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01.11.1998 - tributi

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
(Corte di giustizia delle Comunità europee, Sent. 27/10/98, Causa n.C-4/97)

La direttiva CE relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali (direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CE) non impedisce la riscossione, a carico delle società di capitali, di un tributo come l’imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Secondo la Corte di giustizia CE, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non costituisce un’imposta sui conferimenti né un’imposta avente le stesse caratteristiche di quest’ultima.
La questione sottoposta alla Corte CE dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze riguarda la compatibilità con l’ordinamento comunitario della previsione legislativa di un’imposta sul patrimonio netto delle società di capitali che abbia effetti economicamente equivalenti a quelli di un’imposta indiretta sui conferimenti.
La direttiva CE dispone che sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni relative a:
a) la costituzione di una società di capitali;
b) la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;
c) l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;
d) l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, ma con diritti della stessa natura di quelli dei soci.
Inoltre il trasferimento da un Paese terzo o da un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali è anch’esso soggetto all’imposta sui conferimenti (art. 4, n. 1, lett. e ed h, direttiva).
Tali operazioni sono tutte caratterizzate dal trasferimento di capitali o di beni ad una società di capitali nello Stato membro che riscuote l’imposta e si risolvono tutte in un effettivo aumento del capitale o del patrimonio sociale.
Diversamente dall’imposta sui conferimenti che colpisce le operazioni per la raccolta di capitali, l’imposta patrimoniale è riscossa annualmente, al momento della chiusura dell’esercizio, sul patrimonio netto delle società di capitali, risultante dal bilancio e non presuppone alcuna operazione implicante un movimento di capitali o di beni.
Pertanto l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non si risolve in un aumento dell’aliquota dell’imposta sui conferimenti o in un’ulteriore riscossione di tale imposta.
La Corte CE ha anche precisato che nell’imposta sul patrimonio il capitale sociale sottoscritto rappresenta solo un componente della base imponibile che è, invece, costituita dalla somma di svariate voci contabili, tra le quali le riserve o i fondi nonché gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo e le perdite, tanto quelle dell’esercizio attuale che quelle degli esercizi anteriori.


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