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01.11.1998 - ambiente

RECUPERO DI RIFIUTI – DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI

RECUPERO DI RIFIUTI – DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI RECUPERO DI RIFIUTI – DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI

La Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 1998 n. 238 pubblica il DM 21 luglio 1998 n. 350, recante “Norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.
Il provvedimento interessa le imprese che svolgono, in procedura semplificata, attività di autosmaltimento o di recupero di rifiuti ed hanno provveduto a darne comunicazione alla Provincia territorialmente competente, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto Ronchi. Di fatto, l’autosmaltimento non e’ ammesso alle procedure semplificate non essendo ancora stata emanata la regolamentazione prevista a tal fine dal decreto Ronchi. Ne consegue che le imprese tenute a versare i diritti di iscrizione sono solo quelle che svolgono attività di recupero.
Il diritto d’iscrizione è annuale ed è differenziato in sei classi di attività, in funzione dei quantitativi di rifiuti trattati: varia da un minimo di centomila lire, per le imprese che recuperano meno di 3 mila tonnellate, ad un massimo di un milione e mezzo, per le imprese che trattano 200 mila tonnellate o più. Il versamento dei diritti deve essere effettuato, tramite ccp, a favore della Provincia territorialmente competente.
L’attestazione del primo versamento deve essere allegata alla comunicazione che l’impresa invia alla Provincia ai sensi dell’art. 33 del decreto Ronchi. Per gli anni successivi, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto, su base annuale, dal primo gennaio 1998. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, l’iscrizione nei registri è sospesa.


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