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01.11.1997 - tributi

TASSA SMALTIMENTO -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI – TASSAZIONE

TASSA SMALTIMENTO -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI – TASSAZIONE TASSA SMALTIMENTO -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI  AGLI URBANI – TASSAZIONE
(Cass. Sez. I, Sent. 29/9/97, n. 9524)

I rifiuti speciali dichiarati assimilabili agli urbani devono essere assoggettati alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per il solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati nell’ambito del territorio dove è istituito il servizio, senza che rilevi, al fine dell’inapplicabilità del tributo, che il loro smaltimento avvenga a spese di chi occupa o conduce i locali stessi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sulla base della disciplina del Testo unico per la finanza locale, vigente fino al 1993, che prevedeva l’esclusione, nella determinazione della superficie tassabile, dei locali e delle aree in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi (smaltiti dai produttori), implicitamente includendo nella superficie imponibile i luoghi di produzione dei rifiuti assimilati agli urbani (art. 270, R.D. n. 1175/1931).

La disciplina vigente
Analoga disposizione è contenuta nella vigente disciplina del tributo, che, ugualmente, non menziona i rifiuti assimilabili agli urbani, ma, in modo implicito, li assoggetta alla tassa, escludendo dall’imposizione, con l’onere di smaltimento a carico dei produttori, i soli rifiuti speciali, tossici o nocivi (art. 62, D.Lgs. n. 507/1993).

Decreti-legge non convertiti
Il principio della tassazione dei locali e delle aree dove si formano i rifiuti assimilati, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio di smaltimento istituito dal comune, aveva, peraltro, trovato temporanea limitazione ad opera di alcuni decreti-legge (successivamente non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 575/1996).
Con tali provvedimenti, infatti, era stata prevista l’esclusione degli stessi dal tributo, in caso di smaltimento a cura dei produttori, dapprima fino al 1° gennaio 1996 (D.L. n. 3/1995), in seguito fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti (DD.LL. nn. 66 e n. 162/1995) e, infine, limitatamente alle superfici superiori a 200 metri quadrati, fino all’entrata in vigore della normativa di riordino della materia (DD.LL. n. 274/1995, n. 373/1995 e n. 463/1995 – si vedano in merito i Supplementi n. 10 al Not. 7/95 e n. 5 al Not. 12/95).

Nuova tariffa
Inoltre, il nuovo Testo Unico sui rifiuti, nel prevedere, a decorrere dal 1999, la sostituzione della tassa rifiuti con una tariffa per la copertura del servizio, ha stabilito che sulla tariffa stessa sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che lo effettua (art. 49, comma 14, D.Lgs. n. 22/1997).


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