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01.09.1998 - economia

IL MERCATO IMMOBILIARE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI BRESCIA – FUNZIONAMENTO E SERVIZI

IL “MERCATO IMMOBILIARE” PRESSO LA C IL “MERCATO IMMOBILIARE” PRESSO LA C.C.I.A.A. DI BRESCIA – FUNZIONAMENTO E SERVIZI

PRO BRIXIA, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, attiva nel settore della promozione, gestisce dal settembre 1995 il Mercato Immobiliare di Brescia.
Esso fornisce:
a) Servizio di intermediazione immobiliare: 17 primarie agenzie immobiliari di Brescia e provincia, selezionate dalla Camera di Commercio, collaborano per la rapida e trasparente esecuzione di transazioni immobiliari, con l’ausilio di un supporto telematico; le offerte inserite in banca dati sono disponibili al pubblico presso lo sportello del Quadriportico di Piazza Vittoria (si veda il Regolamento);
b) Servizio stime e perizie: i periti del Mercato Immobiliare redigono stime commerciali dettagliate e a costi concorrenziali (si veda il Regolamento del Servizio Stime); il Mercato ha già collaborato con enti pubblici e Comuni nella redazione di perizie relative ad immobili da alienare e aree edificabili;
c) Servizio Listino: l’apposito Comitato redige semestralmente Il Listino Ufficiale dei prezzi degli immobili per Brescia e Provincia, riferimento per privati cittadini, aziende ed enti pubblici (si veda il relativo Regolamento).

Si ritiene utile pubblicare tutta la relativa documentazione per una migliore conoscenza dei servizi offerti dal Mercato Immobiliare e più precisamente:
1) Il Regolamento Generale del Mercato Immobiliare;
2) Regolamento del Servizio Stime
3) Regolamento per la formazione del Listino
4) Norme e Procedure operative del Mercato Immobiliare
5) Modalità di assegnazione delle offerte di vendita o di affitto presentate dal pubblico
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REGOLAMENTO GENERALE DEL MERCATO IMMOBILIARE DI BRESCIA

ART. 1 – DEFINIZIONI – omissis –

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 2 – ISTITUZIONE
Il Mercato Immobiliare, costituito con deliberazione della Giunta camerale n. 188 del 23 maggio 1994, è amministrato dalla Azienda Speciale Pro Brixia.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE
E’ oggetto della contrattazione, anche in via telematica, presso il Mercato Immobiliare, la compravendita e la locazione relativa ad ogni tipo di bene immobile.

TITOLO II – ORGANI DEL MERCATO

ART. 4 – ORGAN I – omissis –

ART. 5 – COMITATO DI VIGILANZA E PRESIDENTE DEL COMITATO DI VIGILANZA – omissis –

ART. 6 – CAUSE DI DECADENZA E DI INCOMPATIBILITA’ – omissis –

ART. 7 – COMPITI DEL COMITATO DI VIGILANZA – omissis –

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – omissis –

ART. 9 – RIUNIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA – omissis –

ART. 10 – DIRETTORE – omissis –

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

ART. 11 – OPERATORI ACCREDITATI
Possono essere operatori accreditati i seguenti soggetti:
a) i titolari, i soci o legali rappresentanti di imprese di mediazione quale risulta dalla denuncia di attività prodotta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, inserite nel Ruolo di cui alla legge 3/2/89 n. 39 – sezione immobiliare e sezione mandato a titolo oneroso – che esercitano l’attività di mediazione immobiliare individualmente o in forma societaria e che forniscano all’atto della richiesta di ammissione:
– idonea attestazione bancaria concernente la correttezza commerciale e la capacità finanziaria;
– prova documentale di congrua polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da attività professionale;
– idoneo certificato penale rilasciato dal tribunale;
– limitatamente alle Società, l’idoneo certificato di vigenza rilasciato dal tribunale;
b) i titolari, gli amministratori o gli altri soggetti muniti di formale procura speciale o generale, di imprese di costruzione iscritte all’Albo Nazionale dei costruttori alla categoria II, per un importo superiore a L. 1.500.000.000 e presentino, all’atto dell’ammissione, l’idoneo certificato di iscrizione nonchè la certificazione antimafia;
c) i legali rappresentanti o delegati di cooperative edilizie e loro consorzi associati alle Centrali cooperative legalmente riconosciute, muniti di procura speciale o generale e forniscano, all’atto dell’ammissione, la certificazione antimafia e attestazione bancaria concernente la correttezza commerciale e la capacità finanziaria;
d) tutti quegli operatori economici non contemplati nei precedenti capoversi a), b), c), che la Camera di Commercio ritenesse utile ammettere nel Mercato in funzione del positivo contributo che questi stessi operatori potrebbero dare alla maggiore funzionalità del Mercato e che forniscano, all’atto dell’ammissione, la documentazione all’uopo richiesta.
L’autorizzazione ad operare nel Mercato viene rilasciata dalla Camera di Commercio, sentito il Comitato di Vigilanza.
I presupposti fondamentali per l’autorizzazione ad operare sono l’esperienza professionale, la solvibilità e la correttezza professionale; tali presupposti vengono accertati dal Comitato di Vigilanza attraverso l’acquisizione di elementi informativi e/o colloqui personali.

