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01.02.1999 - tributi

ICI – AUTONONIA COMUNALE SU AGEVOLAZIONI E ACCERTAMENTI

ICI – AUTONONIA COMUNALE SU AGEVOLAZIONI E ACCERTAMENTI ICI – AUTONONIA COMUNALE SU AGEVOLAZIONI E ACCERTAMENTI
(Min. finanze, Circ. 31/12/98, n.296/E)

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero delle finanze concernente il potere regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili (cfr. D.Lgs. n. 446/1997).
Il Ministero ha esplicitamente precisato che l’imposta comunale sugli immobili rientra fra i tributi per i quali è esercitabile l’ampio potere regolamentare generale (art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997).
Infatti il potere regolamentare in materia di ICI è finalizzato ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l’attenzione del comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere, concedendo altresì, per alcune di esse, la possibilità di travalicare, entro determinati spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare generale.
La mancata adozione di disposizioni regolamentari in materia di accertamento ICI (art. 59, comma 1, lett. l, D.Lgs. n. 446/1997) non determina alcun “vuoto” normativo, in quanto continuano, comunque, ad applicarsi le norme sul procedimento di accertamento contenute nel decreto istitutivo dell’imposta (D.Lgs. n. 504/1992).
Qualora siano adottate, tali disposizioni regolamentari devono rispettare i criteri previsti dal legislatore e, a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello nel corso del quale il consiglio comunale adotta il regolamento, il procedimento di accertamento ICI deve risultare, di conseguenza, modificato.

Determinazione del valore delle aree fabbricabili
La fissazione da parte del comune dei valori delle aree fabbricabili (art. 59, comma 1, lett. g, D.Lgs. n. 446/1997) non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI (cfr. C.M. n. 101/E del 17 aprile 1998).
Il comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili nel caso in cui esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale e, quindi, rimane valida la regola, del decreto istitutivo dell’imposta (D.Lgs. n. 504/1992), secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.


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