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01.10.1999 - tributi

IVA – ALIQUOTA APPLICABILE AD APPALTI CON CORRISPETTIVI UNICI

IVA – ALIQUOTA APPLICABILE AD APPALTI CON CORRISPETTIVI UNICI IVA – ALIQUOTA APPLICABILE AD APPALTI CON CORRISPETTIVI UNICI
(Ris. Min. 26 agosto 1999, n.142/E)

La risoluzione del Ministero delle finanze 26 agosto 1999, n.142/E chiarisce in merito all’aliquota IVA applicabile sui contratti di appalto relativi all’effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario (nell’ipotesi, costruzione di alloggi con box-garages, negozi, sistemazione esterna dell’area e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria).
L’Amministrazione finanziaria rileva, in sostanza, che anche se, di regola, alle singole prestazioni si applicano aliquote IVA differenziate (4% per appalti edifici non di lusso a prevalente destinazione abitativa; 10% per le opere di urbanizzazione), ciò non risulta possibile nell’ipotesi in cui sia prevista la “corresponsione di un corrispettivo unico forfetario”. In tal caso si rende applicabile l’IVA con l’aliquota massima prevista per le opere oggetto dell’appalto, cioè, nella fattispecie descritta, quella del 10%.

Risoluzione n. 142 del 26/8/99

Alla Direzione Regionale delle
Entrate per la Campania
e p.c. Al I Ufficio Iva di Napoli

Con istanza inviata alla Scrivente la Società…………….., società consortile a r.l., ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile al corrispettivo forfettario relativo al contratto di appalto indetto dallo IACP di Benevento, di cui è risultata aggiudicataria, avente ad oggetto la costruzione di n. 180 alloggi con relativi box-garages, di n. 45 negozi nonché la sistemazione esterna dell’area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Al riguardo si osserva che il numero 39) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce, tra l’altro, che si rende applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita; inoltre ai sensi del numero 127-quinquies) della medesima Tabella A, parte III, viene prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, tra l’altro, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Tutto ciò premesso, si rileva che nella fattispecie prospettata si prevede l’effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l’altro, è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento IVA differenziato secondo le disposizioni dianzi citate.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l’IVA con l’aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso, ossia quella del 10 per cento.


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