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01.04.1999 - tributi

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ SUI MARCHI DI FABBRICA

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ SUI MARCHI DI FABBRICA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ SUI MARCHI DI FABBRICA
(Ris. Min. n.18/E del 10/2/99)

Si pubblica il testo della Risoluzione del Ministero delle finanze 10 febbraio 1999, n.18/E con la quale, in risposta a uno specifico quesito dell’Ance, viene precisato che “devono escludersi dal campo di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità i marchi di fabbrica incorporati nel prodotto che intendono individuare” (es.: marchi apposti dalle aziende costruttrici sui beni strumentali quali gru ed escavatori).

RISOLUZIONE N.18/E del 10/2/99

Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per la
Fiscalita’ Locale
Serv.IV – Div.VII
prot.n.7/157147/98

Roma, 10/2/1999

All’A.N.C.E.
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Guattani, 16-18
00161 – ROMA

Risposta al foglio del 1.10.1998
prot.161 C8/V Area Problemi Tributari
 
OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. D. Lgs. 15.11.1993, n.507. Marchi di fabbrica. Quesito.

Con la nota sopra distinta è stato formulato il quesito inteso a conoscere se siano assoggettabili all’imposta comunale sulla pubblicità i marchi apposti dalle aziende costruttrici sui beni strumentali, quali ad esempio gru ed escavatori, dalle stesse prodotti.
Al riguardo è necessario precisare che l’oggetto dell’imposta comunale sulla pubblicità deve essere sempre un mezzo che sia innanzitutto volto a pubblicizzare un prodotto e che abbia una sua autonomia ed individualità rispetto al prodotto pubblicizzato. Dette caratteristiche non possono essere rinvenute nel caso dei marchi di fabbrica, poiché trattasi nella specie di contrassegni recanti un emblema o la denominazione del costruttore ed il tipo di merce, che non assolvono allo specifico scopo di pubblicizzare il prodotto, ma essendo incorporati ad esso, hanno il solo fine di individuarlo. Tale funzione è del resto insita nel concetto stesso di marchio del quale l’art.2569 del codice civile sottolinea la funzione specifica di “distinguere prodotti o servizi”. Alla luce di quanto innanzi illustrato, ed altresì alla stregua dei numerosi interventi in materia operati dalla scrivente sotto il vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplinava il tributo prima della revisione operata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (cfr. circolare n. 31 del 31.12.1974 e risoluzioni n.3/3494 del 27.11.1973; n. 3/271 del 30.3.1974; n.3/4408 del 15.7.1975; n. 3/5567 del 15.1.1976; n. 3/5139 del 4.2.1976) devono conseguentemente escludersi dal campo di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità i marchi di fabbrica incorporati nel prodotto che intendono individuare.


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