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01.06.1998 - comunicazioni

DECRETO LEGISLATIVO N. 112/1998 SUL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI

DECRETO LEGISLATIVO N DECRETO LEGISLATIVO     N. 112/1998 SUL TRASFERIMENTO
DI FUNZIONI ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI

Sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21.4.1998 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 112 del 31.3.1998 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge n. 59/97 (“Bassanini 1”).
Il provvedimento disciplina l’attribuzione di funzioni e compiti in materia di : sviluppo economico ed attività produttive ; territorio, ambiente ed infrastrutture ; servizi alla persona ed alla comunità ; polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.
Esso, inoltre, si affianca ai decreti delegati sulla disciplina del commercio, sull’agricoltura, sul trasporto pubblico locale, sul mercato del lavoro, sul funzionamento degli enti centrali per il supporto finanziario e assicurativo alle corporazioni e per l’internazionalizzazione delle imprese, sul commercio estero, sulla distribuzione dei carburanti e sulla razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese, emanati o emanandi, anch’essi, in attuazione del conferimento a norma della “legge Bassanini 1”.
In tal modo lo Stato intende completare il trasferimento di funzioni operato con i D.P.R. del 1972 e del 1977.
È opportuno sottolineare che con il provvedimento non vengono modificate le competenze legislative delle Regioni : permane la competenza concorrente nelle materie elencate dall’art. 117 della Costituzione, mentre per gli altri settori le Regioni possono dettare soltanto norme attuative.
Il problema dell’ampliamento dei poteri normativi regionali sarà affrontato in sede di “Bicamerale” incaricata, appunto, di revisionare la Costituzione.
Allo stato attuale, perciò, lo Stato emana leggi-quadro e le Regioni legiferano nell’ambito dei principi generali.
È altresì da sottolineare che il nuovo trasferimento non opera immediatamente in quanto la sua effettività è condizionata da una serie di adempimenti, il cui percorso deve concludersi entro il 31.12.2000.
Le Regioni, difatti, in ossequio al principio di sussidiarietà (nel senso che la gestione va affidata alle autorità più vicine ai cittadini), devono determinare entro sei mesi dall’emanazione del Decreto le funzioni amministrative da conferire agli enti locali in quanto non richiedono un unitario esercizio a livello regionale, attribuendo, nel contempo, le relative risorse finanziarie ed il personale necessario.
Tale adempimento riveste particolare interesse in quanto dovrebbe portare ad una maggiore autonomia degli enti locali nella gestione amministrativa, relativa, ad esempio, all’approvazione di strumenti urbanistici ed al rilascio di autorizzazioni e di nulla-osta.
Nel caso di comuni di limitata entità demografica, la Regione può anche individuare livelli ottimali di esercizio delle funzioni a carattere intercomunale.
Qualora la Regione non adempia entro il termine fissato, è previsto l’intervento sostitutivo dello Stato.
Entro il 31.12.1999 lo Stato individua i beni, le risorse finanziarie ed il personale da trasferire alle Regioni.
La decorrenza dell’esercizio delle funzioni contestualmente all’effettivo conferimento delle risorse e del personale può essere graduata in modo da completare il trasferimento entro il 31.12.2000.
Il trasferimento dei beni e delle risorse alle regioni ed enti locali deve garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e compiti conferiti.
Ai fini della determinazione delle risorse da trasferire è prevista la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed enti locali.
Le risorse e i beni attribuiti devono essere corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione si tiene conto:
· dei beni e risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale che va da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
· dell’andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo;
· dei vincoli ed obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione economico finanziaria approvati dalle Camere, con riferimento agli anni che precedono il conferimento ed al triennio considerato dal DPEF vigente alla data del conferimento.
In caso di inadempienza nel trasferimento effettivo delle risorse, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle Regioni e degli enti locali interessati e su segnalazione della Conferenza Unificata (Stato-Regioni e Stato-Città) assegna un termine per provvedere, scaduto il quale provvede alla nomina di un Commissario.
Entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto possono essere emanate norme correttive ed integrative dello stesso.
Aldilà delle specifiche indicazioni relative alle singole materie, permangono allo Stato, in linea generale, le seguenti competenze :
· affari esteri e rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali, cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ecc.
· coordinamento dei rapporti con l’Unione Europea ed esecuzione, a livello nazionale, degli obblighi derivanti dai relativi trattati
· supporto del commercio estero e dell’internazionalizzazione delle imprese (relativamente a settori produttivi di rilievo nazionale)
· esercizio del potere di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite alle Regioni
· attivazione di interventi sostitutivi in caso di inadempimento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea ovvero di grave pregiudizio agli interessi nazionali.
Il criterio interpretativo generale è, comunque, individuato nell’affermazione che le funzioni non espressamente conservate allo Stato dal Decreto sono conferite alle Regioni ed agli Enti Locali.
Al Decreto di trasferimento devono ora far seguito entro il 31.7.1998 i provvedimenti per il riordino, soppressione e fusione dei Ministeri. Nel contempo entro novanta giorni dall’emanazione del Decreto è possibile procedere, con regolamento, alla riorganizzazione delle strutture amministrative centrali e periferiche statali.

