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01.07.1999 - tecnica

RECEPIMENTO DIRETTIVA ASCENSORI

RECEPIMENTO DIRETTIVA ASCENSORI RECEPIMENTO DIRETTIVA ASCENSORI

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10.06.1999 il decreto di recepimento della Direttiva 95/16/CE inerente gli ascensori e la relativa semplificazione dei procedimenti amministrativi per la concessione del nulla osta nonche’ della relativa licenza d’uso.
Si tratta di una normativa molto attesa poiche’ introduce importanti novita’ tecniche a maggiore garanzia di sicurezza e in subordine, ma non meno importante, semplifica notevolmente le procedure inerenti i collaudi e le verifiche periodiche degli apparecchi.
Il testo normativo si suddivide in due capi.
Il capo I riguarda essenzialmente gli installatori degli ascensori e fissa le nuove regole da seguire per la progettazione, la fabbricazione, l’installazione e la commercializzazione dell’ascensore.
Il capo II prevede invece le norme per la messa in esercizio degli ascensori. Fanno parte dell’ambito di applicazione delle norme gli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni nonche’ i relativi componenti di sicurezza.
Si segnala che sono esclusi gli ascensori da cantiere.
La nuova normativa si applica agli impianti commercializzati e messi in servizio dopo il 30 giugno 1999 ed introduce misure per incrementare la sicurezza di chi utilizza gli impianti e di chi effettua le operazioni di installazione, di manutenzione o di riparazione.
L’installatore dell’ascensore e’ definito come il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformita’. L’installatore dovra’ realizzare gli ascensori attenendosi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell’allegato I della norma e dovra’ assoggetare il cosidetto ascensore modello ad una procedura di valutazione della conformita’ espletata da organismi di certificazione autorizzati e notificati. L’elenco degli organismi autorizzati verrà pubblicato con decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato. Al termine della procedura di certificazione, l’installatore appone sull’ascensore la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformita’ alle norme. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti di marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione di conformita’ sono considerati conformi alle prescizioni della normativa. Tra le novita’ tecniche che diventano obbligatorie per gli ascensori installati dopo il 30 giugno 1999 si segnalano:
Installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con un centro di pronto intervento;
Apparecchio paracadute anche in salita;
Dispositivo per impedire la partenza dell’ascensore in caso di sovraccarico in cabina;
Balaustra sul tetto della cabina;ecc..
Ma la vera novita’ di questa normativa consiste nell’abolizione delle licenze di impianto e di esercizio che erano subordinate all’esame del progetto e al collaudo effettuati dall’ISPESL.
Tutto questo, come sappiamo, ha portato in passato ad enormi ritardi in quanto la struttura preposta ai controlli, l’ISPESL appunto, non aveva un organico sufficiente per esperire tutte le pratiche. La procedura per la messa in esercizio dell’ascensore (art. 12),da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, consiste nel dare comunicazione al Comune, entro 10 giorni dalla data del rilascio, da parte dell’installatore, della dichiarazione di conformita’ dell’impianto. Tale comunicazione deve contenere alcune informazioni tra cui la copia della dichiarazione di conformita’, l’indicazione della ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’ascensore nonche’ l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche. L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Queste ultime saranno effettuate dalle Aziende sanitarie locali con cadenza biennale (e non piu’ annuale) (art. 13) o da organismi di certificazione notificati. Gli stessi rilasceranno al proprietario, nonche’ alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, se negativo, ne comunicheranno l’esito al competente ufficio comunale che dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole (art. 14). Il proprietario dell’ascensore dovra’ affidare la manutenzione a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata o a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente. Il certificato di abilitazione e’ rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica (art. 15). Il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante dovra’ custodire un apposito libretto che deve contenere i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, copia della dichiarazione di conformita’ e copia della comunicazione del competente ufficio comunale relativa al numero di matricola assegnato all’impianto (art. 16). Ulteriore significativa semplificazione adottata dal regolamento consiste nell’aver cercato una soluzione per le migliaia di ascensori che sono sprovvisti della licenza di esercizio (oltre 60.000). Il proprietario avra’ un anno di tempo, a partire dal 30 giugno 1999, per affidare il collaudo alternativamente:
agli organi pubblici (ISPESL);
ad un organismo di certificazione;
all’installatore avente il proprio sistema di qualita’ certificato;
all’installatore che rilascia una autodichiarazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all’albo.
In questo modo si è voluto decongestionare il lavoro gravante sugli organi pubblici (che comporta a danno dei privati una preoccupante dilatazione dei tempi necessari) mantenendo la possibilita’, in capo agli organi pubblici, di effettuare controlli a campione.
Infine le norme transitorie e finali dispongono che fino al 30 giugno 1999 possono essere commercializzati e messi in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti
Si segnala, infine, che la norma non prescrive l’adeguamento alle norme degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa fissata al 26 giugno.


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