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01.02.1998 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
(legge 23.12.1997 n. 454 – Ministero dei LL.PP., Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale, circolare
n. 242 del 16 gennaio 1998)

Si richiama l’attenzione sulle modifiche, apportate agli artt. 10 e 54 del nuovo codice della strada, relativamente ai trasporti in condizioni di eccezionalità ed alle cose trasportate dai mezzi d’opera dall’art. 11 della legge 23 dicembre 1997 n. 454 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997 n. 303) e dalla successiva circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 gennaio 1998.
La novità di maggiore rilievo è conseguente alla sostituzione della lett. b, comma 2 dell’art. 10.
Tale modifica consente la circolazione di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a quella precedentemente ammessa e cioè:
– per un veicolo a 3 assi la massa complessiva a pieno carico è pari a 38 t;
– per un veicolo (isolato) a 4 assi la massa complessiva a pieno carico è pari a 48 t;
– per un veicolo (complesso veicolare) a 6 assi la massa complessiva a pieno carico è pari a 86 t;
– per un veicolo (complesso veicolare) a 8 assi la massa complessiva a pieno carico è pari a 108 t.
Con tali veicoli potranno essere trasportati: blocchi di pietra naturali, manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi.
Tali veicoli potranno circolare, nel caso di percorsi ripetitivi, previa autorizzazione dell’ente prioritario della strada pagando un indennizzo di usura forfetario da calcolarsi nella misura di:
– 1,5 volte della tassa di possesso per i veicoli a 3 o 4 assi;
– 2 volte della tassa di possesso per i complessi veicolari a 6 assi;
– 3 volte della tassa di possesso per i complessi veicolari a 8 assi.
Relativamente ai mezzi d’opera, la modifica apportata all’art. 54 comma 1 lett. n, del nuovo codice della strada, inserisce tra le cose trasportabili i prodotti siderurgici (compresi i coils e i laminati grezzi) a condizione che il veicolo sia provvisto di specifiche “selle di contenimento”.
Quanto alle altre tipologie di prodotto trasportabili non vi sono novità poiché esse erano già previste dall’art. 202 del Regolamento di attuazione e quindi l’inserimento all’art. 54 del codice ha un mero carattere di riordino formale della materia.
Al fine di chiarire la portata delle nuove disposizioni il Ministero dei LL.PP., Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale, ha emanato la circolare n. 242 del 16 gennaio 1998 (Gazzetta ufficiale 24.1.98 n. 19) con la quale è intervenuto in via interpretativa formulando alcuni indirizzi.
La circolare ministeriale prende atto, fra l’altro, della positiva soppressione del limite massimo dei tre elementi eccezionali trasportabili (introdotto dalla Circolare ministeriale 23.5.97 n. 2811).
Per il settore degli elementi prefabbricati il ripristino della possibilità di trasportare più di tre elementi e della massa complessiva e pieno carico sino a 108 t è da valutarsi positivamente poiché, confermando quanto previsto dal vecchio codice della strada, consente sia una riduzione complessiva dei costi di trasporto per tali manufatti che la possibilità di produrre manufatti che altrimenti, a causa della loro massa e della limitazione ad 86 t non avrebbero più potuto essere prodotti in quanto non trasportabili o trasportabili a costi elevatissimi.
Ministero dei LL.PP.
Ispettorato per la circolazione
e la sicurezza stradale
circolare n. 242 del 16/1/98

