Print Friendly, PDF & Email
01.06.1999 - tributi

ICI – PERTINENZE PRIMA CASA – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

ICI – PERTINENZE PRIMA CASA – RIDUZIONE DI ALIQUOTA ICI – PERTINENZE PRIMA CASA – RIDUZIONE DI ALIQUOTA
(Circ. Min. Fin. 25/5/99, n. 114/E)

L’aliquota ICI ridotta, deliberata dai comuni per l’abitazione principale, si estende alle sue pertinenze (box, cantine, ecc.), anche se non sono accatastate in modo unitario con un’unica rendita.
Con tale principio il Ministero delle finanze fa marcia indietro, “revocando” la propria precedente interpretazione secondo cui, salvo il caso di accatastamento unitario, l’aliquota ridotta non poteva estendersi automaticamente alle pertinenze dell’abitazione principale agevolata, nella considerazione del carattere di realità dell’imposta , che colpisce distintamente e separatamente ciascuna unità immobiliare, secondo le sue specifiche caratteristiche catastali (cfr. Circ. n. 318/E del 1995).
A sostegno della nuova tesi, confortata dal parere del Consiglio di Stato, il Ministero ha ricordato che, in base al codice civile, salvo diversa disposizione di legge, alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico previsto per la cosa principale (art. 818 c.c.) e che, quindi, è giustificata l’identità di trattamento fiscale tra l’abitazione principale e sue pertinenze, che configurano un complesso unitario di beni.
Sempre con il “conforto” del Consiglio di Stato, il Ministero, ha, quindi, chiarito che il principio espresso non contrasta con il potere regolamentare conferito al comune in materia di aliquote ICI.
Resta, infatti, aperta la possibilità, per la normativa comunale di introdurre una disciplina di dettaglio per individuare, ad esempio, i tipi e il numero degli immobili che possono essere ammessi, come pertinenze, ai benefici riservati alle abitazioni principali.
Infine, è stato precisato che, comunque, non spettano ulteriori detrazioni d’imposta per le pertinenze dell’abitazione principale.
L’unico ammontare della detrazione, peraltro, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941