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01.02.1999 - tecnica

REGOLAMENTO IMPIANTI PRODUTTIVI – ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

REGOLAMENTO IMPIANTI PRODUTTIVI – ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO REGOLAMENTO IMPIANTI PRODUTTIVI – ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28.12.1998 il D.P.R. 20.10.1998 n. 447 recante il regolamento per la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi e per la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e riconversione.
Il regolamento, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 112 del ’98, affida le funzioni amministrative concernenti le attività produttive ad una struttura del Comune che si avvale di uno sportello unico, al quale gli interessati potranno rivolgersi gratuitamente per acquisire, tra gli altri, dati ed informazioni sugli adempimenti previsti dal regolamento stesso e sullo stato dell’iter delle domande presentate.
I Comuni devono istituire lo sportello unico entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Tra i provvedimenti ricompresi nel procedimento unificato, vanno segnalate la valutazione di impatto ambientale, con l’indicazione di tempi predeterminati per la pronuncia, e la concessione edilizia, per la quale non opera, peraltro, il “silenzio-assenso”.
Possono essere inoltre presentati allo “sportello” progetti preliminari sui quali il Comune, entro 90 giorni, deve esprimere un “parere informale” sulla conformità con la pianificazione territoriale senza che tale pronuncia pregiudichi, però, la successiva definizione del provvedimento.
Il regolamento prevede tre procedure per la realizzazione o modifica degli impianti produttivi.
Il primo procedimento, applicabile a tutti gli impianti ad esclusione di quelli a struttura semplice e di quelli pericolosi, si basa sulla presentazione di una autocertificazione, redatta da professionisti abilitati o da società di professionisti, che attesti la conformità del progetto alla normativa vigente in materia urbanistica, di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria ed ambientale.
La domanda deve altresì contenere la richiesta di concessione edilizia, se necessaria.
L’autocertificazione non può riguardare ipotesi per le quali la normativa comunitaria preveda la necessità di acquisire una apposita autorizzazione.
Il Comune può chiedere, entro trenta giorni, l’integrazione della documentazione e procedere, se del caso, ad una audizione in contraddittorio con i soggetti interessati, della quale viene redatto un apposito verbale.
Il provvedimento finale deve essere emanato entro 90 giorni : decorso tale termine la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, ferma restando la necessità di acquisire la concessione edilizia.
La seconda procedura riguarda gli impianti a struttura semplice, individuati dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione ; il silenzio-assenso opera in caso di mancata emanazione del provvedimento di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Una terza procedura è prevista, infine, per i progetti di impianti pericolosi ovvero per i casi in cui il richiedente non intenda avvalersi dell’autocertificazione. Dopo la presentazione della domanda lo “sportello” richiede a tutte le amministrazioni competenti le autorizzazioni ed i nulla-osta necessari alla realizzazione dell’intervento. Se entro 90 giorni non perviene alcuna risposta, il sindaco deve convocare una conferenza di servizi per istruire il progetto ; se, invece, giungono pareri negativi è lo stesso interessato che può richiedere l’indizione della conferenza di servizi al fine di concordare l’eventuale modifica del progetto.
Il termine massimo di conclusione del procedimento è comunque di 6 mesi.
Qualora si renda necessaria, ai fini della autorizzazione del progetto, anche la pronuncia di V.I.A., l’autorità ad essa competente è tenuta ad esprimere il relativo parere entro cinque mesi (otto in caso di proroga). Decorso infruttuosamente tale termine ovvero nel caso in cui un’autorità preposta alla tutela ambientale, storico-artistica, paesaggistica esprima il proprio dissenso, l’Amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci nei trenta giorni successivi.
Per le richieste di intervento che comportino una variante urbanistica il regolamento impone il rigetto dell’istanza qualora il P.R.G. contenga l’indicazione di altre aree idonee ; in caso di assenza od insufficienza di aree destinate ad impianti produttivi il Sindaco può convocare una conferenza di servizi per verificare la possibilità di proporre una variante al P.R.G. che deve poi essere approvata dal Consiglio comunale.
Va infine segnalata l’ammissibilità del collaudo da parte della stessa impresa in caso di mancato intervento del Comune a tale operazione di verifica entro il termine dallo stesso prestabilito, variabile tra il ventesimo ed il sessantesimo giorno dalla richiesta.
Si pubblica qui di seguito il testo del D.P.R. n. 447 del 20/10/98:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  20  OTTOBRE  1998, n. 447.
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche’ per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

OMISSIS
 
Capo I
Principi organizzativi e procedimentali

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attivita’ produttiva, nonche’ l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Le regioni, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di
coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui
all’articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Art. 2.
Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

1. La individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, in conformita’ alle tipologie generali e ai
criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell’articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e’ effettuata dai
comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante e’ approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune e’ tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia,
ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e’ subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale puo’ subordinare l’effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessita’ dell’esistenza delle opere di urbanizzazione o di
apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti e’ subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalita’ indicati nella convenzione.