Oggetto: Legge 23 dicembre 1997, n. 454. Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto (Art. 11 – Modifiche al Codice della Strada).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1997, n. 454 recante “Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità”.
L’articolo 11 introduce modifiche al Codice della Strada ed in particolare all’art. 10 relativo alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali; argomento di competenza di questo Ministero in quanto attinente sia alla sicurezza della circolazione stradale, sia all’usura ed alla manutenzione delle infrastrutture stradali.
In ordine alla portata delle disposizioni introdotte é necessario fare alcune precisazioni.
Occorre premettere che tutti i veicoli che, compreso il proprio carico, rispettano le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dagli artt. 61 e 62 del Codice sono liberi di circolare su tutte le strade salvo limitazioni locali indicate con l’apposita segnaletica.
Nel caso in cui i veicoli, compreso il proprio carico, eccedono i suddetti limiti si configura, sotto determinate condizioni, la fattispecie dei veicoli e dei trasporti eccezionali, disciplinati dall’art. 10 del Codice e la cui circolazione è subordinata, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, al rilascio di una specifica autorizzazione.
Lo stesso comma 6 prevede esplicitamente le tipologie di veicoli eccezionali non soggetti ad autorizzazione ed il successivo comma 7 estende l’esenzione dal regime autorizzativo ai veicoli classificati mezzi d’opera nei limiti del rispetto di determinate condizioni.
Le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge 454/97 hanno ridefinito, alla lettera a) del comma 1, la tipologia di trasporto in condizioni di eccezionalità individuata dal comma 2, lett. b) dell’art. 10 del Codice, estendendone l’applicazione.
La successiva lettera b) dello stesso comma 1 prevede che per i suddetti veicoli, nel caso di percorsi ripetitivi e sagome costanti, “l’autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfetario”.
Tale formulazione non può essere intesa come esenzione per gli stessi veicoli del titolo autorizzativo previsto dal comma 6 dello stesso art. 10, ma unicamente come definizione della modalità di pagamento dell’indennizzo d’usura e della quantificazione dello stesso.
Peraltro, laddove il legislatore ha inteso esentare determinate categorie di veicoli dall’autorizzazione lo ha fatto esplicitamente, al comma 6 ed al comma 7 dello stesso art. 10, con l’espressa-menzione” non sono soggetti ad autorizzazione”.
Poiché nel caso in esame non vi è alcuna menzione di esenzione dall’autorizzazione deve ritenersi che resti in vigore l’obbligo che i trasporti in condizioni di eccezionalità, definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lett. b), dell’art. 10 del Codice, per circolare siano in possesso di un titolo autorizzativo.
Ne la ricevuta del pagamento di un indennizzo-forfetario può costituire titolo autorizzativo in quanto lo stesso è espressione di una volontà dell’Amministrazione concedente che viene manifestata a seguito di un procedimento autorizzativo che ha inizio con la richiesta dell’interessato.
L’espressione considerata va pertanto intesa nel senso che l’autorizzazione va subordinata al pagamento di un importo forfetario.
Peraltro una diversa interpretazione della norma comporterebbe delle gravi ripercussioni in ordine alla sicurezza della circolazione stradale ed ancorpiù in ordine alla stabilità delle opere d’arte.
Ciò in quanto, in assenza di una specifica autorizzazione per ciascun trasporto, si avrebbe la circolazione di un numero indefinito di veicoli di massa fino a 108 t (il limite legale fissato dall’art. 62 del Codice è di 44 t) senza che nessuno abbia verificato l’idoneità, delle opere d’arte e delle pavimentazioni stradali interessate, a sopportare le sollecitazioni dinamiche impresse dai suddetti velcoli.
Peraltro la nuova formulazione della lettera. b) del comma 2 dell’art. 10 ha eliminato:
– la previsione che per il trasporto di almeno uno degli elementi sia necessario l’uso di un veicolo eccezionale;
– il limite di tre elementi trasportabili;
– l’indivisibilità degli elementi oggetto del trasporto.
Tali modifiche ampliano l’utilizzo di veicoli e trasporti eccezionali fino ad una massa di 108 t. per qualunque tipo di trasporto, e l’esenzione dal regime autorizzativo, senza alcuna forma di controllo, eliminerebbe di fatto ogni disciplina della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con conseguenze gravi sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla usura delle opere d’arte e delle infrastrutture stradali.
Un ulteriore elemento che conforta l’interpretazione che i trasporti in condizioni di eccezionalità definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lett. b), dell’art. 10 del Codice, sono soggetti a specifica autorizzazione è fornito dalla direttiva comunitaria 96/53/CE del 25 luglio 1996, che si allega in copia, la quale, all’art. 4 comma 3, stabilisce che i veicoli eccezionali per dimensioni “possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorità competenti ……. allorché detti veicoli trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili”.
Pertanto la formulazione dell’art. 11 della legge 454/97, laddove fosse interpretata come esenzione dall’autorizzazione, sarebbe in contrasto con la suddetta direttiva comunitaria e quindi non operante.
Per quanto attiene all’indennizzo forfetario di cui al comma 2 bis dell’art. 10 del Codice, comma introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 454/97, lo stesso deve essere corrisposto con le modalità indicate all’art, 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nell’ipotesi di valutazione convenzionale dell’indennizzo.
La ripetitività dei percorsi e la similitudine delle sagome di carico, richieste come presupposto del pagamento con indennizzo forfetario dal suddetto comma 2 bis, mentre per le autorizzazioni periodiche sono implicite nella loro definizione, per le autorizzazioni multiple o singole devono essere dichiarate dal richiedente l’autorizzazione all’atto di ciascuna richiesta formulata nel corso dell’anno, e verificate dall’Ente competente per il rilascio.


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