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01.10.1997 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO DI SCORTA TECNICA

TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEL PE TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO DI SCORTA TECNICA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1997 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 luglio 1997 recante “Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Il provvedimento consente di dare una completa attuazione all’articolo 10 del nuovo Codice della strada per la parte in cui è prevista la scorta della polizia stradale o la scorta tecnica per lo svolgimento di un trasporto effettuato con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero di veicoli eccezionali ad uso speciale.
E’ opportuno ricordare che sino al 31 dicembre 1997 la scorta tecnica continuerà ad essere espletata secondo le norme sino ad oggi vigenti e che solo successivamente a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel nuovo Disciplinare.
Il periodo di tempo compreso sino al 31 dicembre 1997 dovrà essere utilizzato, dagli operatori interessati, per l’adeguamento alle nuove prescrizioni, nonché per la formazione del personale.
Nel merito dei contenuti del Decreto Ministeriale si sottolineano i seguenti aspetti:

Autorizzazione delle imprese
Il servizio di scorta tecnica può essere svolto dalle imprese di autotrasporto in conto proprio o per conto terzi, ovvero da società appositamente costituite.
L’impresa, prima di svolgere il servizio di scorta tecnica, dovrà essere autorizzata dal Prefetto della provincia ove ha sede.
L’autorizzazione prefettizia, rilasciata a nome dell’imprenditore o degli amministratori in caso di società commerciali, ha durata di tre anni e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
Nel caso di imprese di autotrasporto in conto proprio e/o per conto terzi dovranno aversi, tra l’altro, i seguenti requisiti di idoneità tecnica, professionale e di capacità finanziaria;
– referenza di affidamento (rilasciata da società con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi) per un importo pari a 150 milioni, aumentato di 5 milioni per ogni veicolo da adibire a scorta;
– copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, derivante dall’esercizio della scorta tecnica, con massimale non inferiore a 5 miliardi;
– possesso di almeno 3 veicoli idoneamente attrezzati per la scorta;
– disponibilità di almeno due dipendenti, soci o collaboratori non occasionali, abilitati all’effettuazione dei servizi di scorta tecnica;

Il titolare dell’autorizzazione prefettizia dovrà, inoltre:
– essere cittadino italiano, di Stato membro dell’Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
– avere raggiunto la maggiore età;
– non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo;
– non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione e per gli altri reati specificamente elencati dal Decreto.  Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario.

Abilitazione del personale
L’abilitazione del personale avviene previo specifico esame da sostenersi presso ciascun compartimento della Polizia stradale.
L’attestato di abilitazione all’esercizio della scorta tecnica ha validità triennale con possibilità di rinnovo, previo ulteriore colloquio orale.
L’abilitazione del personale è fondamentale soprattutto per quelle imprese di costruzione che eseguono direttamente il trasporto delle macchine operatrici e/o degli elementi prefabbricati di grandi dimensioni necessitanti di autorizzazioni multiple o singole.
Per il 1997 le sessioni di esame inizieranno il 12 novembre ed il 10 dicembre presso gli uffici dei compartimenti della Polizia Stradale territorialmente competenti.
Poiché è presumibile che in fase di prima applicazione vi sarà una notevole affluenza di candidati, la Polizia Stradale, una volta acquisite le domande di esame, diramerà uno specifico calendario.
Le domande d’esame dovranno pervenire al Compartimento della Polizia Stradale almeno 10 giorni prima della data fissata per l’inizio delle prove e dovrà essere redatto secondo lo schema all’uopo predisposto, in distribuzione anche presso gli uffici del Collegio e in pubblicazione sul prossimo Notiziario.
La prova sarà costituita da una serie di quiz riportati su scheda e da un colloquio orale che verterà, tra l’altro, sul nuovo Codice della strada e sulla normativa per l’autotrasporto.
L’abilitazione sarà rilasciata contestualmente al superamento della prova.

Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione  tecniche degli autoveicoli utilizzati per le scorte
Per lo svolgimento dell’attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell’impresa autorizzata, aventi carrozzeria chiusa ed immatricolati come autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, ovvero autocarri. 
Gli autoveicoli destinati alla scorta tecnica dovranno, inoltre, essere muniti delle seguenti attrezzature:
– due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla o arancione, da apporre sul tetto del veicolo;
– un pannello rettangolare, bifacciale, ad angoli arrotondati, recante su ciascuna faccia la scritta ”trasporto eccezionale” di colore nero su fondo giallo;
– una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo;

– un apparecchio radio ricetrasmittente per ogni autoveicolo in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente che effettua il trasporto eccezionale.

Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche
La scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio, deve essere altresì equipaggiata con le seguenti attrezzature:
– un telefono radiomobile per chiamate d’emergenza;
– un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
a) un segnale “altri pericoli” con abbinato un pannello “incidente”
b) due segnali “direzione obbligatoria” o “passaggio obbligatorio” con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze;
c) due “barriere normali” con il bordo superiore ad un’altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
d) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
e) una bandierina di colore arancio fluorescente;
f) due palette per regolare il transito;
g) quindici coni di gomma o plastica, di colore rosso con anelli di colore bianco;
h) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta;
i) un dispositivo per la misura dell’altezza e uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

Si segnala, infine, che il Disciplinare, al Titolo II, impartisce una serie di norme relative all’espletamento dei servizi di scorta con riferimento alla posizione dei veicoli, all’utilizzo delle segnalazioni luminose ed agli obblighi della scorta. Per un approfondimento delle suddette disposizioni si rinvia alla lettura del testo di legge, che verrà pubblicato sul Notiziario.


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