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01.11.1998 - tributi

IVA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA – FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

IVA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA – FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI IVA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA – FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI
(Risoluzione n.106/E del 20/8/98)

Con la Risoluzione n.106/E del 20 agosto 1998, il Ministero delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di fatturazione dei corrispettivi relativi al contratto di appalto nell’ipotesi in cui un’associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un appalto pubblico costituisca una società consortile ai sensi del Dlgs n.406/91.
In merito il Ministero ribadisce quanto già precisato nella Risoluzione Ministeriale 1 agosto 1997, n.460487 e cioè che le imprese riunite “sono tenute ad emettere fatture per gli importi di propria spettanza. La società deve, invece, emettere, per i costi sostenuti, fatture nei confronti delle singole imprese riunite in proporzione alle rispettive quote”.

Risoluzione n.106 del 20/8/98

Con istanza rivolta alla scrivente l’ANCE – Associazione nazionale costruttori edili – ha fatto presente che un’associazione temporanea di imprese è risultata aggiudicataria di un appalto pubblico, ed è intenzione delle raggruppate formare una società consortile a r.l. ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 406 del 1991, al fine dell’esecuzione unitaria dell’opera.
Ciò posto l’Associazione istante ha chiesto di conoscere se la fatturazione dei corrispettivi relativi all’appalto di cui si tratta possa essere effettuata direttamente da parte della società consortile alla stazione appaltante.
Al riguardo si fa presente che il citato articolo 26 del decreto legislativo n. 406 del 1991, consente, in effetti, la costituzione di società, anche consortile, tra le imprese riunite al fine dell’esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori. La società a tal fine costituita subentra – recita il richiamato articolo 26 – senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite.
La norma, come è evidente, consente alla società consortile di subentrare esclusivamente nell’esecuzione del contratto e non anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle singole imprese con la stazione appaltante. La società consortile esecutrice dei lavori, quindi, avrà relazioni dirette solo con terzi e con le imprese riunite le quali mantengono i rapporti derivanti dall’originario contratto con la stazione appaltante nei cui confronti, come già chiarito con la Risoluzione ministeriale 1 agosto 1987 n. 460487, sono tenute ad emettere fatture per gli importi di propria spettanza. La società deve, invece, emettere, per i costi sostenuti, fatture nei confronti delle singole imprese riunite in proporzione alle rispettive quote.
Il secondo Ufficio IVA di Roma è pregato di notificare la presente all’Associazione istante.


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