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01.10.1999 - sicurezza

ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PER LAVORATORI MINORI ED APPRENDISTI.

ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PER LAVORATORI MINORI ED APPRENDISTI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PER LAVORATORI MINORI ED APPRENDISTI.
(Delibera  ASL di Brescia N° 2113)

Di seguito si pubblica copia del provvedimento adottato dalla Direzione ASL di Brescia e concernente la delega conferita ai medici competenti per la effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici per i lavoratori minori ed apprendisti. Tale provvedimento è stato adottato dalla ASL secondo orientamenti espressi dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con propria circolare n. 63/San/98.

DELIBERA N. 2113 DEL 25.08.1999/DIP. PREVENZIONE
OGGETTO: Delega ai medici competenti degli accertamenti di idoneità specifica al lavoro di minori ed apprendisti.

IL DIRETTORE GENERALE
 Visti:
– la LR 31/97, il Piano di organizzazione aziendale della ASL di Brescia;
– il Regolamento della organizzazione e funzionamento del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
-il D.L.vo 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 16 e 17;
– il DPR 977/67, con particolare riferimento all’art. 11, che prevede la facoltà di delega della visita medica per l’idoneità al lavoro per i minori a medico di particolare competenza”;
Considerata la necessità di esercitare tale delega secondo modalità uniformi a livello provinciale;
Premesso che con delibera n. 559 dell’1/04/98 di “Adozione del protocollo di Procedure sanitarie per l’avviamento al lavoro”, si è preso atto che sono delegate ai medici competenti ex-D.L.vo 277/91 e 626/94 le visite mediche di cui all’art. 11 del DPR 977/67;
Preso atto che la circolare regionale n. 63/San/98, concordata tra la Direzione Generale sanità regionale e la Direzione regionale del Min. Lavoro prevede che il Servizio Psal, esercitando la facoltà di delega succitata, possa demandare le visite per minori e apprendisti al medico competente ex-Dlvo 277/91 e 626/94, evitando in tal modo una duplicazione di controlli;
Considerato che la funzione di indirizzo, di controllo e di coordinamento tecnico dei medici competenti da parte del Servizio Psal non è limitata alla sorveglianza sanitaria di minori e apprendisti ma è estesa al complesso delle funzioni dagli stessi svolte ai sensi del Dlvo 626/94;
Dato atto che la facoltà di delega può riguardare sia la visita medica preventiva, che le visite periodiche per gli addetti alle lavorazioni per le quali vige un obbligo specifico di sorveglianza sanitaria;
Ritenuto altresì che tale delega ai medici competenti, nelle imprese con obbligo di sorveglianza sanitaria, sia estesa anche agli addetti alle mansioni valutate non comportanti sorveglianza obbligatoria secondo programmi mirati, appropriati, non ridondanti o scorretti;
Ritenuta pertinente la delega della sorveglianza sanitaria di minori ed apprendisti ai medici competenti, in quanto integra tali accertamenti nel contesto della sorveglianza sanitaria aziendale, tende a semplificare le procedure e ad evitare una inopportuna duplicazione dei controlli, valorizzandone il ruolo nel sistema di prevenzione dell’impresa, al quale compete comunque l’onere di garantire, in particolare per queste categorie “protette”, una mansione “sicura”;
Considerato che pertanto gli accertamenti per minori e apprendisti, nelle imprese nelle quali non vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria competono all’ASL, con effettuazione a carico di medici competenti del Servizio di sorveglianza sanitaria della ASL di Brescia secondo modalità organizzative da definire, in sostituzione degli ambulatori igienisti e con compiti di consulenza specialistica di 2° livello del S.Psal;
Considerata inoltre la necessità che la delega suddetta sia svolta secondo le seguenti modalità:
– Comunicazione al medico competente di conferimento della delega suddetta;
– Rilascio, da parte del medico competente del giudizio di idoneità del minore in allegato al libretto di lavoro;
