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01.06.1999 - tributi

RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNITARI

RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNITARI RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNITARI
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Circ. 6 maggio 1999, n. 11)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con propria circolare, ha fornito un dettagliato riepilogo della disciplina in materia di versamenti unitari, compensazione e rateizzazione di imposte, contributi e premi, applicabile dal 1° gennaio 1999, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 99.
La circolare è divisa in quattro parti, relative, rispettivamente, a:
a) riepilogo dei provvedimenti di modifica della disciplina dei versamenti unitari per il 1999;
b) modalità di effettuazione di tali versamenti (soggetti obbligati, tributi, contributi e premi rientranti ed esclusi dalla disciplina, termini di pagamento, modalità di compilazione del Mod. F24, sanzioni);
c) disciplina della compensazione (presupposti, decorrenza, modalità, compensazione dei crediti IVA, da eccesso di versamento di ritenute e da contributi previdenziali, misura degli interessi e termini per effettuare la compensazione);
d) disciplina della rateizzazione (soggetti interessati e importi rateizzabili, numero delle rate, termini di versamento, interessi, ricorso all’assistenza fiscale per il mod. 730, ravvedimento operoso).

Circolare n. 11 del 6/5/99

VERSAMENTI UNIFICATI, COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DI IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI – RIEPILOGO

1. PREMESSA

La disciplina dei versamenti unificati di imposte, contributi e premi, della compensazione dei relativi debiti e crediti e della rateizzazione dei versamenti a saldo e in acconto, ai sensi del D.Lgs. 9.7.97 n. 241, ha subito importanti modifiche.
La presente circolare intende riepilogare la disciplina applicabile a partire dall’1.1.99.
A decorrere dal mese di maggio del 1998 si applica la disciplina relativa:
– al versamento unificato di determinate imposte e contributi;
– alla possibilità di compensare i debiti e crediti delle imposte e contributi oggetto di versamento unificato;
– alla possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute a saldo e in acconto di imposte e contributi.
Tale disciplina ha subito importanti modifiche a partire dal 1999 per effetto, in particolare:
– delle disposizioni previste dal D.Lgs. 19.11.98 n. 422, “correttivo” delle deleghe fiscali;
– del DPCM 7.1.99 che ha anticipato di un anno la decorrenza della compensazione per i soggetti IRPEG;
– del D.Lgs. 24.6.98 n. 213 sull’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale;
– delle disposizioni in materia di compensazione delle ritenute alla fonte (DPR 10.11.97 n. 445 e DPR 8.7.98 n. 263);
– dell’approvazione del nuovo modello F24 e delle relative istruzioni;
– dell’introduzione delle dichiarazioni periodiche IVA.
La circolare intende riepilogare la disciplina in materia di versamenti unitari, compensazione e rateizzazione di imposte, contributi e premi, applicabile dall’1.1.99, tenendo conto anche dei chiarimenti inseriti nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99.

2. DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNIFICATI

A partire dall’1.1.99 la disciplina dei versamenti unificati di imposte, contributi e premi si applica a tutti i contribuenti, anche non titolari di partita IVA.
Per l’effettuazione dei versamenti unificati occorre utilizzare il nuovo modello F24.

2.1 SOGGETTI
A partire dall’1.1.99 la disciplina dei versamenti unificati di determinati tributi, contributi e premi e della compensazione dei relativi debiti e crediti, si applica a tutti i contribuenti, anche non titolari di partita IVA.

