Print Friendly, PDF & Email
01.01.1998 - sicurezza

INSTALLAZIONE DI GRU PROSPICENTE LA SEDE STRADALE

INSTALLAZIONE DI GRU PROSPICENTE LA SEDE STRADALE INSTALLAZIONE DI GRU PROSPICENTE LA SEDE STRADALE

Accade non di rado che in un cantiere prospiciente una sede stradale si debba utilizzare una gru a torre il cui braccio giunge a sovrastare il piano viabile o le fasce di pertinenza di esso.
Verificandosi tale situazione si evidenzia che l’impresa esecutrice dei lavori deve rivolgere all’Ente proprietario della strada una specifica domanda diretta a conseguire l’autorizzazione all’installazione della suddetta attrezzatura.
Ciò in quanto le norme (artt. 20 e segg.) del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada” vietano senza l’autorizzazione in parola di installare, anche temporaneamente, attrezzature di ogni tipo sulla sede stradale e sulle fasce di rispetto. Tale divieto vale anche quando le attrezzature si proiettano sul piano stradale o sulle fasce.
Quando il provvedimento autorizzatorio che si intende ottenere interessa strade o autostrade statali, la domanda deve essere presentata in carta bollata al competente ufficio dell’ANAS corredata della documentazione tecnica (planimetria dei luoghi) e della ricevuta di versamento per le spese di sopralluogo e di istruttoria.
Le autorizzazioni sono, in ogni caso, rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate.
L’ente proprietario potrà inoltre richiedere il rispetto di prescrizioni di carattere tecnico (es. l’applicazione di fermi di rotazione affinchè la proiezione del carico sospeso non ricada sull’area della piattaforma stradale) o amministrativo.
Si sottolinea anche che l’autorizzazione è rinnovabile alla sua scadenza, ma che per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.
Infine il provvedimento autorizzatorio o copia conforme deve essere tenuto nel luogo ove si svolgono i lavori ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti di cui all”rt.12 D.Lvo 285/92 (es. Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).
La mancata presentazione del titolo di cui sopra è soggetta (cfr. art. 26, comma 11) ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 117.500 a lire 470.000.
La violazione comporta inoltre la sanzione amministrativa della sospensione dei lavori.
In caso di rifiuto della presentazione del documento recante l’autorizzazione o accertata mancanza dello stesso, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941