ART. 12 – ACCESSO AL MERCATO E AI SUOI SERVIZI
Possono accedere al Mercato e ai suoi servizi, anche telematici, solo gli operatori accreditati, cioè autorizzati alla contrattazione secondo le modalità di cui al precedente art. 11, i loro rappresentanti preventivamente autorizzati ed operatori non immobiliari all’uopo autorizzati dal Direttore, cui abbiano fatto domanda. L’operatore accreditato, all’atto dell’adesione, deve rilasciare alla Azienda Speciale Pro Brixia una dichiarazione dalla quale risulti l’impegno, per sè e per i propri rappresentanti, ad assoggettarsi a rispettare la disciplina prevista nei regolamenti speciali e generali relativi al Mercato, nelle norme, nelle procedure e nelle modalità previste dagli organi competenti. L’Azienda Speciale Pro Brixia provvederà a trasmettere tali dichiarazioni alla Giunta camerale per la necessaria presa d’atto.
Nella sala di contrattazione possono accedere gli operatori accreditati, i loro rappresentanti all’uopo incaricati e il pubblico, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento, nelle ore stabilite dal calendario di mercato.

ART. 13 – LIMITAZIONI ALL’ACCESSO AL MERCATO E AI SUOI SERVIZI
L’accesso al Mercato e ai suoi servizi non è consentito agli operatori sospesi, falliti, interdetti, inabilitati, a quelli che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti contro la Pubblica Amm.ne della Giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, per l’esercizio abusivo della mediazione, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Ove alcuno degli operatori accreditati, pur in presenza delle limitazioni citate al comma precedente, abbia preso parte alla attività del Mercato, lo stesso decadrà da tutti i diritti di intermediazione previsti, salvo il potere sanzionatorio e civilistico da parte del Comitato di Vigilanza.

ART. 14 – DIRITTI DI MERCATO
La Azienda Speciale Pro Brixia organizza e fissa le tariffe di Mercato e le quote di accreditamento per gli operatori ammessi di cui all’art. 11 del presente Regolamento.
Inoltre stabilisce i canoni per:
a) l’uso dei servizi telefonici, delle strutture e degli altri servizi del Mercato;
b) l’accesso ai servizi di informatica.
Le tariffe possono essere differenziate a seconda che riguardino il pubblico o gli operatori accreditati.

ART. 15 – COMUNICAZIONI TRA OPERATORI E AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA
Ogni operatore potrà comunicare con la Azienda Speciale Pro Brixia esclusivamente per  il tramite del Comitato di Vigilanza o, in alternativa, per il tramite del Direttore del Mercato. Per contro, gli stessi organi sopra citati, informeranno gli operatori delle comunicazioni riguardanti il Mercato provenienti dalla Azienda Speciale Pro Brixia.

ART. 16 – CALENDARIO
Il Comitato di Vigilanza approva il calendario di Mercato che deve contenere l’indicazione:
a) dei giorni di mercato;
b) dell’orario delle negoziazioni;
c) dell’orario di ammissione del pubblico.
ART. 17 – NEGOZIAZIONI
Le negoziazioni si svolgono per trattativa privata o per asta pubblica.
Le negoziazioni per trattativa privata possono avvenire:
– fra gli operatori accreditati di cui all’art. 11 lett. a), b), c), d) del presente Regolamento;
– fra un operatore autorizzato ed il pubblico. Il pubblico può negoziare nel Mercato esclusivamente per il tramite degli operatori accreditati di cui all’art. 11 lett. a) del presente Regolamento.
L’asta si svolge sulla base di un regolamento speciale, predisposto dalla Azienda Speciale Pro Brixia.