2.2 TRIBUTI, CONTRIBUTI E PREMI RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNIFICATI
Il regime dei versamenti unificati e della eventuale compensazione riguarda:
– le imposte sui redditi (es. IRPEF, IRPEG);
– le relative addizionali:
> addizionale regionale IRPEF;
> addizionale comunale IRPEF;
– le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 602/73, cioè le ritenute:
> sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR n. 600/73),
> sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/73),
> sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR n. 600/73),
> sulle provvigioni (art. 25-bis DPR n. 600/73),
> sugli interessi (art. 26 DPR n. 600/73);
> sui dividendi (art. 27 DPR n. 600/73),
> sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici (art. 28 DPR n. 600/73),
> sui premi e sulle vincite (art. 30 DPR n. 600/73);
> sui proventi delle cambiali, comprese quelle finanziarie, operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito;
– l’IVA, ad esempio:
> versamenti periodici (mensili o trimestrali);
> versamenti a saldo in sede di dichiarazione annuale;
> versamenti in acconto;
– le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
– l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
– i contributi previdenziali e assistenziali dovuti:
> all’INPS dai titolari di posizione assicurativa in una delle relative gestioni, comprese le quote associative (artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi ex L. n. 335/95, lavoratori autonomi in agricoltura, pescatori autonomi);
> all’INPS dai datori di lavoro;
> alla gestione separata INPS dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49.2 lett. a) TUIR;
> all’ENPALS (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
> all’INPDAI (dirigenti di aziende industriali);
> ad altri enti e casse previdenziali che saranno individuate con decreto ministeriale;
– i premi INAIL dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, limitatamente a quelli derivanti dall’autoliquidazione;
– gli interessi per pagamento rateale delle imposte e dei contributi;
– il saldo per il 1997:
> dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
> del contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. “tassa salute”).
Con decreto ministeriale potranno essere individuate altre imposte, tasse e sanzioni rientranti nella disciplina dei versamenti unificati e della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
In pratica, per un’individuazione analitica delle imposte e dei contributi rientranti nella disciplina dei versamenti unificati occorre consultare gli elenchi dei codici tributo e delle causali contributo da utilizzare per la compilazione del modello F24.
Tali elenchi sono soggetti a frequenti variazioni e integrazioni.

IVA dovuta per l’adeguamento ai parametri contabili e agli studi di settore
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile optare
per l’adeguamento del proprio volume d’affari a quello risultante dall’applicazione dei parametri contabili, versando l’eventuale IVA che risulta dovuta.
Tale versamento rientra nella disciplina dei versamenti unificati e della compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.
Tale conclusione vale anche per l’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore.

Tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri
Rientra nella disciplina dei versamenti unificati e della compensazione anche la tassa annuale forfettaria di lire 600.000 o di lire 1.000.000 che le società di capitali devono versare per la bollatura e numerazione iniziale di libri e registri, prescindendo dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine.

Pagamento delle note di rettifica dei modelli DM 10/2 emesse dall’INPS
La circolare INPS n. 259/98 ha stabilito che dal 1999 rientrano nella disciplina dei versamenti unificati anche i versamenti relativi alle note di rettifica emesse dall’INPS derivanti dal controllo dei modelli DM 10/2.

2.3 TRIBUTI, CONTRIBUTI E PREMI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNIFICATI
La disciplina dei versamenti unificati si applica solo ai tributi, contributi e premi previsti dall’art. 17.2 del D.Lgs. n. 241/97 e dall’elenco dei codici tributo e causali contributo previsti per i versamenti con il modello F24.
Il Ministro delle Finanze e gli enti previdenziali e assicurativi possono però integrare tali elenchi e fornire specifici chiarimenti su casi particolari.

Versamenti di ritenute alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
Le ritenute indicate nell’art. 3.2 del DPR n. 602/73 (es. ritenute sugli interessi, sui premi e sulle vincite) possono continuare ad essere versate presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
In tale caso, però, non è ammessa la compensazione.

Contributo INPS 10-12% per i venditori a domicilio
(omissis)

Altri versamenti previdenziali esclusi dai versamenti unificati
L’INPS ha chiarito che il regime dei versamenti unitari non si applica, tra gli altri, ai versamenti:
– dovuti dai datori di lavoro domestico;
– per la prosecuzione volontaria;
– per riscatti, rendite, ricongiunzioni;
– per regolarizzazioni, rateizzazioni e condoni.
Per tali versamenti e, in generale, per qualsiasi altro versamento all’INPS non espressamente individuato dall’art. 17.2 del D.Lgs. n. 241/97, continuano a valere le modalità e scadenze precedentemente previste.