URBANISTICA
Le competenze regionali in materia di urbanistica erano già ampie in base ai due precedenti trasferimenti di funzioni per cui, dal punto di vista della gestione amministrativa, non si devono sottolineare innovazioni di rilievo.
Il Decreto, in vista della riorganizzazione dei Ministeri, intende, invece, rendere organiche le residue competenze statali, instaurando un regime di concertazione tra le Amministrazioni che realizzano opere sul territorio, e creando, altresì un collegamento tra programmazione e pianificazione nazionale e regionale non solo in ordine alla localizzazione di infrastrutture, ma anche in relazione alle politiche urbane, al fine di pervenire a scelte concordate di compatibilità urbanistica nell’ambito di scenari di riferimento precostituiti.
A)Restano allo Stato le funzioni relative a:
· identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale e del sistema della città, sulla base di un osservatorio delle trasformazioni territoriali e mediante l’informatizzazione del materiale cartografico
· salvaguardia di Venezia
· promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento di diverse amministrazioni statali.
Viene altresì modificata la disciplina per la localizzazione delle opere di interesse statale prima basata sull’intesa Stato-Regione relativa al singolo progetto. In base alle nuove disposizioni, le amministrazioni statali presentano alla Regione le opere comprese nella programmazione triennale da realizzarsi nel territorio di competenza ; nel caso sia necessario apportare varianti agli strumenti urbanistici, il progetto è accompagnato da uno studio sugli effetti urbanistici ed ambientali e sulle misure necessarie per l’inserimento nel territorio comunale.
B) Viene rimessa alle Regioni
la scelta di trasformare il piano provinciale in uno strumento di raccordo dei piani settoriali di tutela ambientale.
Le Regioni provvedono atresì all’assistenza alle imprese per la localizzazione di impianti produttivi.
A tal fine, nei comuni vengono istituiti sportelli unici destinati a garantire un’unica struttura responsabile del procedimento per gli insediamenti produttivi. È previsto il ricorso all’autocertificazione da parte degli interessati e la convocazione della conferenza di servizi per l’acquisizione delle autorizzazioni e l’eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.
Tra le strutture centrali oggetto di riordino rientra la Direzione del Coordinamento Territoriale del Ministero dei Lavori Pubblici.
 
AMBIENTE
In materia di ambiente e beni culturali lo Stato continua a riservarsi numerose competenze amministrative.
A ciò si affianca la scelta di rinunciare all’elaborazione di programmi nazionali di tutela e recupero ambientale a favore della fissazione di criteri e standard cui devono attenersi le Regioni nell’elaborare le proprie politiche ambientali ed i relativi interventi di salvaguardia.
A) Restano allo Stato le funzioni relative a:
· recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie e conseguente definizione di obiettivi e strumenti per la loro attuazione nell’ordinamento nazionale
· conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine comprese le zone umide di rilievo internazionale e nazionale
· relazione generale sullo stato dell’ambiente
· protezione, sicurezza e osservazione qualità ambiente marino e costiero
· determinazione valori limite, standard, obiettivi di qualità e norme tecniche
· prestazione supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale.
Esercizio delle funzioni da parte dello Stato in concorrenza con le Regioni :
· promozione di tecnologie pulite e politiche di sviluppo sostenibile
· decisioni di urgenza ai fini prevenzione danno ambientale
· protezione dell’ambiente costiero
B) È trasferita alle Regioni :
· la valutazione di impatto ambientale di opere che saranno individuate con atto di indirizzo e coordinamento entro otto mesi dall’entrata in vigore del Decreto legislativo, a condizione che sia vigente la legge regionale sulla V.I.A.
A seguito della soppressione del programma triennale per la tutela ambientale di iniziativa statale, competono alle Regioni :
· la determinazione delle priorità dell’azione ambientale
· il coordinamento degli interventi ambientali
· la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
In tema di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, lo Stato si occuperà, in generale, dell’emanazione della normativa tecnica, della determinazione delle soglie di qualità dell’aria nonchè dell’ elaborazione di linee guida per il contenimento delle emissioni.
Particolare attenzione merita l’argomento della gestione dei rifiuti, il quale continua ad essere regolato dal Decreto legislativo “Ronchi” n. 22/97 e successive modifiche.
Permangono, infine, le competenze delle Soprintendenze in ordine alle autorizzazioni per interventi su immobili vincolati ai fini di tutela paesistica ai sensi della legge n. 431/1985.
 
