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01.06.1998 - tributi

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE – ISTRUZIONI

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE – ISTRUZIONI RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE – ISTRUZIONI

Tutti i contribuenti, a partire dal 1998, possono avvalersi delle facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione (saldo e acconto delle imposte, saldo del contributo al servizio sanitario nazionale). Sono esclusi dalla rateizzazione gli acconti dovuti nel mese di novembre e quello dell’IVA del mese di dicembre.
I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte e il Cssn dovuti a titolo di saldo o di acconto.
Il contribuente deve indicare nella dichiarazione il numero delle rate, di pari importo, in cui intende frazionare il pagamento. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 16 giugno.
Le rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti.
La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA 
Versam. 1ª rata   Versam. 1ª rata
entro il 15 giugno                dal 16 giugno
                                                                                                                al 15 luglio

rata         scad.      int. %      scad.      int %
1ª            15/6        0              15/7        0
2ª            30/6        0,25        31/7        0,25
3ª            31/7        0,75        31/8        0,75
4ª            31/8        1,25        30/9        1,25
5ª            30/9        1,75        31/10      1,75
6ª            31/10      2,25        30/11      2,25
7ª            30/11      2,75

TITOLARI DI PARTITA IVA 
Versam. 1ª rata   Versam. 1ª rata
entro il 15 giugno                dal 16 giugno
                                                al 15 luglio 
rata         scad.      int. %      scad.      int. %
1ª            15/6        0              15/7        0
2ª            15/7        0,50        15/8        0,50
3ª            15/8        1,00        15/9        1,00
4ª            15/9        1,50        15/10      1,50
5ª            15/10      2,00        15/11      2,00
6ª            15/11      2,50

Se il versamento della prima rata, effettuato dai titolari e dai non titolari di partita IVA, è eseguito nel periodo 16 giugno – 15 luglio, è dovuta una maggiorazione pari allo 0,50 per cento, calcolata sull’intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni.
L’importo di ciascuna rata sui cui calcolare gli interessi è pertanto costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,50 per cento, diviso per il numero delle rate prescelto.

Compilazione del modello di pagamento
Il contribuente, non titolare di partita IVA, che rateizza deve:
– sommare l’importo del saldo complessivamente dovuto per le singole imposte a quello della prima rata dell’acconto IRPEF eventualmente dovuto;
– dividere l’ammontare così ottenuto per il numero di rate prescelte;
– calcolare gli interessi complessivamente dovuti per ogni rata secondo quanto indicato nella tabella relativa ai non titolari di partita IVA riportata precedentemente. Tali interessi vanno esposti cumulativamente in un unico rigo nella sezione B del modello di pagamento.
A parte vanno calcolati, con lo stesso sistema, gli importi delle rate dovute per il saldo del Cssn; i relativi interessi, determinati secondo le regole precedentemente indicate, dovranno essere esposti in un separato rigo.
Il contribuente, titolare di partita IVA, che rateizza deve:
– se vanta crediti da compensare, compilare uno o più modelli di pagamento mod. F24 per esporre nelle apposite sezioni e colonne tutti i crediti che utilizza in compensazione dei debiti risultanti dalla dichiarazione, che vanno esposti nel medesimo modello di pagamento F24. Tali modelli di pagamento devono avere saldo finale pari a zero e, pertanto, i debiti devono essere esposti fino a concorrenza dei crediti;
– suddividere i debiti residui di ogni imposta o del Cssn eventualmente maggiorati dello 0,50 per cento per il numero di rate prescelto e compilare alle rispettive scadenze un modello di pagamento per ciascuna rata;
– indicare, nei modelli di pagamento relativi alle rate successive alla prima, gli interessi determinati con le modalità indicate nella tabella relativa ai titolari di partita IVA.

Determinazione dell’importo da pagare per la rateizzazione delle imposte

Pagamento entro il 15 giugno
(totale imposte + prima rata acconto IRPEF) : n ° rate = importo rata + interessi = RATA TOTALE DA PAGARE

Pagamento tra il 16 giugno e il 15 luglio
[1) totale imposte + 2) prima rata acconto IRPEF + 0,50 % di 1 + 2] : n ° rate = importo rata + interessi = RATA TOTALE DA PAGARE
A titolo di esempio, prendiamo il caso di un lavoratore dipendente che, in base alla dichiarazione, è tenuto a versare L. 1.900.000 come saldo di imposte, L. 300.000 a titolo di contributi sanitari, per il ’97 e L. 500.000 come prima rata di acconto per l’IRPEF ’98, e che intende dividere i pagamenti in 6 rate.

Esaminiamo distintamente le 2 ipotesi:
A – pagamento della prima rata entro il 15 giugno ’98
B – pagamento della prima rata tra il 16 giugno e il 15 luglio ’98.


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