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01.03.1999 - tributi

IVA – RIMBORSI – SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI

IVA – RIMBORSI – SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI IVA – RIMBORSI – SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI
(Cass. Sez. I, Sent. 22/1/99, n. 552)

La Corte di Cassazione ha affermato che non esistono ragioni per escludere che il contribuente possa conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dal codice civile (art. 1283), la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici (interessi sugli interessi).
La sentenza, che riguarda una controversia relativa al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, modifica il precedente negativo orientamento della Suprema Corte (sent. n. 6310/1996).

Capitalizzazione degli interessi
La presenza della pubblica amministrazione in qualità di creditore o debitore non altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni vengono a porsi, sul piano del diritto sostanziale, in termini paritari, allo stesso modo di quelle che intercorrono tra privati, anche quando il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico.
La capitalizzazione degli interessi non può, quindi, essere esclusa dal momento che la norma tributaria che disciplina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972) si limita a regolare solo la determinazione del tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo, senza nulla dire circa la determinazione dei danni causati dall’inadempimento.
Così come è pacifico in giurisprudenza che al contribuente spetti, oltre agli interessi, anche il maggior danno da rivalutazione monetaria (art. 1224 c.c.), ugualmente deve essere riconosciuto il diritto alla capitalizzazione degli interessi anche in assenza di una specifica previsione normativa.


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