BENI CULTURALI
A)Restano alla competenza dello Stato (art. 149) le funzioni in materia di :
· espropriazione di beni immobili di interesse storico-artistico ;
· tutela dei beni di interesse artistico e storico (apposizione di vincoli – autorizzazioni – vigilanza) (Legge 1 giugno 1939, n. 1089) ;
· beni ambientali (legge 29 giugno 1939 n. 1497 e art. 82 D.P.R. 616/77 come modificato dalla legge 431/1985 ;
· gestione dei musei ed altri beni culturali, individuati come statali da apposita commissione (la delega è rinvenibile, nell’art. 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Le Regioni, le Province e i Comuni formulano proposte in merito agli espropri ed all’apposizione di vincoli (art. 149, comma 5).
B)È trasferita alle Regioni, alle Province, ai Comuni,
secondo il principio di sussidiarietà, la gestione dei musei e di altri beni culturali, individuati come non statali, dalla commissione paritetica di cui al punto A) (art. 150, comma 1).

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
In via preliminare si ricorda che il settore dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) rispetto ad altri settori produttivi legati alle costruzioni, ha una “tradizione regionalistica” da tempo consolidata e che ora, per effetto del decreto legislativo in oggetto, viene ulteriormente rafforzata.
Infatti dapprima con la legge 865/71, poi con l’art. 88 del D.P.R. 616/77 ed infine con la legge 457/78 sono state individuate precise funzioni delle Regioni nel settore con particolare riguardo alla programmazione delle risorse trasferite dallo Stato e alla realizzazione degli interventi.
Dopo la legge 59/97 e con il relativo decreto attuativo si è completato il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni.
A)Allo Stato rimane attribuita:
a) la determinazione dei principi delle finalità di carattere generale ed unitario in materia ERP
b) la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonchè degli standard di qualità degli alloggi ERP
c) l’attivazione, con le Regioni e gli enti locali interessati, di programmi aventi interesse nazionale
d) l’acquisizione, la raccolta e l’elaborazione di dati sulla condizione abitativa anche attraverso lo specifico Osservatorio
e) l’intervento finalizzato a favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti.
B)È trasferita alle Regioni :
a)la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore
b)la programmazione delle risorse attribuite
c)la gestione e l’attuazione degli interventi, nonché la definizione delle modalità di incentivazione
d)la determinazione delle tipologie di intervento
e)la fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi destinati all’assistenza abitativa e la determinazione dei relativi canoni.
Si tratta di funzioni del tutto nuove (es. lett. c), ovvero che sino ad ora sono state esercitate nell’ambito di parametri (es. percentuali per tipologie di intervento) ovvero secondo procedure (es. proposta del CER, delibera CIPE ecc.) dettate da norme statali.
Le risorse per raggiungere queste finalità saranno determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Per i programmi regionali, a prescindere dal trasferimento dei fondi attualmente disponibili che dovrà essere operato da parte dello Stato alle Regioni, c’è da rilevare che le future risorse per l’ERP a livello regionale faranno direttamente carico alle Regioni stesse ed al loro bilancio, anche perché al 31 dicembre prossimo verrà a scadere la contribuzione ex GESCAL che, unitamente agli appositi stanziamenti del bilancio dello Stato, hanno sino ad oggi costituito le fonti finanziarie del settore.
Relativamente al completamento del passaggio di competenze alle Regioni sia con riferimento ai programmi centrali in corso (es. edilizia sperimentale ecc.) che al trasferimento delle risorse finanziarie, l’art. 62 del decreto prevede che esso debba avvenire entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto attraverso appositi accordi di programma tra Ministero dei LL.PP. e singola Regione.
Si ricorda che con la conclusione degli accordi di programma saranno soppressi il Comitato per l’edilizia residenziale ed il Segretariato Generale del CER.
L’ANCE valuta con estrema preoccupazione i contenuti del provvedimento in particolare per quanto attiene ai riflessi che si determineranno tra l’altro per :
– i programmi statali in corso
– i programmi regionali per i quali i finanziamenti non sono stati ancora trasferiti alle Regioni (edilizia agevolata con i “residui” della legge 457/78)
– le fonti finanziarie dei programmi regionali che dovranno essere individuate localmente
– i vari adempimenti amministrativi che dovranno essere predisposti dalle Regioni in un periodo temporale limitato.
 
