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01.07.1998 - tributi

IVA – ALIQUOTA ORDINARIA PER I PANNELLI COIBENTANTI

IVA – ALIQUOTA ORDINARIA PER I PANNELLI COIBENTANTI IVA – ALIQUOTA ORDINARIA PER I PANNELLI COIBENTANTI
(Ministero finanze, Ris. 15/6/98, n. 62/E)

Il Ministero delle finanze ha chiarito che è applicabile l’aliquota IVA nella misura ordinaria del 20 per cento alla cessione di pannelli per l’edilizia, da utilizzare come sottotetto prefinito, che hanno come caratteristica fondamentale quella di essere coibentanti.

Caratteristiche tecniche
In particolare, nel caso di specie, si tratta di pannelli da costruzione costituiti da due lastre esterne di materiale legnoso tagliate a misura, fra loro parallele, fra le quali è interposto uno strato di materiale espanso (polistirolo), che presentano una sporgenza (pannello maschio) e una rientranza (pannello femmina) per l’incastro.
Tali prodotti sono finiti e non necessitano di ulteriore lavorazione durante la fase di montaggio.
DIPARTIMENTO ENTRATE
Risoluzione n.62/E del 15/6/98

Con istanza diretta alla scrivente, la Società di cui all’oggetto ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile alla cessione di un nuovo prodotto, denominato “…” che ha come caratteristica fondamentale quella di essere un coibentante, da utilizzare come sottotetto prefinito.
Al riguardo si fa presente che sulla questione è stato chiesto il parere al Dipartimento delle Dogane che con nota n. 9689 del 12 settembre 1997 ha comunicato quanto segue: “si tratta di pannelli da costruzione costituiti da due lastre esterne di materiale legnoso tagliate a misura, fra loro parallele, fra le quali è interposto uno strato di materiale espanso (polistirolo), presentano una sporgenza (pannello maschio) e una rientranza (pannello femmina) per l’incastro, sono prodotti finiti e non necessitano di ulteriore lavorazione durante la fase di montaggio. I pannelli in questione sono da classificare come legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato della voce doganale 4412 corrispondente alla voce Nimexe 4415 vigente al 31/12/1987”.
Da quanto precede si rileva che la cessione del nuovo prodotto “…” sia da assoggettare all’IVA in base all’aliquota del 20 per cento.
L’Ufficio IVA in indirizzo è pregato di portare quanto sopra a conoscenza della Società istante.


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