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01.07.1997 - trasporti

VEICOLI ECCEZIONALI – CIRCOLARE MINISTERIALE

VEICOLI ECCEZIONALI – CIRCOLARE MINISTERIALE VEICOLI ECCEZIONALI – CIRCOLARE MINISTERIALE

Si pubblica copia della Circolare redatta dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale 23 maggio 1997 n. 2811 relativa ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
La nota, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale non appena saranno state completate le necessarie formalità amministrative, fornisce una serie di chiarimenti relativamente all’effettuazione dei trasporti eccezionali ed alle norme previste nel Regolamento di attuazione.
In particolare si evidenzia che per le autorizzazioni periodiche, che sono quelle di maggiore interesse per il settore delle costruzioni, è stato chiarito che nel caso di trasporto delle macchine operatrici sarà sufficiente indicare, nella richiesta, il termine “macchina operatrice” indipendentemente dal suo allestimento (gommata, cingolata, benna, rullo ecc.) e di conseguenza si forniranno le dimensioni del trasporto nella configurazione di massimo ingombro e/o di maggiore massa.
Nel caso invece di autorizzazioni periodiche per il trasporto di elementi prefabbricati occorrerà indicare la tipologia del manufatto tenendo conto che le tipologie previste sono due e cioè trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello (due dimensioni prevalenti rispetto alle altre).
VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ (ART. 10 D. Lgvo 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – ARTT. 13/20 D.P.R. 495/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Circolare Ministero dei Lavori pubblici  – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 23/5/97, n.2811)

L’1 gennaio 1997, dopo numerosi rinvii, è entrato in vigore l’art. 10 del Nuovo Codice della strada (D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal D. Leg.vo 10 settembre 1993, n. 360), relativo alla disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
Contestualmente sono entrati in vigore gli articoli del Regolamento di attuazione, nei quali sono definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei trasporti eccezionali.
Le suddette norme regolamentari sono contenute negli articoli da 13 a 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e sono state oggetto di rilevanti modifiche con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (si veda in merito il supplemento n.2 al Notiziario 1/97).
Occorre ricordare, in via preliminare, che in base al comma 26 dell’art. 10 del Nuovo Codice della strada, le disposizioni dello stesso art. 10 e delle relative norme regolamentari non si applicano alle macchine agricole ed alle macchine operatrici eccezionali che saranno peraltro oggetto di una specifica circolare.
Ciò premesso, in relazione ai numerosi dubbi interpretativi scaturiti dalla prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari si rende necessario fornire i chiarimenti e le precisazioni di seguito elencati in ordine di articolato del citato Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992, come modificato dal D.P.R. 610/1996:

– Art. 13, comma 1, lett. “c”. È previsto che per le autorizzazioni di tipo “singolo”, nel caso in cui sia fissato unicamente il periodo di validità, la data di effettuazione del viaggio sia comunicata dall’interessato all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, per via telegrafica o fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio. Al riguardo occorre precisare che nel caso di un trasporto il cui percorso sia stato autorizzato da diversi enti la comunicazione deve essere inoltrata a ciascuno dei suddetti enti almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio. Nel caso di percorsi che richiedono un tempo di percorrenza superiore alle 24 (36) ore dovrà essere precisato in ciascuna comunicazione il giorno in cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell’ente a cui la stessa è indirizzata.
Qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si rende necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata con gli stessi mezzi agli enti ancora interessati dal percorso residuo.

– Art. 13, comma 2, lett. “c”. E’ previsto tra le condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni periodiche, che durante tutto il periodo di validità delle stesse, gli elementi oggetto del trasporto  siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia.
Al riguardo si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni per chiarire il significato che nell’ambito della disposizione in esame occorre dare ai termini “natura” e “tipologia”.
Per “natura” del materiale deve intendersi l’insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche (etc.) dello stesso (densità, rigidezza, peso specifico, etc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.
Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro), deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato. Nella natura calcestruzzo può rientrare, quindi, anche il cemento armato e il cemento armato precompresso; in tali casi dovrà essere indicato  come peso specifico quello più gravoso del cemento armato (2.5 t/m3).
Per “tipologia” del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica dello stesso che ne permette la classificazione quale: serbatoio, turbina, macchina operatrice, mentre le strutture in cemento armato verranno differenziate in due categorie: trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello (due dimensioni prevalenti rispetto all’altra).
Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa tipologia, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o da pannelli (indipendentemente dalla sezione della stessa) o sempre da macchine operatrici (indipendentemente dall’allestimento).
Si precisa che la natura e la tipologia degli elementi oggetto del trasporto non possono mai essere identificati con quelli dell’imballaggio.

– Art. 13, comma 6. Le dichiarazioni di responsabilità previste al comma in esame, così come la altre dichiarazioni previste a vario titolo nelle disposizioni regolamentari relative ai trasporti eccezionali, sono redatte su carta libera.

– Art. 13, comma 9. Con riferimento alla formulazione dell’articolo 10, comma 2, lettera “b” del Codice, si precisa che la possibilità di trasportare tre pezzi è consentita unicamente quando già per il trasporto di uno dei tre pezzi trasportati è necessario utilizzare un veicolo idoneo al trasporto eccezionale per massa.

