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01.01.1997 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI:. A) PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 1997. B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

TRASPORTI ECCEZIONALI: TRASPORTI ECCEZIONALI:
A) PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 1997
B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
A) Proroga delle autorizzazioni al 30 giugno 1997
La validità delle autorizzazioni al trasporto eccezionale, già rilasciate alla data del 31 dicembre 1996, è stata prorogata fino al 30 giugno 1997 (D.L. n.670/96).
Scopo del rinvio è dar modo agli enti proprietari e concessionari delle strade di adeguare le loro procedure interne alle variazioni apportate – in tema di autorizzazioni – dalle recenti modifiche del Regolamento al Codice della strada.
La proroga è condizionata al pagamento, se dovuto, dell’indennizzo di usura.
Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare n. 87 del 10 gennaio 1997, ha precisato, infatti, che la proroga delle autorizzazioni non esime dal pagamento dell’indennizzo d’usura se dovuto. Pertanto i soggetti titolari di autorizzazioni con scadenza 31/12/96 dovranno provvedere al pagamento dell’indennizzo d’usura entro il 31/1/97 e dovranno allegare la ricevuta di versamento all’autorizzazione in proroga.
Nel caso di autorizzazioni già rilasciate con scadenza successiva al 31/12/96 il pagamento integrativo per il periodo compreso tra la data di scadenza ed il 30/6/97 dovrà essere effettuato prima della suddetta data di scadenza.
Con lo stesso Decreto legge è stata rinviata al 1° luglio l’applicazione delle nuove disposizioni, previste dallo stesso Regolamento, sulla scorta tecnica.
Fino a tale data, pertanto, i servizi di scorta continueranno a funzionare come per il passato, e cioè con la discrezionalità della Polizia stradale di delegare tali servizi a scorte aziendali.
B) Modifiche al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada
Nel Supplemento ordinario n. 212 alla G.U. del 4/12/96 è stato pubblicato il D.P.R. 16/9/96, n. 610 che riporta le modifiche al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.
Tali modifiche interessano diversi aspetti delle norme di circolazione ma, in particolare, modificano alcune disposizioni relative ai trasporti eccezionali.
Si segnalano di seguito le principali novità di interesse del settore e si ricorda infine che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Nuove modalità di versamento dell’indennizzo d’usura per i rimorchi degli autotreni destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici

I rimorchi degli autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t., formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere devono versare l’indennizzo d’usura in base ai valori valutati convenzionalmente ai sensi dell’art. 18 del Regolamento e non più per un importo pari alla tassa di possesso (bollo).
Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali sono versati in ragione di:
· 7/10 alle amministrazioni regionali;
· 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio.
Le ricevute dei relativi versamenti devono essere allegate alle rispettive domande di autorizzazione.
Su domanda del richiedente l’autorizzazione, detti importi possono essere versati in soluzioni non inferiori a 4 mesi; in tal caso l’autorizzazione avrà pari valore temporale.
La tabella che si allega di seguito riporta gli importi aggiornati dovuti per il 1997.

Autorizzazioni periodiche

Fra le norme modificate del Regolamento ve ne sono alcune che riguardano le autorizzazione periodiche rilasciate per i trasporti eccezionali. In particolare sono stati stabiliti nuovi limiti dimensionali dei veicoli per i quali possono essere rilasciate le suddette autorizzazioni. Tali limiti risultano essere:

· altezza 4,30 m, larghezza 3,00 m, lunghezza 20,00 m;
· altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25,00 m.

E’ stato stabilito, inoltre, che le autorizzazioni periodiche sono altresì rilasciate per le seguenti categorie di veicoli:

· veicoli per uso speciale (es. autogru);
· autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t., formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere anche se superano le dimensioni prescritte dall’articolo 61 del Codice della strada;
· veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza e in altezza di cui all’art.61 (2,55 m e 4,00 m) del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. La parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore.


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