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01.09.1999 - economia

AFFITTI CONVENZIONATI – TESTO DELL’ACCORDO TERRITORIALE PER BRESCIA

AFFITTI CONVENZIONATI – TESTO DELL’ACCORDO TERRITORIALE PER BRESCIA AFFITTI CONVENZIONATI – TESTO DELL’ACCORDO TERRITORIALE PER BRESCIA

Si pubblica di seguito il testo dell’accordo sugli affitti convenzionati redatto tra il Comune di Brescia e le associazioni che rappresentano i proprietari di immobili e gli inquilini.

ACCORDO TERRITORIALE BRESCIA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
9/12/98, N. 431E DEL D.M. DEI LAVORI PUBBLICI 5/3/99

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:
– La Confedilizia nella persona del vicepresidente della Associazione provinciale della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;
– L’U.P.P.I., nella persona del presidente della sezione provinciale bresciana geom. Carlo Manenti;
– L’ASPPI nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;
– L’Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;
– L’A.P.P.C. rappresentata dal vice Presidente provinciale Omar Plebani;
Ed i seguenti sindacati degli inquilini:
– Il SUNIA nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;
– Il SICET nella persona del segretario provinciale Paolo Martinazzi;
– L’UNIAT nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;
– La CONIA nella persona della rappresentante provinciale Eleonora Anzoni;
– L’ANIA nella persona del sig. Scalvini;
E con l’intervento – per la parte relativa ai contratti di natura transitoria afferenti agli studenti universitari – anche delle seguenti organizzazioni: Istituto Superiore Universitario nella persona del prof . Giuseppe Staluppi;
premesso

che in attuazione dell’art.2 comma 3 della L.431/98 e dell’art.1 D.M. 5/3/99 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto – tipo relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone concordato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo.
(Segue il protocollo d’intesa sottoscritto dal Sindaco di Brescia e dalle Associazioni, che prevede il riconoscimento di una detrazione ICI di lire 150.000, per i proprietari che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell’art.2 comma 3 L.431/98, e del presente accordo territoriale).

CONTRATTI AGEVOLATI
(art.2, comma 3 L.431/98 e art.1 D.M. 5/3/99)

1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Brescia. Il territorio del Comune di Brescia, acquisite le informazioní concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in “zone omogenee” come da allegato A, ove saranno evidenziate altresì zone di particolare pregio e di particolare degrado, nonché l’elenco dettagliato delle vie di Brescia (all.A 1). Per il Comune interessato e per le zone omogenee, nonché quelle di particolare pregio o di particolare degrado, come individuate nell’allegato A, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni nello stesso allegato A. Le parti sopra richiamate s’impegnano a costituire con il Comune di Brescia un organismo finalizzato alla pianificazione della politica della casa nel territorio bresciano, o secondo le indicazioni che l’Osservatorio regionale previsto nella L.431/98 e nel D.M. 5/3/99 verranno emanate.
2) Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato contratto (Allegato A del D.M. 5/3/99). Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all’Accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali.
3) Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:
– Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 2,5 %.
– Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 5 %.
– Per i contratti con durata di sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 7,5 %.
– Per i contratti con durata superiore ai sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 10 %.
4) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10 %, (o concordato di volta in volta tra le parti) a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
5) Le parti concordano che nella valutazione delle unità immobiliari in applicazione di quanto disposto dal D.M. 5/3/99, ove si indica la superficie valutata in mq. utile si deve intendere in “mq. utile” il mq. commerciale, secondo la definizione allegata al presente Accordo, rilasciata dal Collegio dei Costruttori della Provincia di Brescia, ove saranno anche indicate le modalità di valutazione del mq. commerciale delle pertinenze e delle parti annesse; si dovrà invece intendere applicazione di usi locali la valutazione usualmente richiamata “a corpo” senza riferimento alle singole superfici. La valutazione “a corpo” è riservata in ogni caso per le unità immobiliari al di sotto dei 65 mq., con la precisazione di seguito espressa: la superficie da considerare per la determinazione del canone convenzionato (da calcolare sulla base del mq. utile/commerciale) è pari a mq. 55 e a mq. 65, quando essa risulta rispettivamente compresa fra mq. 45 e 55 e fra mq. 56 e 65, che verrà inserita nelle indicazioni qualitative negli allegati alla presente convenzione (Allegato C).
6) Le parti concordano di rinviare all’art. 22 del contratto tipo allegato alla presente convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione fiscale collegata al presente Accordo.
7) In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l’impegno di cui al punto 2.
Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78.