Inquinamento delle acque
A) Restano allo Stato, in particolare:
– i compiti e le funzioni amministrative relative alla definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi a mare (conseguentemente, il rilascio delle autorizzazioni deve ritenersi trasferito alla competenza delle regioni e degli enti locali) (art. 80, comma 1, lett. r);
– attuazione e verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue (piano Ronchi), fermo restando che, per la programmazione di ulteriori finanziamenti, il piano deve essere verificato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto della Legge Galli (art. 80, comma 2). In altri termini, l’attuazione del piano, fatti salvi gli interventi che già beneficiano di risorse, non può prescindere dalle scelte definite a livello locale, in attuazione della legge n. 36/94.
B) Sono trasferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate tra quelle riservate allo Stato.

Risorse idriche e difesa del suolo
A) Restano allo Stato (art. 88), in particolare:
– i compiti, già previsti dalla legge Galli, di censimento, monitoraggio e vigilanza sulle risorse idriche;
– programmazione degli usi delle risorse idriche;
– definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato;
– programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
– direttive sulla gestione del demanio idrico;
– definizione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio idrico;
– attività di vigilanza e controllo sulle risorse idriche;
– individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
– funzioni di vigilanza e di controllo, nonchè poteri sostitutivi sui bacini idrografici interregionali;
– funzioni di indirizzo generale per la difesa delle coste;
– vigilanza sull’E.A.A.P. (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese);
– rilascio delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, d’intesa con la Regione interessata, in attesa delle norme di recepimento della direttiva 96/1992 UE che ridisciplina la materia (art. 29, comma 3).
Ai fini di uno snellimento della procedura per l’approvazione dei piani di bacino, sono soppressi i pareri di competenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e della Conferenza Stato-Regioni, previsti dalla legge 183/89 (art. 87).
B) Sono trasferite alle Regioni e agli enti locali (art. 89) tutte le funzioni non espressamente indicate fra quelle riservate allo Stato ed, in particolare, le funzioni relative:
– alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche;
– alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste;
– alla vigilanza sulla realizzazione ed esercizio delle dighe di ritenuta non rientranti fra quelle assoggettate alle norme della legge 584/94;
– alla polizia idraulica e di pronto intervento;
– alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;
– alla gestione dei beni del demanio idrico, unitamente agli enti locali competenti per territorio.
C) È istituito il R.I.D. (Registro Italiano Dighe)
in sostituzione del Servizio Nazionale Dighe, che viene soppresso, ai fini dell’approvazione tecnica dei progetti e della vigilanza sulla realizzazione delle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1 della legge 584/94 (art. 91).
Il R.I.D. può fornire consulenza ed assistenza tecnica alle Regioni ed alle Province per le dighe di loro competenza.
Sono soggetti al riordino gli Uffici del Ministero dei LL.PP. competenti in materia di acque e difesa del suolo, il Magistrato per il Po, il Genio Civile per il Po di Parma, l’Ufficio per il Tevere e l’Agro Romano, il Magistrato alle acque di Venezia, il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali (sono istituti uffici periferici regionali) (art. 92).

Opere pubbliche
A) Restano allo Stato (art. 93) le seguenti funzioni:
– responsabilità della attuazione del quadro comunitario di sostegno cofinanziato dalla U.E., esclusa la realizzazione e gestione degli interventi;
– programmazione, progettazione esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
– programmazione, progettazione esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, sicurezza pubblica, edilizia penitenziaria, opere relative ad organi costituzionali, immobili statali;
– interventi per il Giubileo e Roma capitale;
– regolamentazione e vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
– normativa tecnica per le costruzioni;
– Autorità per la vigilanza sui LL.PP. e Osservatorio;
– localizzazione di immobili statali, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni ed agli enti locali.
B) Tutte le funzioni e le opere non ricomprese in A) passano alle Regioni, ivi comprese le opere di ripristino a seguito di calamità naturali, l’edilizia di culto ecc. (art. 94).
In particolare passano alle regioni ed agli enti locali i compiti del Consiglio Superiore dei LL.PP. sui progetti di OO.PP. di loro competenza e ogni altra attività di valutazione tecnico-amministrativa, nonchè le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con modalità stabilite dal CIPE.
C) Gli interventi dichiarati di interesse nazionale e finanziati con leggi speciali, riguardanti singole aree urbane o metropolitane, sono delegati alle città metropolitane o ai comuni capoluoghi (art. 95).
D) È previsto il riordino dei seguenti uffici (art. 96):
– Dipartimento aree urbane;
– Consiglio Superiore LL.PP.;
– Direzione Generale opere marittime;
– Uffici genio civile per le opere marittime;
– Direzione Generale edilizia statale;
– Provveditorati alle OO.PP..
L’originaria previsione relativa all’istituzione di Aziende Territoriali, in luogo dei Provveditorati alle OO.PP., è stata cancellata.