– Art. 14, comma 1. Si precisa che le domande relative ad autorizzazioni che interessano le strade ed autostrade statali devono essere indirizzate al Compartimento ANAS interessato dal viaggio. Nel caso in cui il percorso interessi più Compartimenti, agli stessi dovrà essere richiesto il nulla-osta da parte del Compartimento che ha ricevuto la domanda. È, anche, consentito richiedere autorizzazioni ai singoli compartimenti e nel caso di pagamento d’usura con idennizzo convenzionale allegare la ricevuta di pagamento ad uno dei compartimenti ed agli altri compartimenti è sufficiente allegare fotocopia fronte-retro del c/c cui è stato versato il pagamento con l’indicazione della targa e periodo temporale previa indicazione del compartimento cui è stata consegnata la ricevuta di c/c in origianale.
Analoga procedura può essere seguita dalle provincie che rilasciano autorizzazioni che interessano le strade delle provincie limitrofe e dei comuni nell’ambito dello stesso territorio regionale.

– Art. 14, comma 3. Si precisa che i veicoli di riserva indicati nella domanda possono essere pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio e sono ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi indicati alle condizioni fissate dallo stesso comma 3.

– Art. 14, comma 6. Si precisa che le misure di controllo previste sono quelle indicate all’art. 13, comma 8 e si applicano con il servizio di assistenza tecnica previsto dallo stesso comma.

– Art. 14, comma 7. Si precisa che la dotazione dei mezzi tecnici deve essere indicata unicamente nel caso in cui gli stessi sono necessari per l’effettuazione del trasporto. A titolo esemplificativo, ove sia necessario, per superare particolari punti del percorso, movimentare gli elementi trasportati, dovrà essere indicata la dotazione di una adeguata attrezzatura di sollevamento.

– Art. 14, comma 8. L’indicazione dei pesi massimi ammissibili, come risultanti dai documenti prescritti dal comma 8 dell’art. 14, devono essere prodotti sia in caso di superamento dei limiti di massa, che dei limiti dimensionali.

– Art. 14, comma 9. I carri ferroviari non sono esentati dalla presentazione degli schemi e delle dichiarazioni previste nell’art. 14.

– Art. 14, comma 11. Le domande di autorizzazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo. In tale ultimo caso, questi, quando trattasi di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di possedere i requisiti e le autorizzazioni previsti dalla legge n. 298 del 1974.
L’autorizzazione sarà intestata allo stesso soggetto che ha sottoscritto la domanda.

– Art. 14, comma 12. I vettori esteri, che non alleghino alla domanda di autorizzazione il documento tecnico rilasciato dalla MCTC, non possono ottenere l’autorizzazione.

– Art. 14, comma 13. Le domande di autorizzazione, con tutta la documentazione allegata devono essere conservate in apposito archivio per la durata non inferiore ad 1 anno per consentire di non presentare documentazione in originale o in copia conforme, qualora non siano state apportate modifiche sulla carta di circolazione.

– Art. 15, comma 1. Tute le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, resa legale, per non più di 3 volte e per un periodo di validità complessivo non superiore a 2 anni, qualora siano rispettate le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 e con le modalità del comma 2 dello stesso articolo. Le autorizzazioni rinnovate possono anche essere prorogate purché non superi il periodo temporale stabilito dal comma 1 dello stesso art. 15. Le autorizzazioni prorogate non possono essere rinnovate, nè ulteriormente prorogate.

– Art. 15, comma 2. La domanda di rinnovo deve essere presentata in carta legale in analogia a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14.

– Art. 15, comma 3. La domanda di proroga deve essere presentata su carta legale anticipatamente alla scadenza. Il viaggio potrà essere effettuato solo dopo che la proroga sia stata concessa. Non è necessario presentare altre marche da bollo.

– Art. 16, comma 3 e 4. Gli enti, di norma, non devono prescrivere la scorta per carichi e trasporti che eccedono solo in altezza le misure fissate dall’art. 61, qualora i richiedenti dichiarino di aver verificato che sull’intero percorso non esistano linee elettriche che determinano un franco inferiore a m. 0.40 od opere d’arte con un franco inferiore a m. 0.20 rispetto all’intradosso.

– Art. 16, comma 6. I requisiti e le modalità per l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta tecnica sono stabilite da apposito disciplinare tecnico (di prossima pubblicazione) approvate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell’Interno.

– Art. 16, comma 8. Il conducente del veicolo, qualora il trasporto avvenga senza scorta, o responsabile dell’eventuale scorta (tecnica o di polizia) sono tenuti ad accertare che transito del trasporto e/o veicolo eccezionale per massa avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d’arte o su singola campata del viadotto, altro veicolo e/o trasporto eccezionale.

– Art. 16, comma 12. Per le procedure delle  sanzioni accessorie del ritiro o della sospensione della carta di circolazione o di altri documenti di circolazione, e/o della patente di guida si rimanda a quanto stabilito dagli articoli da 216 a 218 del Codice della strada.

– Art. 16, comma 15. Il documento tecnico degli uffici della MCTC è necessario solo nei casi in cui l’abbinabilità dei veicoli e dei rimorchi non sia indicata nel documento di circolazione.

– Art. 17, comma 5. L’obbligo previsto al comma 5 dell’art. 17 non annulla la disposizione prevista nel comma 1 dell’art. 13 lettera “c”.

Ogni   volta che nel Regolamento viene usato il  termine nebbia o più  genericamente  scarsa  visibilità, si  deve  di  norma, far riferimento ad una visibilità inferiore a 70 m.
La presente circolare, indirizzata a tutti gli Enti proprietari o concessionari di strade ed autostrade, nonché alle Regioni, tenuti al rilasico delle autorizzazioni per i veicoli e trasporti eccezionali, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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