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01.11.1998 - urbanistica

INDENNITA’ DI ESPROPRIO – SENTENZA CORTE CASSAZIONE

INDENNITA’ DI ESPROPRIO – SENTENZA CORTE CASSAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO – SENTENZA CORTE CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza della prima Sezione n. 3948 dell’8.6.1998, è intervenuta sul tema della definizione dei parametri per il calcolo della indennità di espropriazione.
La Cassazione, in difformità rispetto al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il Piano per l’edilizia economica e popolare non avrebbe valore conformativo della proprietà ma sarebbe uno strumento preordinato all’espropriazione, ha rilevato che il P.E.E.P. rientra in un disegno normativo volto a consentire che l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare sia inquadrata in uno strumento urbanistico più ampio, sicchè esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l’attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante.
Pertanto, qualora la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia residenziale, come nel caso che essa avesse destinazione agricola nel P.R.G., l’approvazione del P.E.E.P. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale ed approvazione di piano attuativo.
Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. – che del P.R.G. costituisce attuazione o variante – ed in esso abbia destinazione all’edilizia economica e popolare è, di per sé, elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente.
Da quanto premesso consegue, secondo la Cassazione, che nella valutazione della natura edificabile del terreno ai fini espropriativi non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria ai fini dell’indennizzo.
La Cassazione ha altresì specificato che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, in base al criterio di cui all’art. 5 bis del D.L. 11/7/92 n. 333 convertito con legge n. 359/92, il valore venale del bene va individuato tenendo conto dell’indice di edificabilità previsto dal P.E.E.P. o, comunque, ad esso applicabile.


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