ART. 18 – BANCA DATI
La banca dati del Mercato Immobiliare è gestita dalla Azienda Speciale Pro Brixia.
Tutti gli operatori accreditati sono tenuti ad inserire nella banca dati un numero minimo di offerte il cui limite e la cui movimentazione vengono definiti periodicamente dal Comitato di Vigilanza che esercita altresì gli opportuni controlli di qualità.
L’inosservanza di detta disposizione, da parte dell’operatore, comporta l’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 8.

ART. 19 – TARIFFE DI MEDIAZIONE E CONTRATTI TIPO
L’Azienda Speciale Pro Brixia, su proposta del Comitato di Vigilanza, approva schemi di condizioni generali di contratti e contratti-tipo per le negoziazioni di unità immobiliari registrate nella Banca Dati del Mercato Immobiliare.
L’Azienda Speciale Pro Brixia stabilisce i diritti d’asta nonchè le tariffe di mediazione tenendo conto degli usi da applicare per le negoziazioni delle unità immobiliari che intervengono tra operatore accreditato ed il pubblico e le negoziazioni che avvengono fra gli operatori accreditati.
La Azienda Speciale Pro Brixia, su indicazione del Comitato di Vigilanza, regola, inoltre, le quote di ripartizione delle tariffe di mediazione spettanti a ciascun operatore nel caso di negoziazioni che coinvolgano più operatori accreditati.

ART. 20 – CRITERI DI MISURAZIONE
I criteri di misurazione da adottare per la determinazione delle superfici commerciali sia per la vendita sia l’affittanza, devono essere chiaramente indicati nelle schede tecniche che  devono    essere consegnate al cliente; in difetto valgono gli usi e consuetudini rilevati dalla Camera di Commercio di Brescia.
ART. 21 – ARBITRATO
Ogni controversia che dovesse insorgere da accordi derivanti da contrattazioni relative al patrimonio immobiliare della Banca Dati del Mercato Immobiliare e non conciliata dal Comitato di Vigilanza, verrà risolta da un arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Le parti inseriranno nei documenti contrattuali, che porranno in essere per le contrattazioni relative al patrimonio immobiliare inserito nella Banca Dati del Mercato Immobiliare, la clausola arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

ART. 22 – UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATO IMMOBILIARE
Gli operatori accreditati possono tenere riunioni nella sede del Mercato, previa autorizzazione del Direttore che ne valuta l’opportunità e la congruità con i principi generali dell’ordinamento del Mercato.

ART. 23 NORME E PROCEDURE OPERATIVE
La Azienda Speciale Pro Brixia, sentito il Comitato di Vigilanza, si riserva di emanare, con effetto vincolante, le disposizioni di attuazione del presente Regolamento, nonchè ogni altra disposizione procedurale occorrente al corretto funzionamento del servizio del Mercato.

ART. 24 – LISTINO
La rilevazione dei prezzi degli immobili negoziati tramite il Mercato Immobiliare, viene effettuata dalla Azienda Speciale Pro Brixia attraverso un proprio comitato, istituito appositamente per la rilevazione dei prezzi sulla piazza di Brescia che cura, inoltre, la pubblicazione del relativo listino.

ART. 25 – REGOLAMENTI SPECIALI
Per il corretto funzionamento del Mercato viene allegato il seguente Regolamento:
a) regolamento sui servizi di Mercato (allegato A);
b) norme e procedure operative (rif. art. 23 del Regolamento Generale).

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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO STIME DEL MERCATO IMMOBILIARE
Il servizio in oggetto si configura come iniziativa aggiuntiva nell’ambito del più ampio programma Mercato Immobiliare. L’iniziativa si rivolge sia al pubblico sia alle istituzioni pubbliche e private quali banche, assicurazioni, società finanziarie, ecc. le quali, non disponendo sempre di un apparato interno dedicato alle valutazioni immobiliari, potrebbero essere fortemente interessate ad usufruire di tale servizio.

1. MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il servizio è promosso dal Mercato Immobiliare di Brescia. Il servizio, gestito dalla Direzione del Mercato Immobiliare, si avvale della collaborazione di un gruppo di periti. Ogni singolo perito è nominato dal Comitato di Vigilanza del Mercato Immobiliare e deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere Agente immobiliare del Mercato Immobiliare di Brescia;
b) essere iscritto al Ruolo dei Periti ed Esperti della CCIAA;
c) essere assicurato contro danni professionali.

2. PROCEDURE
I fruitori di tale servizio devono fornire, all’atto della domanda di stima, la seguente documentazione:
– atto di proprietà (fotocopia)
– planimetria (fotocopia)
– documenti di identificazione catastale
– dichiarazione sostitutiva atto notorio della conformità dell’immobile allo strumento urbanistico (legge 47/85 e successive modifiche)
– eventuali vincoli in essere
Documentazioni aggiuntive potranno essere richieste dal Perito qualora necessarie.
L’incarico viene attribuito ad uno dei periti di cui sopra, dal Direttore del Mercato Immobiliare sulla base di una lista redatta secondo un criterio di specializzazione per tipi di immobili e di competenza territoriale.
L’attribuzione d’incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dal perito su di un apposito modulo prestampato (Mod. A1) intestato “Mercato Immobiliare di Brescia”. Nel modulo devono essere richiamate le tariffe richieste per il lavoro di stima svolto. Le tariffe richieste dal Mercato Immobiliare, comprensive della visita in loco entro il territorio di Brescia e Provincia, sono le seguenti:

Valore stimato in Lire  Onorario (% sul                                                                 valore di stima)
fino a 100 milioni                 0,30 %
da 100 a 150 milioni                           0,24 %
da 150 a 200 milioni                           0,215 %
da 200 a 300 milioni                           0,16 %
da 300 a 400 milioni                           0,125 %
da 400 a 500 milioni                           0,11 %
oltre 500 milioni                   0,10 %
Per immobili di valore periziato non superiore a L. 83.000.000 si applica la tariffa forfetaria di L. 250.000.
Gli scaglioni tariffari di cui sopra sono applicati in modo progressivo.
Gli incarichi di stima possono essere affidati ad un singolo perito solo nel caso in cui il valore presunto dell’immobile da stimare non superi i 500 milioni di Lire. Oltre tale valore l’incarico di stima dovrà obbligatoriamente essere dato ad un collegio di periti, nominato dal Direttore del Mercato Immobiliare. La valutazione preventiva dell’immobile, al fine dell’affidamento dell’incarico di stima al singolo perito od al collegio spetta al Direttore del Mercato, il cui giudizio è insindacabile.
Per gli immobili da stimare in Provincie non coperte dalla presenza di operatori accreditati presso il Mercato Immobiliare, il perito incaricato dovrà concordare preventivamente con il richiedente le spese di vacazione. Nel caso in cui il richiedente la perizia affidi incarico di vendita ad un operatore accreditato presso il Mercato Immobiliare entro il termine di 60 giorni dalla perizia stessa, il richiedente avrà diritto ad uno sconto sulla provvigione da corrispondere pari all’importo pagato per la perizia al netto delle spese di vacazione.
Il prezzo per il servizio in oggetto è liquidato al Mercato e stornato dallo stesso all’esperto, il quale non può acquisire il mandato di intermediazione per la vendita o la locazione dell’unità immobiliare stimata.

3. RELAZIONE FINALE
La relazione finale di stima deve prevedere i seguenti dati essenziali secondo quanto previsto nell’apposito modulo prestampato (Mod. A2) quali:
a) proprietà
b) ubicazione
c) consistenza e destinazione dell’immobile
d) identificazione e destinazione catastale
e) regolarità urbanistica conforme alla legge 47/85 e modifiche
f) descrizione tecnica-commerciale
g) valutazione
La relazione deve essere in ogni caso stilata su carta intestata dal Mercato Immobiliare e firmata dai periti componenti il gruppo di stima.

