugno al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva;
dal 7 al 15 giugno e dal 20 al 28 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.
Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali “mezzi d’opera” che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall’art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.
1. II calendario di cui all’art. 1, così come integrato dall’art. 8, non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all’Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l’assenza degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 6 giugno al 28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprende la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.
1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.


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