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01.11.1998 - economia

DISCIPLINA DELLA SUB-FORNITURA NELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE

DISCIPLINA DELLA SUB-FORNITURA NELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE DISCIPLINA DELLA SUB-FORNITURA NELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE

In relazione al quesito circa la sfera di applicabilita’ della normativa sulla subfornitura (legge 18/6/98, n. 192, pubblicata sul Notiziario n. 8-9/98),  entrata in vigore il 20 ottobre, l’ANCE ha acquisito un parere dello Studio legale Guarino.
Detto parere esclude l’applicabilita’ della disciplina sulla “sub-fornitura” al settore delle costruzioni, partendo da un’analisi di stretta interpretazione letterale e logica della legge.
In sostanza, la gran parte delle attivita’ relative all’esecuzione di un intervento edilizio, in quanto rientranti nella tipologia dei lavori, (impermeabilizzazioni, intonacature, palificazioni, fondazioni ecc.) non ricadrebbe sotto la disciplina della legge, la quale, in base all’art. 1, riguarda esclusivamente forniture, servizi e determinati tipi di lavorazioni.
Relativamente a queste ultime, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina esclusivamente quelle che si effettuano su prodotti semilavorati o su materie prime. In tale ottica viene esclusa dall’ambito di sub-fornitura, ad esempio, la tinteggiatura di un edificio grezzo, il quale esulerebbe dal concetto di “semilavorato”.
Per quanto riguarda gli ulteriori rapporti collegati all’attività di costruzione, quali l’approvvigionamento delle attrezzature di cantiere, dei materiali e dei manufatti destinati ad essere incorporati nel bene da realizzare, il parere osserva che astrattamente essi ricadrebbero nel campo di applicazione della legge, trattandosi di contratti di fornitura. Tuttavia, ne rimangono ugualmente al di fuori, perche’, da un lato il secondo comma dall’art. 1 esclude espressamente dalla definizione di sub-fornitura la prestazione di materie prime e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature; dall’altro le stesse attrezzature di cantiere ed i manufatti sono soggetti alla disciplina in parola solo se realizzati in conformita’ di progetti esecutivi o prototipi forniti dal committente.
In altre parole, resterebbero fuori dal campo di applicazione della legge tutte le forniture ed i servizi che potrebbero essere prestati allo stesso titolo dal fornitore a qualsiasi altro committente.
Ciò, in conformità della “ratio” della disciplina, che tende ad offrire determinate garanzie al fornitore per controbilanciare lo stato di dipendenza in cui venga a trovarsi nel rapporto con uno specifico committente.
Considerata l’immediata necessita’ di dare indicazioni  circa l’applicazione della legge, si invita a tener conto delle considerazioni svolte dal Prof. Guarino, facendo presente, peraltro, il carattere pur sempre soggettivo che riveste un parere, anche se molto autorevole.
Un più approfondito studio circa tutte le tematiche inerenti la nuova legge 18/6/98 n. 192, sulle sub-forniture è stato effettuato nell’ambito confindustriale lombardo. Le imprese che avessero la necessità di consultarlo, potranno richiederlo agli uffici del Collegio.


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