Mod. A1
AFFIDAMENTO D’INCARICO VALUTAZIONE SINTETICA DI IMMOBILE
Con la presente il Sig. ………………………. ………………………… nato a …………………… …………………….. il …………………….. domiciliato a……………………………………… C.F. …………………………………………… in qualità di ……………………………………………… incarica il Sig. ……………………….. ……………………………………….. Perito accreditato presso questo Mercato Immobiliare, di effettuare una valutazione immobiliare sintetica relativamente all’unità immobiliare sita in ………………………………………….. Via …………………………………………………….., n. ……………… al piano …………………….. ………………………………….. .
Allega la seguente documentazione:
–  atto di proprietà (fotocopia)
– planimetria (fotocopia)
– dati catastali
Dichiara di aver visionato e di aver accettato tutte le disposizioni previste dal Regolamento relativo al “Servizio Stime del Mercato Immobiliare di Brescia”, in particolare in materia di tariffe e di relazione di stima, alle quali il perito incaricato deve attenersi.
L’incarico dovrà essere svolto entro il giorno ………………………………………… .
Brescia, ………………………………………

Firma del richiedente                                                                                            Per accettazione il                                                                 Perito incaricato                                                                                                                                                 (La Commissione Peritale)
                                                                                                                                                   (timbro e Firma)
Mod. A2
VALUTAZIONE SINTETICA DI IMMOBILE
Valutazione sintetica dell’immobile di proprietà di ……………………………………………… sito in …………………………………………. Via/Piazza ………………………………………………..
1) PROPRIETA’ (indicare la/e persona/e fisica proprietaria del bene)
2) UBICAZIONE (indicazione del Comune, località, via/piazza, piano, n° piani del fabbricato)
3) CONSISTENZA E DESTINAZIONE (indicare la consistenza per ogni tipologia)
4) IDENTIFICAZIONE E DESTINAZIONE CATASTALE (sintetica identificazione dell’immobile con dati catastali e con l’identificazione dei confini)
5) REGOLARITA’ URBANISTICA (qualora l’immobile sia stato costruito anteriormente all’1/11/1967 o abbia subito variazioni)
6) DESCRIZIONE TECNICA-COMMERCIALE (indicare tipologia, epoca di costruzione, ubicazione rispetto ai punti di interesse locale, struttura, rifinitura, impianti, reversibilità, stato di manutenzione u.i. e parti comuni, stato d’uso – libero o occupato)
7) VALUTAZIONE (sintetico giudizio sulla commerciabilità e tempi di realizzo, valore comparato in base ai prezzi di mercato, calcolo del reddito netto annuo e valutazione in base alla capitalizzazione).
ALLEGATI:
– Planimetria
– Copia titolo di proprietà
– Documenti di identificazione catastale
– …………………………………………………..
– …………………………………………………..

Data ……………………………………………..
                                                                                                Il Perito incaricato
                                                                                                                                                     (La Commissione                                                                          Peritale)
                                                                                                                                                               
Perizia richiesta il …………………………………        ……………………………………………
Costo della perizia L. …………………………….

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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL LISTINO

Art. 1 – DEFINIZIONI
Nel testo del presente Regolamento alcune fonti normative ed alcuni organi sono indicati in modo abbreviato.
In particolare:
1) per “LISTINO” si intende il Listino dei prezzi degli immobili rilevati sulla piazza di Brescia;
2) per “REGOLAMENTO” si intende il presente Regolamento per la formazione del listino.
3) per “COMITATO DI VIGILANZA” e “DIRETTORE” si intendono gli organi previsti rispettivamente agli art. 5 e 10 del Regolamento Generale del Mercato Immobiliare di Brescia;
4) per “SALA” si intende la Sala di contrattazione immobiliare;
5) per “CAMERA DI COMMERCIO” si intende la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.

Art. 2 – ISTITUZIONE
Il “Listino dei prezzi degli immobili” rilevati sulla piazza di BRESCIA è edito a cura dell’Azienda Speciale Pro Brixia. L’Azienda Speciale, anche attraverso le sue tecnostrutture, gestisce, nelle forme ritenute più opportune, la produzione e la diffusione delle informazioni contenute nel suddetto listino.

Art. 3 – LISTINO
Il listino è redatto secondo le modalità recate dal presente Regolamento predisposto dall’Azienda Speciale Pro Brixia, sentito il Comitato per il listino. Il listino è pubblicato almeno ogni semestre.

Art. 4 – COMITATO PER IL LISTINO – omissis –
Art. 5 – RIUNIONI DEL COMITATO PER IL LISTINO – omissis –

Art. 6  – SEZIONI DEL LISTINO
Il listino si articolerà in quattro sezioni così distinte:
a) immobili ad uso residenziale
b) immobili ad uso industriale, commerciale e terziario
c) terreni edificabili
d) terreni agricoli
Le sezioni sopra citate si articoleranno in due sotto-sezioni a seconda che trattasi di prezzi relativi alle operazioni di compravendita e locazione.

