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01.04.1999 - tecnica

OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO – DIFFERIMENTO TERMINI

OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO – DIFFERIMENTO TERMINI OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO – DIFFERIMENTO TERMINI

Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla G.U. n. 45 del 24.2.1999 e’ pubblicato il D.M. 30.1.1999: “Proroga del termine previsto dal 1° comma dell’art. 2 del decreto ministeriale 16.2.1998, recante la disciplina per l’utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato”. Il decreto proroga al 30.4.1999 il termine – inizialmente fissato al 1.1.1998  – entro il quale i Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno facolta’ di accettare l’installazione, nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, di porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo, a condizione che in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione:
1. omologazione del prototipo
2. dichiarazione in cui il produttore sotto la propria personale responsabilità garantisce:
–  la classe di resistenza al fuoco;
– di aver impiegato nell’estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di     porta i soli criteri previsti all’art. 3 della norma UNI-CNVVF 9723.
Si ricorda che al decreto e’ allegato l’elenco, aggiornato al 30.1.1999, delle porte resistenti al fuoco omologate.


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