– Promozione del ruolo del medico competente nel concorso alla valutazione del rischio, al giudizio sulla adeguatezza del posto di lavoro ed alla eventuale riprogettazione nella formulazione dei programmi di sorveglianza sanitaria, nella relazione sullo stato di salute della popolazione lavorativa etc.
– Segnalazione da parte del Servizio Psal di eventuali inosservanze delle leggi di tutela dei minori e apprendisti alla Direzione Prov.le de lavoro;
Ritenuto di poter ravvisare i “medici di particolare competenza” di cui all’art. 11 DPR 977/67 nei medici competenti ai sensi del Dlvo 626/94 e del Dlvo 277/91, ivi compresi i medici “abilitati” dalla Regione;
Ritenuto di conferire pertanto la succitata delega ai medici competenti come testè definiti, operanti a favore di imprese pubbliche o private attive in ambito provinciale, di cui verrà un allegato alla presente un elenco, che sarà con periodicità semestrale aggiornato e trasmesso alla Direzione prov.le del lavoro.
Ravvisata la necessità che in appositi incontri con i medici competenti, eventualmente articolati per aree territoriali, siano illustrate le modalità collaborative richiesta dalla delega e le modalità procedurali per gestirla, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e di controllo proprie del S.Psal;
Preso atto che il servizio Psal predispone apposite procedure ed indirizzi per orientare e facilitare l’accesso agli utenti, con l’ausilio di modulistiche, di campagne informative, e dello sportello di accoglienza distrettuale.
Fatto rinvio ad ulteriori provvedimenti per la applicazione della suddetta Circolare regionale n. 63/98 relativa ad altre fattispecie di accertamenti di idoneità specifica al lavoro, quali gli accertamenti perventivi per i dipendenti in assunzione presso PP.AA., per i quali il D.P. procederà alla definizione delle competenze dei singoli Servizi alle certificazioni, sia sulla base della situazione organizzativa locale che della prevalente finalità delle stesse;
Dato atto che nelle more di tali determinazioni gli accertamenti preventivi suddetti per i dipendenti in assunzione presso PPAA, previste da specifiche norme e regolamenti (ad eccezione dei dipendenti esposti a rischi professionali specifici Dlvo 626, che competono alla rispettiva P.A.) continueranno ad essere svolte dagli ambulatori igienisti, che attualmente li espletano.
Preso atto che il Re sponsabile del Servizio P.S.A.L. ed il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dichiarano la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale
DELIBERA
a) di conferire la delega, quale “medico di particolare competenza” di cui all’art. 11 del DPR 977/67, alla effettuazione della visita medica per l’idoneità al lavoro per i minori e gli apprendisti, ai medici competenti o abilitati operanti, a favore di imprese pubbliche o private attive in ambito provinciale;
b) di dare atto che tale delega è estesa alla visita medica preventiva ed alle visite periodiche per gli addetti alle lavorazioni per le quali vige un obbligo specifico di sorveglianza sanitaria, nonché, nelle imprese con obbligo di sorveglianza sanitaria, anche gli addetti a mansioni valutate non comportanti sorveglianza obbligatoria;
c) Stabilire che la delega suddetta sia svolta secondo le modalità in premessa indicate.
d) di affidare al competente Servizio P.S.A.L. la predisposizione degli elenchi dei medici compententi che dovranno essere periodicamente aggiornati e trasmessi alla Direzione Provinciale del Lavoro;
e) di trasmettere ai soggetti istituzionali, sociali e tecnici interessati, e tramite questi, agli utenti, le indicazioni applicative della nuova procedura;
f) di rinviare la definizione di altre prestazioni valutative della idoneità lavorativa di cui alla circolare regionale n. 63 San./98 a successivi provvedimenti;
g) di trasmettere il presente atto, entro 10 giorni dall’adozione, al Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 1 comma 10 – D.L. 35/91 così come convertito nella L. 111/91


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