Art. 7 – CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Gli immobili di cui all’art. 6 saranno classificati in base ai seguenti parametri:
Immobili ad uso residenziale
– localizzazione territoriale
– tipologia edilizia
– disponibilità (libero, occupato ed eventuali diritti o vincoli)
– anno di costruzione
– stato di manutenzione
– pertinenze e spazi accessori
Immobili ad uso industriale, commerciale e terziario
– localizzazione territoriale
– destinazione d’uso (industriale, commerciale, terziario)
– disponibilità (libero, occupato ed eventuali diritti o vincoli)
– pertinenze e spazi accessori
Terreni edificabili
– localizzazione territoriale
– destinazione urbanistica (residenziale, industriale, terziario e indici di fabbricabilità)
Terreni agricoli
– localizzazione territoriale (roccioso, sabbioso, argilloso, ecc.)
– classificazione catastale (seminativo, irriguo, incolto, ecc.)
– presenza di fabbricati e loro classificazione
– caratteristiche morfologiche (pianura, collina, ecc.) ed organiche
– disponibilità (libero, a conduzione diretta, con affittanza in corso, ecc.)
– coltivazioni in atto

Art. 8 – FORMAZIONE DEL LISTINO – omissis –

Art. 9 – ACCERTAMENTO DEI PREZZI – omissis –

Art. 10 – FUNZIONE CONSULTIVA DEL COMITATO PER IL LISTINO – omissis –
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NORME E PROCEDURE OPERATIVE DEL MERCATO IMMOBILIARE DI BRESCIA
Rif. Art. 23 del Regolamento Generale

1) AMMISSIONE
I presupposti professionali fondamentali che il Comitato di Vigilanza deve verificare, sono quelli citati dal Regolamento Generale all’art. 11 lett. a), b), c), d). La stessa commissione, a propria discrezione e dopo aver esaminato la documentazione prevista, può procedere ad un colloquio individuale con il richiedente per verificarne l’esperienza professionale.

2) MODULISTICA TIPO
Tutte le offerte o proposte che vengono assunte o stipulate per il tramite del Mercato (sia nella sede dello stesso, sia negli uffici degli operatori accreditati), devono essere formulate sull’apposita modulistica (schemi di contratti tipo, di incarico di affidamento e schede di caricamento della Banca Dati) approvata dall’Azienda Speciale Pro Brixia e sottoscritta per accettazione da tutti gli operatori all’atto dell’iscrizione, o su modulistica approvata, per casi particolari, dal Comitato di Vigilanza.
Per ogni altra offerta o proposta assunta al di fuori del Mercato o senza il tramite dello stesso, è auspicabile che l’operatore accreditato utilizzi la sopracitata modulistica. In caso contrario, l’operatore accreditato dovrà comunque garantire al cliente che la propria modulistica rispetti i principi di quella prevista dal Mercato, fatti salvi gli aspetti provvigionali.
Resta comunque inteso che, per tutte le offerte caricate in Banca Dati, l’operatore si assume la responsabilità della congruenza tra il proprio incarico e quello sottoscritto.
L’inosservanza di queste norme procedurali costituisce grave inadempienza ed è soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 8, comma c) del Regolamento Generale.

3) BANCA DATI – PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL MERCATO
Tutti gli operatori accreditati sono tenuti ad inserire e a mantenere nel corso dell’anno, nella Banca Dati del Mercato Immobiliare, un minimo di offerte nel numero di 15.
Il Comitato di Vigilanza può ammettere una situazione in deroga all’obbligo sopra citato, valutando la qualità, la quantità ed il valore unitario delle offerte inserite nella Banca Dati, Nel caso in cui il Comitato di Vigilanza non ammetta la deroga di cui sopra, l’operatore viene sospeso dal Mercato Immobiliare sino a quando non sono ripristinate, ad avviso del Comitato di Vigilanza, le condizioni per la riammissione.
Il Comitato di Vigilanza può richiedere all’operatore accreditato la cancellazione dell’offerta da quest’ultimo caricata quando la stessa venga reputata palesemente fuori mercato.
Ogni offerta acquisita direttamente attraverso il Mercato Immobiliare va inserita, in modo sollecito, nella Banca Dati del Mercato a cura dell’operatore che detiene l’incarico.
E’ auspicabile che tutto il patrimonio immobiliare disponibile nel portafoglio di ogni singolo operatore accreditato, venga inserito nella Banca Dati del Mercato.
In caso di recesso di un operatore accreditato dal Mercato Immobiliare il collegamento telematico con la Banca Dati del Mercato viene disattivato.

4) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE FRA OPERATORI
a) Atteso che il patrimonio immobiliare della Banca Dati del Mercato Immobiliare è a disposizione di ogni operatore, i rapporti di collaborazione e gli accordi economici tra gli operatori dovranno essere concordati e formalizzati su apposita scheda controfirmata dalle parti;
b) le offerte inserite in Banca Dati riguardanti cantieri, frazionamenti di stabili e mandati a titolo oneroso, sono disponibili per la collaborazione salvo il caso in cui l’operatore che detiene l’incarico richieda, e venga concesso dal Comitato di Vigilanza, l’inserimento delle relative offerte con la clausola “non disponibilità alla collaborazione”;
c) la contrattazione deve essere condotta dall’operatore che detiene il mandato, salvo accordo diverso fra le parti. L’operatore che offre la collaborazione deve rispettare il ruolo guida dell’operatore che detiene il mandato, con l’impegno di operare nelle forme date da quest’ultimo nell’impostazione del rapporto. Il segreto professionale dovrà comunque essere rispettato.
E’ prevista la possibilità per gli agenti accreditati al Mercato Immobiliare di Brescia di avviare rapporti di rappresentanza/corrispondenza con altri agenti immobiliari iscritti al ruolo in altra Provincia italiana ad esclusione di quella di Brescia e/o con altri operatori immobiliari nazionali e/o esteri, comunque non accreditati presso il Mercato Immobiliare stesso. E’ possibile, infatti, per un agente accreditato caricare nella Banca Dati del Mercato Immobiliare, oltre alle proprie 15 offerte minime, le offerte relative ad immobili coperte da mandati in esclusiva o anche da lettera di incarico, da depositare presso la Direzione del Mercato e detenute da altro agente/operatore immobiliare suo rappresentante/corrispondente fuori Provincia.
Il Comitato di Vigilanza può ammettere una situazione in deroga al suddetto obbligo di esclusività del mandato, valutando ogni singolo caso presentato. Per tutte queste offerte caricate, l’agente accreditato si assume la completa e totale responsabilità e titolarità nei confronti di terzi e del Mercato Immobiliare di Brescia.
Il Comitato di Vigilanza, o il suo Presidente in casi di urgenza, assume tutte le iniziative previste dal Regolamento Generale all’art. 8 qualora si contravvenga ai comportamenti previsti al presente punto.

5) CRITERI DI MISURAZIONE
In conformità a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Generale, i criteri di misurazione da applicare per la determinazione delle superfici, sono i seguenti:
a) Unità immobiliari in condominio
I) La superficie degli appartamenti in condominio in immobili urbani di nuova e vecchia costruzione è calcolata in metri quadrati.
II) La misura della superficie di un appartamento in condominio è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali.
La misura tiene conto dei bow-window chiusi dei quali segue la sporgenza.
Se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con altro appartamento o con parti comunicanti nello stesso immobile, è attribuito il 50% della superficie occupata dai muri divisori.
Sono escluse dal computo delle superfici le parti comuni, in quanto non vendibili.
III) La superficie dei balconi, sporgenti dal filo esterno del fabbricato, è compresa in quella dell’appartamento nella misura di un mezzo (1/2) rispetto alla superficie reale dei balconi stessi.
IV) La superficie della terrazza a livello potrà essere calcolata fino ad un massimo di un terzo (1/3) della superficie reale della terrazza stessa ed è compresa in quella dell’appartamento.
V) Le cantine e i solai potranno essere computati fino ad un massimo di un quarto (1/4).
VI) La superficie dei sottotetti direttamente collegabili all’unità considerata potrà essere computata fino ad un massimo di un mezzo (1/2).
b) Autorimesse, box, posti auto
Le autorimesse, i box ed i posti auto saranno valutati in base alle capacità ricettive delle unità, indicandone le caratteristiche.
c) Terreni edificabili
Le superfici dei terreni edificabili saranno calcolate in base a misurazioni al netto delle strade.
d) Terreni agricoli
I terreni agricoli saranno calcolati in base alle risultanze catastali.
L’Azienda Speciale Pro Brixia, sentito il Comitato di Vigilanza, potrà definire i criteri di misurazione dei beni trattati o apportarne modifiche o integrazioni.

