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01.04.1999 - ambiente

GESTIONE DEI RIFIUTI – DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA

GESTIONE DEI RIFIUTI – DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA GESTIONE DEI RIFIUTI – DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA
 

Si informa che la Regione Lombardia, con propria Delibera n. 6/40410 del 18.12.1998, (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 52 del 28.12.1998), ha fatto proprie le determinazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome del 9.7.1998 e 30.7.1998 aventi ad oggetto “Recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin dall’origine le caratteristiche delle materie prime”.
Inoltre, sono state fornite specifiche interpretazioni in merito all’applicazione del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche (Decreto Ronchi) e del D.M. 5 febbraio 1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi).
Nel prendere atto dell’assenza di indicazioni e chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle disposizioni dei Decreti Legislativi n.22/97 e n. 389/98, che consentissero un’interpretazione univoca della materia su tutto il territorio nazionale, ed acquisiti i pareri e le osservazioni espresse dalle Province (incontro svoltosi il 10.12.1998 presso la sede regionale), la Giunta della Regione Lombardia ha ritenuto di deliberare le seguenti precisazioni in materia di rifiuti:
1) sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 22/97 gli scarti di lavorazione che fin dal momento in cui sono prodotti possiedono le stesse caratteristiche delle materie prime indicate nell’allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, senza aver subito alcun trattamento;
2) sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del, D.Lgs. n. 22/97 i materiali di scavo non pericolosi (terra, sabbia, ghiaia), in quanto l’art. 7, comma 3 del D.Lgs n.22/97 classifica come rifiuti speciali solo i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
La precisazione della Regione Lombardia ha pertanto confermato l’esclusione dei materiali di scavo non pericolosi dal regime dei rifiuti.
Viene inoltre precisato di non considerare pericolosi i materiali derivanti da scavi autorizzati in aree non soggette a bonifica ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97;
3) é esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs n. 22/97 l’attività di recupero di scarti nello stesso luogo di produzione (fatta eccezione per il recupero di rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia);
4) non soddisfano la definizione di rifiuto i sottoprodotti di lavorazione utilizzati all’interno dello stesso settore produttivo (cosi come individuato dal codice ISTAT);
5) sono da considerare escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 22/97 le operazioni con cui il produttore effettivo conferisca a terzi “in conto lavorazione” materiali/scarti (ad esempio pneumatici usurati) univocamente individuabili, per l’ottenimento di materia prima che, per l’utilizzo, deve essere restituita per intero allo stesso produttore.


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