Viabilità
Sono soppressi il piano decennale ed il relativo programma triennale degli interventi di viabilità (art. 97, comma 1, lett. b) e i).
A) Restano allo Stato (art. 98) le funzioni in materia di:
– grandi direttrici di traffico nazionale e quelle che congiungono la rete viabile principale con quella degli Stati limitrofi, da individuarsi attraverso intese con la Conferenza Unificata;
– pianificazione pluriennale della viabilità;
– regolamentazione della circolazione;
– definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale;
– autostrade, relativamente anche alla determinazione e adeguamento delle tariffe, ai criteri di definizione dei piani finanziari delle società concessionarie; alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione; al controllo sulle concessionarie).
La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione della viabilità, programmazione per la gestione e miglioramento delle strade statali.
B) Tutte le altre strade passano alle Regioni e agli enti locali (art. 99).
La programmazione delle reti interregionali avviene tramite accordi tra le Regioni, sulla base degli indirizzi della Conferenza Unificata (art. 98, comma 4).
Con D.P.C.M. si provvederà a trasferire alle Regioni tutte le strade e autostrade oggi appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale; le Regioni, a loro volta, provvederanno con legge a trasferire le strade e la relativa gestione al demanio degli enti locali (art. 101).
In particolare, alle Regioni sono trasferite le funzioni di programmazione della rete viaria trasferita; alle Province, le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione, secondo i criteri fissati dalla legge regionale (art. 99, comma 3).
Alla progettazione, costruzione e manutenzione delle opere di interesse interregionale, si provvede mediante accordi di programma tra le Regioni (art. 99, comma 4).
C) È previsto il riordino dell’ANAS mediante decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall’adozione del decreto di trasferimento delle competenze e delle funzioni (art 100).
Le Regioni e gli enti locali possono affidare temporaneamente all’ANAS, sulla base di specifici accordi, la gestione delle strade di propria competenza (art. 99 comma 2).

Trasporti
Il conferimento di competenze alle Regioni ed agli Enti locali è in gran parte già avvenuto con il D.L.vo n. 422/97 sul trasporto pubblico locale.
A) Restano allo Stato (art. 104) tra le altre, le seguenti funzioni:
– predisposizione del Piano Generale dei Trasporti;
– definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti;
– concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie nazionali;
– programmazione di interporti e intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con le Regioni;
– programmazione e progettazione dei porti nazionali e internazionali e delle vie di navigazione;
– bonifica delle vie di navigazione;
– programmazione, costruzione e gestione di aeroporti di interesse nazionale;
– programmazione, d’intesa con le Regioni, del Sistema Idroviario Padano-Veneto.
B) Sono trasferite alle Regioni (art. 105) tutte le funzioni non espressamente riservate allo Stato e non attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84/94 ed in particolare, quelle relative alla:
– nautica da diporto (avvalendosi delle Capitanerie di Porto);
– programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi nei porti regionali ed interregionali;
– disciplina della navigazione interna;
– gestione del sistema Idroviario Padano-Veneto;
– rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali;
– programmazione di interporti e intermodalità regionali;
–  rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per esigenze infrastrutturali.
Si prevede la soppressione del S.E.P. (Servizio Escavazione Porti istituito presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione) (art. 106, comma 2), con trasferimento dell’attività di escavazione dei fondali dei porti alle Autorità portuali o, in mancanza, alle Regioni. L’esecuzione dei lavori è affidata ai privati mediante gare pubbliche (art. 105, comma 7). Il personale del SEP è impiegato per le attività di bonifica delle vie di navigazione e per l’esecuzione di interventi nei porti regionali e interregionali.