Art. 3.
Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall’articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un’unica struttura sia affidato l’intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le
attivita’ produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche’ a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale
comprese quelle concernenti le attivita’ promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformita’, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei
progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che cio’ pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura e’ responsabile dell’intero procedimento.

Capo II
Procedimento semplificato

Art. 4.
Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Per gli impianti e i depositi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche’ nei casi di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all’articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine e’ di centocinquanta giorni, fatta salva la facolta’ di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l’amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l’incompletezza della documentazione trasmessa puo’ richiederne, entro trenta giorni, l’integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia e’ trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso.Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, puo’ chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell’articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza e’ resa pubblica anche ai fini dell’articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la
conferenza e’ tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all’istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresi’, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui
al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l’amministrazione procedente puo’ chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi.  Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi.
Art. 5.
Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta l’istanza. Tuttavia, allorche’ il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree
destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficenti in relazione al progetto presentato, il sindaco puo’, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza puo’ intervenire qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto industriale.
2. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.

Capo III
Procedimento mediante autocertificazione

Art. 6.
Principi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell’impresa, di un’unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformita’ dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da societa’ di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentantedell’impresa.L’autocertificazione non puo’ riguardare le materie di cui all’articolo 1, comma 3, nonche’ le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessita’ di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta,
viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio e’ localizzato l’impianto, agli altri comuni interessati nonche’, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell’archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicita’; contestualmente la struttura da’ inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura puo’ richiedere, per una sola volta, l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessita’ ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il
comune intenda proporre una diversa localizzazione dell’impianto, nell’ambito delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2, il responsabile del procedimento puo’ convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell’audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle
caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all’articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo.
6. Ferma restando la necessita’ della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non e’ consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione. Nell’ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell’opera e’ comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi dclla normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsita’ di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento e’ sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, e’ concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell’impresa o su richiesta della struttura.
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all’amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformita’ alle autocertificazioni prodotte, nonche’ alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L’impresa e’ tenuta a comunicare alla struttura l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto. La realizzazione dell’opera e’ comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto, sia accertata la falsita’ di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all’interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli
ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicita’ di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il
responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell’impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non piu’ di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l’inizio dell’attivita’ previa semplice comunicazione ovvero denuncia di
inizio attivita’.

Art. 7.
Accertamento della conformita’ urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarita’ formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformita’ delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonche’ la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l’impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l’altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l’installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l’installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortunisul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l’ambiente;
h) l’inquinamento acustico ed elettromagnetico all’interno ed all’esterno dell’impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all’articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli
altri enti competenti.

Art. 8.
Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all’articolo 3, comma 1, puo’ affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attivita’ istruttorie alle agenzie regionali per l’ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonche’ a universita’ o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

Capo IV
Procedura di collaudo

Art. 9.
Modalita’ di esecuzione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri
soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente ne’ economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa, che ne attestano la conformita’ al progetto approvato, l’agibilita’ e l’immediata operativita’.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all’articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L’impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo
successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo puo’ avere luogo a cura dell’impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l’impresa puo’ iniziare l’attivita’ produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanita’, la sicurezza e la tutela ambientale, nonche’ la loro conformita’ alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, e’ rilasciato sotto la piena responsabilita’ del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all’opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti
norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell’impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all’interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformita’ alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilita’, del nulla osta all’esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell’eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d’urgenza, previsti dalla legge. L’effettuazione e l’esito dei controlli sono registrati anche presso l’archivio informatico della regione e della struttura
comunale.
7.  Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di
controllo in materia, e dalle connesse responsabilita’ previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 10.
Spese

1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell’interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998


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