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01.10.1998 - tributi

IVA – SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ISCRIZIONE DI RISERVE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

IVA – SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ISCRIZIONE DI RISERVE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO IVA – SOMME CORRISPOSTE  A SEGUITO DI ISCRIZIONE DI RISERVE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
(Ris. min. 42/E del 26 maggio 1998)

L’Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati ha chiesto di conoscere quali sia il regime ai fini IVA applicabile:
1) alle somme che a seguito di accordo bonario è tenuto a corrispondere agli  appaltatori che, ai sensi dell’articolo 31-bis) della legge 11 febbraio  1994, n. 109, abbiano iscritto riserve nei documenti contabili essendo  variato, in misura non inferiore al 10 per cento, l’importo economico delle  opere pubbliche realizzate;
2) alle somme che deve versare a seguito di risoluzione anticipata del  contratto di appalto ai sensi dell’articolo 345, allegato F, della legge 20  marzo 1865, n. 2248.
Al riguardo, in ordine alla richiesta sub 1) si fa presente che, analogamente a quanto previsto dall’articolo 54 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è data facoltà all’affidatario di appalti pubblici di conseguire un’equa retribuzione in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, previa inscrizione delle predette riserve nei documenti contabili. Ciò premesso e considerato che tali retribuzioni costituiscono per giurisprudenza pacifica (per tutte Cass. 14 gennaio 1987, n. 173) ulteriori compensi, la Scrivente ritiene che gli stessi sono da assoggettare all’IVA ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, 1 comma e dell’articolo 26, 1 comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Per quanto concerne la richiesta sub 2) si precisa che il citato articolo 345 della legge n. 2248 del 1865 distingue le somme pagate per gli eventuali lavori già eseguiti e i materiali eventualmente esistenti in cantiere da quelle stabilite in misura equivalente al decimo del valore delle opere non eseguite.
Nella prima ipotesi le somme sono da considerare corrispettivi rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione dell’IVA, ai sensi dei cennati articoli 13 e 26 del DPR n. 633 del 1972, mentre nella seconda ipotesi le somme corrisposte hanno natura risarcitoria e sono da ritenere escluse dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell’articolo 15, 1 comma del medesimo decreto.


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