Protezione civile
A) Restano allo Stato (art. 107) le funzioni relative a:
– indirizzo, promozione e coordinamento dell’attività di tutte le amministrazioni ed organizzazioni operanti in materia di protezione civile;
– le funzioni, da svolgere d’intesa con le regioni interessate, relative a calamità naturali o catastrofi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, di cui all’art. 2, lett. c), legge 24 febbraio 1992, n. 225 (deliberazione e revoca stato di emergenza; emanazione di ordinanze per l’attuazione di interventi di emergenza; predisposizione e attuazione dei programmi nazionali di prevenzione; predisposizione ed attuazione di piani di emergenza).
B) Sono attribuite alle Regioni [art. 108, comma 1, lett. a)] tutte le funzioni non espressamente indicate come riservate allo Stato ed in particolare:
– predisposizione di programmi di prevenzione rischi sulla base degli indirizzi nazionali;
– funzioni relative ad eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, di cui all’art. 2, lett. b), legge n. 225/92 (indirizzi per i piani provinciali di emergenza; attuazione interventi urgenti);
– dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, di cui alla legge n. 185/92.
C) Sono attribuite alle province (art. 108, comma 1, lett. b) le funzioni relative:
– all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di prevenzione;
– alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza;
– ai provvedimenti in materia di eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo, che comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2, lettera b, legge n. 225/1992).
D) Sono attribuite ai Comuni (art. 108, comma 1, lett. c) le funzioni relative:
– all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione stabilite dai piani regionali;
– alla predisposizione di piani comunali di emergenza;
– all’attuazione di interventi necessari al primo soccorso e al piano di emergenza, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale.
E) È previsto il riordino del Consiglio Nazionale per la protezione civile, del Comitato operativo della protezione civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento per la protezione civile (art. 109, comma 2).

FORMAZIONE
A) Resta allo Stato
la competenza in materia di formazione professionale relativamente ai rapporti con l’Unione Europea, all’indirizzo ed al coordinamento, all’acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, all’individuazione degli standards delle qualifiche professionali, compresi i crediti formativi e la formazione tecnica superiore.
Spettano inoltre allo Stato la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione, le funzioni di cui alla legge 196/97 in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, CFL.
Spettano altresì allo Stato le funzioni previste dalla legge 236/93 : su, l’analisi dei fabbisogni e ciò che concerne la ripartizione e gestione del Fondo per l’occupazione, il finanziamento dell’attività formativa per il personale da utilizzare in programmi nazionali di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo, l’istituzione e il funzionamento delle attività formative dei lavoratori italiani all’estero.
Lo Stato, con la Conferenza Stato-Regioni, definisce inoltre gli obiettivi generali del sistema formativo italiano in accordo con le politiche comunitarie, i parametri per la valutazione quantitativa – qualitativa del sistema rispetto agli obiettivi, l’approvazione e la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e le prospettive della formazione sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni, con l’assistenza dell’ISFOL, la definizione di programmi operativi multiregionali di rilevanza strategica per il Paese.
B) Le Regioni hanno la delega in materia di formazione professionale, intendendo per essa quell’insieme di interventi mirati al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, il perfezionamento, la riqualificazione, l’orientamento, la formazione continua e permanente, la formazione di istituti professionali. Si tratta di interventi mirati al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo anche in situazioni di alternanza scuola lavoro.
Spetta alle Regioni la funzione di vigilanza sull’attività privata di formazione professionale e compiti amministrativi su tutta l’attività formativa . La Conferenza Stato-Regioni definirà gli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema formativo.
È trasferito alle Regioni il compito di formare e aggiornare il personale impiegato nelle iniziative di formazione. Sono trasferite le funzioni e i compiti attualmente svolti dal Ministero della Pubblica Istruzione nei confronti degli istituti professionali, che assumeranno la qualifica di Enti regionali.
In particolare tra le deleghe conferite alle Regioni nel campo dell’istruzione risulta interessante sottolineare, quella relativa alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

AGEVOLAZIONI PER L’INDUSTRIA
A) Con riferimento alle agevolazioni all’industria sono, in particolare, conservate allo Stato (art. 18) le funzioni amministrative concernenti:
· la determinazione dei criteri generali per la concessione, il controllo e la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all’industria, per la raccolta di dati e informazioni, la fissazione dei limiti massimi per l’accesso al credito agevolato alle imprese industriali;
· le concessioni di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
· la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica;
· l’individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell’azione di intervento pubblico nelle aree depresse, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale come previsto dall’art. 3 L. 488/92;
· il coordinamento delle intese istituzionali di programma e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
· l’attuazione della L. 488/92 per la disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive.
Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla Cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
B) Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti l’industria non riservate allo Stato.
Quindi, salvo quanto su indicato, tra le funzioni delegate alle regioni sono incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per lo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle imprese.
I fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria saranno erogati dalle regioni.
I fondi relativi alle materie delegate sono ripartiti tra le regioni e confluiscono in un unico fondo regionale amministrativo secondo norme stabilite da ciascuna regione. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite con leggi regionali.

