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01.07.1999 - sicurezza

INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE
 
Il Ministero del lavoro con circolare n. 34 del 29 aprile 1999, il cui testo si riporta qui di seguito, ha fatto il punto sul complesso delle norme che regolano l’uso e la gestione degli indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale tenuto conto di alcuni dubbi sorti al riguardo.
Circolare Minlavoro 29 aprile 1999, n. 34
Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale
Considerati alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul complesso della pertinente legislazione prevenzionistica ai fini della sua corretta e puntuale applicazione.
Gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:
A) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
B) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa;
C) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.
In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell’art.40 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (Dpi) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, eccetera.
L’articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l’efficienza dei Dpi ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l’impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/1998 del 9 luglio 1998).
Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia sia direttamente all’interno dell’azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.
In via generale, qualora gli indumenti siano o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all’interno dell’azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione e il trattamento di tali indumenti da parte di lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processa lavorativo; se viceversa, si sceglie un’impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell’efficienza di tali Dpi, efficienza che un’errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l’impresa stessa abbia i requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati ad evitare rischi di contaminazione esterna.
Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell’art.4, comma 5 lett. N) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei Dpi)  possano causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità.
Ovviamente l’impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l’incarico della pulizia degli indumenti.
Si evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica dettata dagli artt. 14 comma 2 e 28 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui l’agente contaminante sia il piombo o l’amianto. Il datore di lavoro dovrà provvedere affinchè gli indumenti di protezione siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente all’attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.


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