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01.01.1999 - tributi

PRIMA CASA – RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE PAGATE SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/92 – 24/3/93

PRIMA CASA – RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE PAGATE SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/92 – 24/3/93 PRIMA CASA – RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE PAGATE SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/92 – 24/3/93
(Min. finanze, Circ. 30/11/98, n. 277/E)

I contribuenti che, pur possedendone i requisiti, non hanno fruito delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e hanno assolto le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria, anziché agevolata, su atti di compravendita immobiliare posti in essere successivamente al 1° gennaio 1992 e fino al 24 marzo 1993, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate.
Secondo il Ministero delle finanze deve essere applicata retroattivamente, fin dal 1° gennaio 1992, la disposizione che, al termine di una lunga serie di decreti-legge non convertiti (DD.LL. n. 14, n. 237, n. 293, n. 348, n. 388 e n. 455 del 1992), ha riformulato le condizioni per le agevolazioni, estendendole agli atti posti in essere successivamente a tale data, per i quali il contribuente non aveva potuto chiedere i benefici stabiliti “dall’art. 3, comma 2, della legge n. 415/1991” (art. 1, D.L. n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993).
Sarebbe, infatti, palesemente illogica e immotivata la limitazione del beneficio ai pochi giorni (dal 1° al 21 gennaio 1992 e dal 20 al 25 luglio 1992) che non risultavano coperti dalle previsioni dei provvedimenti d’urgenza decaduti (cfr. anche Consiglio di Stato, parere n. 1086/97 del 26 agosto 1997).
L’estensione, anche ad un tempo anteriore, del nuovo regime di agevolazioni risponde ad un disegno generale di politica finanziaria del Governo intesa a ridefinire, in via complessiva, il sistema delle agevolazioni tributarie stesse.
In tale prospettiva, risulta ingiustificata la limitazione del beneficio solo a talune ipotesi, quando, invece, tutte le fattispecie venute in essere nel periodo antecedente risultavano ugualmente eterogenee rispetto alla nuova normativa, basata sul possesso di condizioni e requisiti nuovi e diversi rispetto a quelli contemplati in precedenza.
Secondo l’interpretazione ministeriale, sul piano formale deve assumere prevalente rilievo il termine iniziale del 1° gennaio 1992 di decorrenza del beneficio, coincidente con la data di applicabilità della legge n. 415/1991; risulta, invece, irrilevante la mancata menzione di tutte le altre disposizioni in materia di agevolazioni contenute nei decreti-legge nel frattempo decaduti, che potrebbe eventualmente addebitarsi a un’imperfetta tecnica legislativa dovuta alla complessità e alla farraginosità di un puntuale espresso rinvio a ciascuna.

Istanze di rimborso
Il Ministero delle finanze ha, inoltre, precisato che, nonostante la disposizione agevolativa preveda il termine decadenziale di un anno dalla data dell’atto per la presentazione delle istanze di rimborso (art. 1, comma 3, D.L. n. 16/1993), potranno essere ritenute valide le domande presentate nell’ordinario termine di tre anni previsto dal Testo unico sull’imposta di registro (art. 77, D.P.R. n. 131/1986).
Infatti, considerata l’ambiguità della disposizione legislativa, l’Amministrazione finanziaria, nell’esame dei singoli casi, deve operare con criteri improntati ad una necessaria elasticità, tenendo conto sia dell’evidente scusabilità dell’errore compiuto dal contribuente che abbia ritenuto applicabile il normale termine di tre anni, sia della circostanza che solo con la legge di conversione del 24 marzo 1993 (legge n. 75/1993) è stato stabilito il definitivo assetto della disciplina agevolativa, per cui è evidente che il contribuente che avesse formato l’atto in data 1° gennaio 1992 non sarebbe stato messo in grado, comunque, di presentare la domanda in tempo utile.


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