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01.08.1997 - comunicazioni

LEGGE N. 127/97 ARTT. 2 E 3 (BASSANINI 2) – CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

LEGGE N LEGGE N. 127/97 ARTT. 2 E 3 (BASSANINI 2) – CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli associati sulle disposizioni innovative introdotte dagli articoli 2 e 3 della legge n. 127/97 (c.d. Bassanini 2), in tema di certificazioni amministrative e dichiarazioni sostitutive.
Gli articoli suddetti contengono infatti una serie di disposizioni di particolare rilievo per gli operatori del settore delle costruzioni, i quali possono beneficiare mediante la nuova normativa di uno snellimento delle procedure inerenti la presentazione di istanze dirette alle pubbliche amministrazioni e per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, soprattutto ai fini della qualificazione nelle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.
Al riguardo, va innanzitutto ricordato che la legge n. 127/97 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con appositi regolamenti, misure per la semplificazione della normativa sulla documentazione amministrativa (cfr. art. 1).
In quest’ottica, la regolamentazione dell’intera materia dovrà, in particolare, conformarsi ai principi contenuti nell’art. 18 della legge n. 241/90, nonché ai seguenti principi: eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti amministrativi; ampliamento delle categorie di stati, fatti, o qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi, al fine di evitare ritardi conseguenti alle misure di semplificazione.
La delegificazione governativa dovrà in particolare specificare gli stati, fatti o qualità per i quali l’autocertificazione deve intendersi “definitiva” e non già come “temporaneamente sostitutiva” di una documentazione da produrre, comunque, prima dell’emanazione dell’atto amministrativo finale.
In altri termini, vi saranno stati, fatti o qualità che potranno essere attestati con autodichiarazione definitiva (e non già provvisoria), salva, in ogni caso, la responsabilità penale di chi renda false dichiarazioni (ai sensi della legge n. 15/68) ed un numero ridotto di altri stati, fatti o qualità per i quali la pubblica amministrazione potrà continuare a richiedere, successivamente, la prescritta documentazione; in tal caso, è previsto che, qualora quest’ultima non venga prodotta dall’interessato entro 15 giorni dalla richiesta (o entro il termine più favorevole concesso dall’amministrazione), tale circostanza comporterà la mancata emanazione del provvedimento amministrativo in favore dell’interessato (art. 3).
Ferma restando l’attività di delegificazione della materia attribuita al Governo, è noto che la legge n. 127/97 ha, tuttavia, introdotto disposizioni immediatamente operative in tema di snellimento dell’attività amministrativa e di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
A decorrere, infatti, dal 18 maggio u.s. (data di entrata in vigore della legge), sono operative, tra le altre, le disposizioni a carattere semplificatorio contenute negli artt. 2 e 3.
Per consentire proprio l’applicazione immediata delle nuove misure va segnalato peraltro che il Ministero dell’Interno, con propria circolare n. 11 del 15 luglio 1997, ha fornito taluni chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nei suddetti articoli 2 e 3 della legge, che in sede di prima attuazione hanno sollevato alcuni dubbi interpretativi.
Ciò premesso, si ritiene opportuno, in questa sede, fornire un quadro riepilogativo delle principali novità introdotte dalla legge n. 127/97 in tema di snellimento delle norme sulla documentazione amministrativa, anche in considerazione delle indicazioni ministeriali in proposito.

Validità dei certificati
L’art. 2 della legge n. 127/97 introduce una notevole semplificazione dell’attività amministrativa, ampliando in primo luogo la durata dei certificati anagrafici e di stato civile, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni ed ammettendo altresì la possibilità per gli interessati di estendere la validità dei suddetti certificati, nonché degli altri certificati, oltre i termini di scadenza, mediante apposita dichiarazione.
Sulla base delle previsioni legislative contenute nel citato art. 2, emergono in particolare le seguenti indicazioni:
a) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, e non solo dall’anagrafe dei comuni (cfr. Circ. Ministero Interno n. 11/97 cit.), attestanti stati e fatti personali, non soggetti a modificazione, hanno validità illimitata (certificati di nascita, morte, conseguimento di titoli di studio, residenza storica, ecc.) (cfr. comma 3);
b) i restanti certificati (normalmente con scadenza trimestrale) hanno ora validità semestrale (certificati di stato civile, cittadinanza, matrimonio, residenza semplice, ecc.) (cfr. comma 3).
È presumibile ritenere che in questa categoria di certificati vadano ricompresi anche i certificati della C.C.I.A.A. e del Casellario giudiziario, i quali pertanto dovrebbero avere validità semestrale. Lo stesso dovrebbe valere anche per il certificato dell’Albo Nazionale dei Costruttori, nonostante la sua durata annuale precedentemente sancita dall’art. 17 della legge n. 57/62;
c) per i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, nonché gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile (stato di famiglia, residenza, stato civile, ecc.) aventi validità semestrale, è possibile presentare certificazioni “scadute”, a condizione che le informazioni contenute nei certificati stessi non siano mutate (cfr. comma 4). In tal caso, è necessaria solamente una dichiarazione in calce al documento, con sottoscrizione non autenticata, del titolare del certificato.
La pubblica amministrazione ha, comunque, la facoltà di accertare la veridicità e la autenticità delle informazioni prodotte. In caso di false dichiarazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 della legge n. 15 del 1968.

Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
L’art. 3 della legge n. 127/97 reca disposizioni di immediata semplificazione della normativa in tema di documentazione amministrativa, ampliando l’utilizzo delle dichiarazioni, anche temporaneamente sostitutive, ed estendendo l’obbligo regolamentare a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 (Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, IACP, C.C.I.A.A., Enti pubblici non economici, USL, ecc.).
In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 127 (18 maggio 1997) si prevede, tra l’altro, che:
– Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni delle domande per la partecipazione a selezioni e, quindi, anche a concorsi per l’assunzione, da parte delle stesse, a qualsiasi titolo (comma 5).
– La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto (cioè, in presenza del soggetto cui è diretta l’istanza, che procede ai sensi dell’art. 6 della legge n. 15/68), di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione (cfr. comma 11).
Con tale previsione viene dunque modificata la norma di principio contenuta nell’art. 20 della legge n. 15 del 1968, il quale dispone che: “… la sottoscrizione di istanze dirette ad organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta” (cfr. Min. Interno n. 11/97).
– Le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, previste dall’art. 2, comma 1 della legge n. 15/68 non vanno autenticate, indipendentemente dalle modalità di presentazione delle stesse (cfr. comma 10).
Conseguentemente è abrogato l’art. 2, comma 2, della legge n. 15/68, che prevedeva, viceversa, l’obbligo di autenticazione.
– Le sottoscrizioni delle dichiarazioni “temporaneamente sostitutive” di stati, fatti o qualità personali, elencate dall’art. 2, comma 1, del DPR 24 gennaio 1994 n. 130, non devono essere più autenticate (cfr. comma 3). Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
Conseguentemente, è abrogato l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 130/94, che prevede l’autentica delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
La circolare ministeriale n. 11/97 citata precisa al riguardo che le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei riguardi delle dichiarazioni che non vengano rese dinanzi al dipendente dell’amministrazione, ma siano trasmesse, ad esempio, a mezzo posta.
La non necessità dell’autenticazione viene estesa dalla circolare anche alle istanze dirette alla P.A. che siano inviate per posta, attraverso un’interpretazione estensiva del comma 11 dell’articolo in commento.
Sarà possibile, quindi, ai fini della richiesta di invito a gare d’appalto, sottoscrivere, senza necessità di autenticazione, la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e inoltrare detta richiesta all’ente appaltante, entro i termini previsti, avvalendosi del servizio postale.
– La legge n. 127/97 mantiene fermo l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. art. 4, legge n. 15/68) con le modalità di cui all’art. 20 della legge n. 15 del 1968. La possibilità che la sottoscrizione sia autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione viene estesa all’ipotesi di dichiarazione resa ad imprese di gestione di servizi pubblici; in tal caso è competente il funzionario incaricato dal rappresentante legale della impresa stessa.

Ulteriori disposizioni semplificative
– È fatto esplicito divieto alle amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento, in corso di validità, esibito dall’interessato sotto responsabilità penale (art. 3 comma 1).
Resta salva la facoltà dei soggetti indicati di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.
– Costituisce violazione dei doveri d’ufficio, la mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive, in luogo della produzione dei certificati, nei casi in cui la legge o i regolamenti prevedano tale possibilità (art. 3 comma 4).
– Infine, è opportuno segnalare che la semplificazione amministrativa in parola comporta una riduzione degli oneri fiscali, in ragione del minor ricorso alla documentazione cartacea e di conseguenza alla necessità di autenticazione delle sottoscrizioni con relativa imposta di bollo (cfr. circ. Min. Interno cit.).
Si ritiene utile pubblicare il testo dei primi tre articoli della legge “Bassanini 2” n. 127 ora commentati.

Legge 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”
(Suppl. Ordinario n. 98/L alla G.U. del 17 maggio 1997, n. 113) 

ARTICOLO 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti amministrativi o all’acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell’adozione dell’atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica

1. L’articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
 2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all’ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori , o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l’attestazione dell’avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l’articolo 41.>.
2. L’articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 15-quinquies del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
<1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente.>.
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a può soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali e il codice fiscale nonchè, qualora l’interessato non si opponga, l’indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall’articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale.
ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 489 del Codice penale.
2. L’articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
Qualora l’interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall’amministrazione, il provvedimento non è emesso>.
3. L’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
<1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto>.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all’età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
.
9. All’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,è aggiunto, in fine, il seguente comma:
.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.

… omissis …


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