COMMERCIO ESTERO E INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Per quanto riguarda la riorganizzazione degli enti “centrali” di supporto al commercio estero e all’internalizzazione delle imprese, oggetto di uno specifico DLgs. (il cosiddetto decreto “Fantozzi”), è previsto uno scadenzario differenziato.
Il quadro generale della riorganizzazione
Come è noto, la Legge-quadro n.59/97 “Bassanini” ha disposto una vasta riforma della P.A. italiana soprattutto attraverso l’attribuzione di numerose funzioni alle Regioni e agli enti locali. Tra le funzioni più importanti che sono state “demandate” in termini significativi alle Amministrazioni locali vi è quella del supporto allo sviluppo economico e in particolare industriale.
Nell’ambito di questa funzione, tuttavia, nel rispetto di una esplicita “riserva” stabilita dalla Legge-delega (art. 1), le norme attuative hanno confermato la competenza esclusiva dell’Amministrazione centrale per quanto riguarda il “supporto ad operazioni di commercio estero e l’attività svolta su scala nazionale mirata a favorire l’internazionalizzazione delle imprese”.
Le competenze attribuite alle Amministrazioni locali interessano le Regioni e sono limitate all’attività mirata all’internazionalizzazione delle imprese con riferimento alle produzioni tipiche (agroindustria, comparti manifatturieri ed artigianali caratteristici, ecc.); le Regioni inoltre dovranno svolgere funzioni di “sportello” per facilitare e coordinare l’accesso agli strumenti del sistema centrale da parte degli operatori locali.
Queste disposizioni sono contenute negli artt. 18-19 e 47-48 del Decreto Legislativo principale (il cosiddetto “avanprogetto”) che specificano rispettivamente le competenze riservate alle Amministrazioni e agli enti centrali, le competenze attribuite alle Regioni in generale e nel dettaglio :
1) il supporto logistico-promozionale per l’internazionalizzazione delle imprese prestato dall’ICE (in base alla L.68/97), in coordinamento con i Ministeri degli affari esteri e del commercio estero: informazione al sistema esportativo; organizzazione di incontri imprenditoriali, manifestazioni fieristiche, ecc; negoziazione di protocolli bilaterali a carattere commerciale; formazione professionale; supporto di iniziative delle associazioni imprenditoriali; ecc.
2) l’intervento assicurativo contro i rischi politici e commerciali dell’export che continuerà ad essere gestito dalla SACE.
3) l’intervento agevolativo finanziario sul credito export e per l’internazionalizzazione delle imprese relativamente ad attività di “scala nazionale” (iniziative promozionali, investimenti all’estero, programmi di formazione) che verrà gestito dalla Simest, alla quale vengono trasferite tutte le competenze in questa materia del Mediocredito Centrale e del Ministero del commercio estero.
Le norme specifiche di riorganizzazione degli “enti centrali” che prestano sostegno finanziario ed assicurativo agli operatori: SACE e Simest.
L’attività degli enti centrali “erogatori” di facilitazioni alle imprese è stata fatta oggetto di uno specifico Decreto Legislativo che, integrandosi con le norme generali dell'”avanprogetto”, punta a migliorare l’efficienza di detti enti ispirandosi al modello delle “Agenzie” pubbliche operanti in altri paesi industrializzati, dotate di grande autonomia e adattabilità degli interventi alle esigenze delle imprese.
Questo obiettivo è stato conseguito operando alcune “razionalizzazioni” che possono essere così sintetizzate nelle loro linee principali:
– l’attribuzione alla Simest (art. 25 D. Lgs. n. 143 del 31.3.1998 in G.U. n. 109 del 13.5.1998 cosiddetto “Fantozzi”) della gestione di tutti gli strumenti agevolativi al momento effettuata a livello ministeriale (contributi ai consorzi promozionali all’export ex-lege 83/89, credito agevolato per le iniziative di penetrazione commerciale all’estero ex-lege 394/81 e 304/90, contributi per i programmi di assistenza tecnica e formazione professionale rivolti ai PECO ex-lege 212/92);
– la creazione di nuovi “strumenti” agevolativi per l’internazionalizzazione delle imprese, per rispondere alle nuove esigenze del mercato (artt. 20 e 22): credito agevolato per studi di fattibilità preparatori all’attribuzione di concessioni “build-operate” (nell’ambito del credito agevolato per le spese di partecipazione alle gare internazionali ex-lege 304/90) o comunque connessi a esportazioni o investimenti italiani; l’estensione a tutti i paesi dei contributi per i programmi di assistenza tecnica e formazione professionale già riservati ai PECO (L.212/92 – fondo Mincomes); l’ampliamento dell’entità e della gamma di interventi a supporto degli investimenti italiani all’estero ex-lege 100/90;