6) TARIFFE DI MEDIAZIONE
Le tariffe di mediazione applicate al Mercato Immobiliare di Brescia ed alle quali tutti gli operatori accreditati presso di essa si devono attenere, salvo diverso accordo fra le parti in relazione a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle qui di seguito elencate, sono quelle fissate dalle “Provvigioni consuetudinarie per la mediazione vigenti nella Provincia di Brescia” e successive eventuali modificazioni.
Le suddette condizioni tariffarie sono vincolanti per gli immobili situati nella Provincia di Brescia. Per gli immobili situati al di fuori della suddetta Provincia, vengono applicate le condizioni derivanti dal libero accordo fra le parti. In assenza di tale accordo vengono applicate le seguenti condizioni:
a) per immobili situati al di fuori della Provincia di Brescia vanno considerate le tariffe di mediazione previste dagli usi e consuetudini rilevate dalla Camera di Commercio locale. Nella eventualità non fossero state rilevate negli usi e consuetudini, vengono applicate le tariffe correnti locali generalmente applicate;
b) per gli immobili situati all’estero vengono applicate le tariffe correnti così come indicate dall’associazione nazionale locale degli agenti immobiliari.
Le tariffe sopra citate vanno applicate sull’intero ed effettivo valore di vendita/locazione. Nulla è dovuto all’operatore accreditato, a nessun titolo, in caso di mancata conclusione del contratto.

7) AFFIDAMENTO/ACQUISIZIONE DI INCARICO
Ogni immobile caricato nella Banca Dati del Mercato dovrà avere il carattere dell’esclusività, salvo il caso previsto al punto 4) comma b) del presente documento.
L’affidamento/acquisizione di un incarico può avvenire:
a) direttamente nel Mercato o presso le sue sedi distaccate:
mediante scelta dell’utente operata consultando gli appositi elenchi articolati per aree geografiche di operatività e per tipologie immobiliari trattate, accompagnati da una breve scheda profilo dell’operatore; in subordine,  mediante turnazione fra gli operatori accreditati;
b) presso gli uffici degli operatori accreditati:
i quali possono acquisire direttamente o consigliare l’affidamento a collega specializzato.
Ogni operatore accreditato dovrà dare adeguata pubblicizzazione del Mercato Immobiliare esponendo in vetrina o all’interno dei propri uffici il logo del Mercato Immobiliare, le sue tariffe, i suoi regolamenti ed il proprio numero di codice di operatività al fine di fornire al cliente un’adeguata informazione sul Mercato stesso.

8) PUBBLICITA’
Le campagne pubblicitarie, promozionali, istituzionali del Mercato Immobiliare dovranno trovare spazio negli uffici degli operatori accreditati.
Gli operatori accreditati si impegnano a concorrere alle spese per la pubblicità istituzionale del Mercato Immobiliare nella misura fissata dall’Azienda Speciale Pro Brixia, su proposta del Comitato di Vigilanza, per ciascun anno di Mercato in concomitanza con le tariffe di operatività.

9) COMITATO DI VIGILANZA
Il Comitato di Vigilanza, su proposta del suo Presidente, ha la facoltà di avvalersi – a titolo consultivo – di gruppi di lavoro composti da operatori accreditati e/o specialisti esterni, di durata finita, per l’approfondimento di specifiche problematiche riguardanti il Mercato.

10) OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE
La contrattazione del bene immobile, oltre a quanto previsto nell’art. 3 del Regolamento Generale, può comportare anche la negoziazione di diritti reali e/o attività commerciali ad esso connesse, solo se la loro negoziazione avviene in modo congiunto ed accessorio al bene immobile trattato.
Le regole stabilite nel presente Regolamento sono vincolanti.
La loro inosservanza, comporta l’applicazione dell’art. 8 del Regolamento Generale.
Modifiche alle presenti norme e procedure operative potranno essere apportate mediante delibera della Giunta della Camera di Commercio, su proposta del Comitato di Vigilanza.


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