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01.10.1999 - tributi

MODALITA’ DI DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA

MODALITA’ DI DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA MODALITA’ DI DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA
(D.M. – Finanze – 30/7/99, n. 311)

La legge collegata alla finanziaria 1998, modificando il TUIR, ha stabilito che, in relazione agli interessi passivi, compresi gli oneri accessori, e le quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nello Stato o in uno Stato membro UE, dipendenti da mutui ipotecari contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, si applica una detrazione dell’IRPEF pari al 19 per cento dell’importo complessivo pagato non superiore a lire 5 milioni (art. 13-bis, D.P.R. n. 917/1986, modificato dall’art. 3, comma 1-ter, legge n. 449/1997).
Il Ministero delle finanze ha ora stabilito le modalità e le condizioni alle quali è subordinata tale detrazione.

Costruzione di unità immobiliare
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti (art. 31, comma primo, lett. d, legge n. 457/1978).

Condizioni per la detrazione
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione dell’abitazione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare da costruire e che quest’ultima sia adibita ad abitazione principale (cioè quella nella quale il contribuente dimora abitualmente come risulta dai registri anagrafici o da autocertificazione) entro sei mesi dal termine dei lavori.

Contitolarità del mutuo
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 5 milioni di lire è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nel periodo d’imposta.

Cumulo di detrazioni
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale solo per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi (art. 13-bis, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 917/1986).

Perdita del diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale senza i considerare le variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Termini per fruire delle agevolazioni
La detrazione non spetta se:
– i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
– tali lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell’immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ritardi giustificati
Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Documentazione
Per fruire della detrazione è necessario conservare ed esibire o trasmettere anche in copia, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, nonché copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell’immobile stesso.


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