– l’eliminazione dal novero degli enti di sostegno all’export (art. 25) del Mediocredito Centrale le cui competenze (si veda in particolare l’agevolazione sui crediti export ex-lege 227/77) passano alla Simest;
– l’estesa applicazione del principio della “deregulation”; infatti si rimanda a norme di attuazione decretizie o assimilate (deliberazioni CIPE, ecc.) solo per l’individuazione dei principi generali degli interventi, rimettendo agli organi amministrativi di SACE e Simest la definizione di tutte le decisioni operative.
Sono in corso di elaborazione, e verranno trasmesse quanto prima, due schede, una per la SACE e una per la Simest, con la descrizione delle principali novità introdotte dal Decreto “Fantozzi” e dalle relative norme di attuazione amministrativa (vedi seguente paragrafo).
La pubblicazione di tali norme è prevista in alcuni casi entro il prossimo mese di luglio (per esempio lo Statuto della “nuova” SACE), in altri entro la fine dell’anno (trasferimento alla Simest delle competenze di Mediocredito Centrale e Mincomes). In altri casi ancora non c’è scadenza prefissata – come per esempio per l’elencazione dei rischi e delle operazioni eleggibili al supporto assicurativo SACE e all’agevolazione finanziaria per il credito export a norma “Consensus” per cui viene mantenuta in vigore in via transitoria la normativa attuale.
L’attuazione amministrativa della riforma
Come disposto dalle norme generali dell'”avanprogetto” (artt.7 e 8), la riorganizzazione di dettaglio delle strutture centrali e locali, e delle corrispondenti allocazioni di bilancio pubblico, in relazione alla riforma, sarà effettuata, previa Conferenza Stato-Regioni, con appositi decreti ministeriali (o atti amministrativi assimilati) o del Presidente del Consiglio, per quanto riguarda l’Amministrazione centrale, e con proprie leggi per quanto riguarda le Regioni. Il termine ultimo per il compimento della riforma è il 31 dicembre 2000.
Per quanto riguarda gli enti centrali “erogatori” di facilitazioni per il settore esportativo, peraltro, come rilevato prima, i tempi di attuazione amministrativa sono più brevi (entro la fine dell’anno).
La potestà di normativa amministrativa segue lo schema di competenze già delineato a suo tempo dalla L.537/93 e dal relativo DPR 373/94, “precursori” della riforma odierna (avevano disposto la soppressione di vari Comitati Interministeriali, la ridefinizione dei compiti dei Comitati “superstiti” e una mini-riforma dei Ministeri).
Tali norme avevano già determinato una competenza generale di coordinamento di tutti gli “strumenti” pubblici finanziari e assicurativi del Sistema Italia in capo al CIPE, da esprimersi con periodiche delibere, nonchè una funzione di indirizzo amministrativo e strategico specifico svolta dal Ministero del tesoro e dal Ministero del commercio estero, rispettivamente per la SACE e per la Simest.
Il Dlgs. “Fantozzi” conferma tali competenze, integrando quelle del CIPE al quale viene affidata anche l’elaborazione delle liste di rischi e operazioni assicurabili da parte della SACE e delle categorie di operazioni di credito export eleggibili all’intervento agevolativo di Simest (artt. 1 e 14.)
 
NORMATIVA TECNICA E RICERCA
In materia di normativa tecnica strutturale, si confermano specificamente le funzioni dello Stato nella predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche.
Rimangono analogamente di competenza dello Stato, anche se non espressamente specificato, le altre norme tecniche strutturali derivanti dalla legge n.64/74, riguardanti le costruzioni in zona asismica e sismica.
È invece delegata alle Regioni l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento di dette zone, materia fino ad ora regolamentata con decreti del Ministero dei LL.PP.
È da presupporre che, in questo campo, le Regioni agiranno comunque sulla base di direttive e regole tecniche stabilite a livello centrale dallo stesso Ministero dei LL.PP.
Nel settore della ricerca, per gli aspetti che riguardano le costruzioni, rimangono di competenza dello Stato la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi , incentivi, benefici, come pure la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale per l’innovazione tecnologica ai sensi della legge n.46/82.
Sono invece incluse tra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti la concessione di agevolazioni contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere ( ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese), per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonchè quelli per singoli settori industriali, per l’incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell’internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle industrie.
Alle funzioni delegate ineriscono anche l’accertamento di speciali qualità delle imprese che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici.


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