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01.02.1998 - urbanistica

CONDONO EDILIZIO – INTERESSI SULL’OBLAZIONE RATEIZZATA

CONDONO EDILIZIO – INTERESSI SULL’OBLAZIONE RATEIZZATA CONDONO EDILIZIO – INTERESSI SULL’OBLAZIONE RATEIZZATA

Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria (capo IV, legge n. 47/1985 e art. 39, legge n. 724/1994), il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata entro il 31 marzo 1996, o il mancato pagamento dell’oblazione entro il 31 marzo 1995 (e il 15 aprile, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre dello stesso anno per le restanti rate) comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute.

Termini di pagamento
L’interesse deve essere corrisposto entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.

Rateazione
Il versamento può essere effettuato in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo.
Per ottenere la rateazione, gli interessati devono far pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.

Sanatoria
Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli oneri concessori, se dovuti, e degli interessi, fermi restando gli effetti estintivi del condono edilizio sui procedimenti penali e sulle irrogazioni di sanzioni amministrative.

Opere sottoposte a vincoli
L’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza per la concessione o l’autorizzazione in sanatoria deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.

Integrazione della documentazione
Anche per le domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge del 1985 (n. 47/1985), in relazione alle quali non sia maturato in silenzio-assenso per carenza di documenti obbligatori per legge, come già per quelle presentate in base alla finanziaria 1995 (legge n. 724/1994), la mancata presentazione della documentazione entro tre mesi dall’espressa richiesta di integrazione del comune comporta l’improcedibilità dell’istanza e il diniego della sanatoria.
(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, commi 9 e 10, e 49, G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, Suppl. Ord. n. 255/L)


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