GLI USI TRANSITORI
Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione (allegati A e B dell’Accordo territoriale) e del contratto tipo (Allegato B del D.M. 5/3/99) per gli usi transitori.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo: quando il proprietario ha necessità di adibire entro i 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:
– Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
– Matrimonio dei figli
– Rientro dall’estero
Per l’inquilino le seguenti necessità, a causa di:
– Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
– Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza
– Assegnazione di alloggio o acquisto di alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi
– Vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
Il proprietario o l’inquilino che hanno necessità di stipulare un contratto transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l’apposita documentazione al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare il motivo della stessa.
E’ fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata a. r., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art.2 comma 1.
I canoni di locazione sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione massimo/minimo stabilite per l’affitto concordato, dal presente Accordo.
Le parti concordano di rinviare all’art. 24 del contratto tipo allegato alla presente convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione fiscale collegata al presente Accordo.

CONTRATTI PER STUDENTI
UNIVERSITARI
Ai sensi dell’art.3 del D.M. 5/3/99 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea nel Comune di Brescia, Comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegato C del D.M. 5/3/99) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o da agenzie per il diritto allo studio.
I canoni di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede sono determinati utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo territoriale.
Le parti concordano di rinviare all’art. 23 del contratto tipo allegato alla presente convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione fiscale collegata al presente Accordo.

ELENCO ALLEGATI
– Allegato A (zone omogenee, valori del canone convenzionato, fascia di oscillazione).
– Allegato A/1 (identificazione delle vie nelle zone omogenee, zone di degrado e di pregio).
– Allegato B (elementi/criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione e regolamento della Commissione di Conciliazione).
– Allegato C (identificazione del mq. utile/mq. commerciale)
– Protocollo d’Intesa con il Comune di Brescia.
 
I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell’Accordo territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, che saranno depositati presso il Comune di Brescia unitamente all’Accordo sottoscritto.
Brescia, lì 4 giugno 1999.
ALLEGATO B

Nell’Accordo territoriale di Brescia, all’interno della fascia di oscillazione del canale agevolato, le parti individuano fino a tre subfasce, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da uno o più elementi scelti dalle suddette parti sociali tra i seguenti: riscaldamento, ascensore (per le unità immobiliari oltre il terzo piano), posto auto, autorimessa, cantina, soffitta, acqua diretta e tipologia del fabbricato così come oggettivamente definita nell’accordo in questione, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, con gli stessi criteri di certezza, inequivocità e oggettività degli elementi sopra precisati.
Le parti contraenti individuano la collocazione dell’immobile oggetto del contratto nella subfascia di competenza sulla base della presenza nell’immobile stesso degli elementi caratterizzanti ogni singola subfascia, conseguentemente concordando il relativo canone tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.M. 5/3/99 e, in particolare, dello stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile nonché della presenza di spazi comuni.

(Criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione – All. A)
1) Il valore massimo si applica con la presenza contemporanea di tutti gli elementi sotto elencati:
– presenza di impianto di riscaldamento (autonomo o centralizato)
– ascensore (per edifici sup. a tre piani fuori terra)
– presenza di box oppure posto auto
– presenza di cantina o soffitta
– presenza di giardino privato e/o condominiale
– l’immobile è stato ultimato o ristrutturato o avuto manutenzione ordinaria costante negli ultimi 10 anni

2) Elementi per determinare, nell’ambito della fascia di oscillazione concordata, valori del canone intermedi applicabili a stabili e/o unità immobiliari di civile abitazione:
(barrare le situazioni esistenti)
– Mancanza di box o posto auto
– Assenza di cantina o soffitta
– Assenza di giardino privato o condominiale
– Mancanza di ascensore (per edifici sup. a tre piani fuori terra)
– Per determinare lo stato manutentivo dell’alloggio e dello stabile (vedi verbale di consegna):

Data di costruzione ………………………………
Data ultima manutenzione ……………………..
Data ultima ristrutturazione …………………….
L’eventuale presenza di mobilio va valutata a parte.

3) Elementi per determinare, nell’ambito della fascia di oscillazione concordata, valori del canone minimi:
(barrare le situazioni esistenti)
– Stabili ed alloggi la cui ristrutturazione sia antecedente agli ultimi 30 anni o durante lo stesso periodo non sia avvenuta manutenzione
– Mancanza di impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato)
– Assenza di box o posto auto, cantina o soffitta
– Assenza di acqua corrente
– Assenza di bagno e servizi igienici

4) Nelle zone degradate e prive di dotazioni infrastrutturali (allegato A1) è prevista un’ulteriore diminuzione del 30%.

ALLEGATO C
(modalità di valutazione in mq. Utile/commerciale)

Misura commerciale in uso a Brescia:
– Filo esterno fabbricato
– Mezzeria muri divisori tra appartamenti e tra appartamenti e vano scala
– Balconi 50% superficie
– Terrazze 33% superficie
– Cantinale, meno di mq.4 compresa


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