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01.01.1998 - tributi

TASSE AUTOMOBILISTICHE -NUOVE DISPOSIZIONI PER IL 1998

TASSE AUTOMOBILISTICHE -NUOVE DISPOSIZIONI PER TASSE AUTOMOBILISTICHE -NUOVE DISPOSIZIONI PER
IL 1998
(Ministero finanze, Comunicato stampa 16 dicembre 1997)

Il Ministero delle finanze ha chiarito che l’importo delle tasse automobilistiche per il 1998 sarà pari a 5.000 lire per ogni chilowatt di potenza.
Modalità di calcolo
Tutti gli automobilisti dovranno calcolare l’importo dovuto moltiplicando 5.000 per il numero dei Kw indicato sul libretto di circolazione.
Per tutti i contribuenti proprietari di vecchie autovetture con libretti di circolazione in cui non viene riportato il dato in chilowatt, dovrà farsi riferimento alla potenza indicata in Hp (cavalli potenza); l’importo della tassa sarà poi comunicato con le usuali tabelle che conterranno anche la cifra in chiaro riferita agli Hp.
L’equivalenza tra Kw e Hp può comunque essere ottenuta moltiplicando il numero degli Hp per il coefficiente 0,736.
Vetture Gpl
Il superbollo per le vetture Gpl e metano è stato abolito.
Vetture a gasolio
Il superbollo per le vetture a gasolio non ecodiesel è fissato a 18.000 lire per Kw.
Non è più dovuto il superbollo per quelle vetture già ecodiesel che, per un problema di scadenze posticipate rispetto alla direttiva CEE del febbraio 1991, non avevano goduto dell’attuale esenzione in vigore dal 3 febbraio 1993 (art. 65, comma 5, D.L. n. 331/1993).
Autonomia impositiva delle regioni
Il nuovo regime fiscale non prevede nel primo anno di applicazione diversificazioni tariffarie tra le regioni che dal 1999 potranno maggiorare o ridurre gli importi fino a un massimo del 10 per cento.
Tributi soppressi
Con la nuova tassa automobilistica sono state contemporaneamente soppresse la tassa sulle concessioni governative sulla patente e quella per l’autoradio.
Modalità di pagamento
Il Ministero delle finanze ha precisato che le operazioni e i termini di pagamento delle nuove tasse automobilistiche non subiranno rinvii.
E’ prevista una proroga solamente per i camion, i Tir e combinati che potranno pagare entro il 16 marzo anziché a fine febbraio.
Per le autovetture è stata modificata la distribuzione mensile dei pagamenti: i possessori di auto con potenza inferiore ai 35 chilowatt potranno pagare a partire dal 1° febbraio, gli altri dal 1° gennaio.
Uffici competenti per il pagamento
I pagamenti potranno essere effettuati nelle delegazioni dell’Aci o presso tutti gli uffici postali sia con libretto fiscale che con apposito bollettino di conto corrente.
Esposizione del contrassegno
Non sarà più necessaria l’esposizione del contrassegno sulle autovetture poiché i controlli saranno attuati in via automatica.
Ministero delle Finanze –
Comunicato stampa
del 16 dicembre 1997

I decreti ministeriali che fisseranno le nuove tariffe automobilistiche sono quasi pronti: è intenzione del Ministero delle Finanze vararli contestualmente all’approvazione della legge Finanziaria nella quale è contenuto il provvedimento che stabilisce l’abolizione della tassa sulla patente e di quella per l’autoradio, nonché i nuovi criteri di calcolo per la tassa di possesso.
Quanto si pagherà
Il punto di equilibrio che consente il mantenimento della parità di gettito fra tasse abolite e nuovi criteri di calcolo della tassa di possesso è stato stabilito dagli uffici del Ministero delle Finanze in 5.000 lire per ogni chilowatt di potenza.
Per tutti gli automobilisti sarà quindi molto semplice calcolare l’importo dovuto, moltiplicando 5.000 per il numero dei Kw indicato sul libretto di circolazione.
Per le automobili più vecchie, i cui libretti di circolazione non recano l’indicazione dei Kw, sarà altrettanto facile stabilire la somma dovuta facendo riferimento alla potenza indicata in Hp (cavalli potenza); le usuali tabelle con gli importi dovuti che verranno esposte al pubblico conterranno infatti anche la cifra in chiaro riferita agli Hp.
L’equivalenza tra Kw e Hp può comunque essere ottenuta moltiplicando il numero degli Hp per il coefficiente 0,736.
Il superbollo per le vetture Gpl e metano è stato abolito mentre per le vetture a gasolio non eco-diesel la tassa per Kw è fissata a 18.000 lire.
Il superbollo è stato abolito anche per quelle vetture a gasolio, già eco-diesel, che per un problema di scadenze posticipate rispetto alla direttiva Cee del febbraio ’91 non avevano goduto dell’esenzione.
Il nuovo regime fiscale non prevede nel primo anno di applicazione diversificazioni tariffarie tra le regioni che dal 1999 potranno maggiorare o ridurre gli importi fino a un massimo del 10%.
Quando si pagherà
Le operazioni e i termini di pagamento della tassa di circolazione non subiranno rinvii. L’unica proroga riguarda i camion, Tir e combinati che potranno pagare entro il 16 marzo anziché a fine febbraio.
Per le autovetture è stata modificata la distribuzione mensile dei pagamenti. I possessori di auto con potenza inferiore ai 35 chilowatt potranno pagare a partire dal primo febbraio. Gli altri dal primo gennaio.
Dove si pagherà
I pagamenti potranno essere effettuati nelle delegazioni dell’Aci o presso tutti gli uffici postali – dove le tabelle con gli importi saranno esposte per tempo – sia con libretto fiscale che con l’apposito bollettino di conto corrente.
La possibilità del versamento alle Poste, che già esiste per larga parte degli automobilisti, dovrebbe ridurre drasticamente i disagi che potrebbero derivare dell’eventuale impossibilità dell’Aci di organizzare la riscossione presso le proprie agenzie in tempo utile.
Si ricorda che l’esposizione del contrassegno sulle autovetture non è più necessario, in virtù dei controlli automatici che verranno attuati.
Moto e Ciclomotori
La riformulazione della tassazione sui motocicli è stata dettata dalla necessità di inserire criteri di maggiore equità nella ripartizione del carico fiscale nel comparto, utilizzando come parametro la potenza erogata.
Al lieve aggiustamento della tassa per i ciclomotori e per le moto di maggior dimensione è corrisposto quindi un alleggerimento dell’imposizione sulla larga maggioranza dei modelli in circolazione e una netta riduzione dell’imposta di trascrizione di 300.000 lire prevista per le moto superiori a 150 cc. che contribuirà a rivitalizzare, tra l’altro, il mercato dell’usato dei motocicli di minor valore commerciale.
La tassa fissa sui ciclomotori e il bollo per moto fino a 11 Kw (corrispondente alla potenza media erogata da una motorizzazione di 125 cc.) passa a 37.000 lire.
Oltre tale limite alle 37.000 lire di quota fissa si dovranno sommare 1.700 lire per ogni chilowatt.
Ad esempio una moto con i 15 Kw pagherà un totale di 62.500 lire (37.000+(1.700×15).

Roma, 16 dicembre 1997


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