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01.04.1998 - urbanistica

PARCHEGGI PERTINENZIALI LEGGE N. 30 DEL 27/2/1998

PARCHEGGI PERTINENZIALI – LEGGE N PARCHEGGI PERTINENZIALI – LEGGE N. 30 DEL 27/2/1998

Il Decreto legge n. 457/97 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione” e’ stato convertito nella legge n. 30 del 27 febbraio 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso.
Il provvedimento e’ di particolare interesse per le imprese di costruzione soprattutto con riferimento ai contenuti dell’articolo 10, comma 2 ter che modifica, in tema di parcheggi pertinenziali privati, l’articolo 9, comma 4 della legge 122/89, che viene qui pubblicato.
Infatti, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 457, la Commissione VIII del Senato ha proposto un emendamento, confermato sia dall’Aula del Senato stesso che successivamente dalla Camera dei Deputati con il quale:
– si ammettono espressamente le imprese di costruzione tra i soggetti abilitati ad ottenere l’assegnazione, in diritto di superficie delle aree, dai comuni per la realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– si attribuisce alla norma efficacia retroattiva, facendo salve le assegnazioni di aree in diritto di superficie da parte dei Comuni alle imprese per interventi già avviati o in fase di avvio.
La disposizione, che rappresenta un importante successo dell’ANCE e corona una capillare azione di sensibilizzazione avviata sin dallo scorso autunno in varie sedi, consente di raggiungere due obiettivi primari.
Il primo, di risolvere positivamente per le imprese di costruzione il contenzioso apertosi di recente a seguito di alcune pronunce della Magistratura che negavano la possibilità, per i Comuni, di assegnare le aree alle imprese stesse per la realizzazione di parcheggi pertinenziali dichiarando nulle le assegnazioni già fatte.
Il secondo obiettivo raggiunto e cioè l’espresso inserimento a pieno titolo delle imprese tra i soggetti assegnatari delle aree in diritto di superficie da parte dei Comuni consente, soprattutto nella prospettiva dei futuri bandi che saranno emanati dalle Amministrazioni locali, alle imprese di costruzione di poter concorrere a pieno titolo, all’assegnazione delle aree.

Legge 24 marzo 1989 n. 122
Titolo III
Art. 9 comma 4
I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
Il primo periodo è stato modificato dall’art. 10 comma 2 ter del Decreto legge n. 457/97 convertito nella Legge n. 30/98.


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