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01.03.1998 - tecnica

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI – D.P.C.M. 5/12/1997

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI – D DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI – D.P.C.M. 5/12/1997

Il 20 febbraio 1998 è entrato in vigore il D.P.C.M. in oggetto il cui testo è pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1977, n.297.
In attuazione dell’art.3 della legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n.447/95) sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (isolamento acustico).
I requisiti, differenziati a seconda della destinazione degli edifici, riguardano:
•il potere fonoisolante apparente degli elementi divisori fra ambienti (divisori tra abitazioni, divisori tra abitazioni e vani scala, etc.);
•l’isolamento acustico standardizzato di facciata;
•l’indice del livello di rumore di calpestio normalizzato dei solai;
•il rumore prodotto dagli impianti tecnologici dell’edificio (impianti sanitari, idrici, termici, etc,).
Da un confronto – sia pur convenzionale, viste le diverse unità di misura utilizzate – con le normative previgenti in Italia i requisiti indicati dalla norma risultano assai severi ed in linea con quanto richiesto dalle normative vigenti nei Paesi europei più rigorosi in materia di isolamento acustico degli edifici.
Ciò comporterà un particolare impegno progettuale ed esecutivo e presumibili incrementi nel costo di costruzione degli edifici.
Di tali aspetti nonché di quelli legati alla scarsità sul mercato di componenti edili atti a rispondere alle severe prestazioni acustiche che ad essi saranno richieste dovranno tener conto:
•il Ministro dei Lavori Pubblici, a cui la legge quadro demanda l’emanazione tramite apposito decreto dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie (art.3 comma 1 lettera f) della legge n.447/95);
•le Regioni in sede di attuazione a quanto previsto dall’art.4 comma 1 lettera d) della legge n.447/95 (controlli all’atto della concessione edilizia per determinate categorie di opere) e, più in generale, in sede di emanazione di Regolamenti Locali Tipo di igiene.
Nel segnalare che, secondo le opinioni prevalenti, l’operatività della nuova normativa sull’isolamento acustico degli edifici è legata all’emanazione del citato decreto del Ministro dei LL.PP. e ai successivi provvedimenti regionali, si ricorda che sulla materia “Isolamento acustico nell’edilizia” l’Edilstampa ha pubblicato una guida che può essere di utile riferimento per l’approfondimento tecnico della materia.


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