2.4 DECORRENZA
Dall’1.1.99 il regime dei versamenti unificati si applica anche ai:
– contribuenti non titolari di partita IVA;
– contributi dovuti all’ENPALS e all’INPDAI;
– premi INAIL.

2.5 MODELLO DI VERSAMENTO UNIFICATO E COMPENSAZIONE F24
Il versamento unificato dei tributi, contributi e premi deve avvenire utilizzando un apposito modello, approvato con decreto ministeriale.

2.5.1 Modello F24 per il 1998
Nel 1998 i contribuenti titolari di partita IVA hanno utilizzato il c.d. modello F24 “Fisco/Inps/Regioni”, approvato con il DM 30.3.98.

2.5.1 Nuovo modello F24 dal 1999
Per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina dei versamenti unificati, il DM 15.12.98 ha approvato il nuovo modello F24, denominato “Modello di pagamento unificato”, con le relative istruzioni (allegato 1 al DM) e caratteristiche tecniche (allegato 3 al DM).
Con il DM 12.4.99 sono però state sostituite le relative istruzioni.
Al nuovo modello di versamento F24 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 30.3.98 e del 10.4.98.
Il nuovo modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti e sostituisce:
– il precedente modello F24 utilizzato nel 1998 dai contribuenti titolari di partita IVA;
– la modulistica non di conto fiscale, utilizzata fino al 31.12.98 dai contribuenti non titolari di partita IVA;
– i modelli di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Utilizzo dei vecchi modelli F24
Il nuovo modello F24 va utilizzato a partire dall’1.1.99.
Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha chiarito (in via informale) che sono ancora utilizzabili i vecchi modelli F24, fino ad esaurimento delle scorte o all’adeguamento del software per la compilazione dei nuovi modelli F24.
L’utilizzo dei vecchi modelli F24 comporta però l’impossibilità di:
– compensare i debiti/crediti relativi all’INAIL, all’ENPALS e all’INPDAI, non previsti dal vecchio modello;
– effettuare pagamenti in euro (si veda il successivo § 2.8.3).

Utilizzo dei nuovi modelli F24 con le vecchie istruzioni
I nuovi modelli F24 con le nuove istruzioni vanno utilizzati a partire dall’1.5.99.
Tuttavia, possono essere utilizzati i modelli di versamento F24 recanti le vecchie istruzioni, purchè compilati in conformità alle nuove disposizioni.

Invio di modelli F24 precompilati o preintestati da parte dell’INPS
L’INPS invierà direttamente il modello F24 precompilato ai contribuenti per i quali determina l’importo dei contributi (es. artigiani e commercianti per la quota compresa nel minimale di reddito). Le istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che l’interessato non può modificare l’importo predeterminato dall’Istituto, ma deve chiedere l’eventuale ricalcolo da parte della sede competente.
Inoltre, l’INPS invierà il modello F24 preintestato:
– alle aziende tenute alla presentazione delle denunce contributive per i dipendenti modello DM 10/2;
– ai committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2.5.1 Struttura del nuovo modello F24
Il modello F24 può essere stampato in proprio rispettando le previste caratteristiche tecniche.
Il modello si compone di tre copie, di cui solo la prima firmata:
– la prime due da trattenere a cura dell’intermediario;
– la terza da restituire al contribuente come ricevuta.
Il nuovo modello F24 si compone di 6 sezioni:
– sezione 1: dati anagrafici e fiscali del contribuente;
– sezione 2: versamenti all’Erario;
– sezione 3: versamenti all’INPS;
– sezione 4: versamenti alle Regioni e ad enti locali;
– sezione 5: versamenti ad altri enti previdenziali e assicurativi, quali INAIL, ENPALS (codice ente 0001) ed INPDAI (codice ente 0002);
– sezione 6: saldo finale del modello e indicazione del numero delle rate prescelto in caso di opzione per il pagamento rateale.
Nelle sezioni 2, 3, 4 e 5 del modello vanno indicati:
– il codice tributo o la causale contributo per i quali si effettua il versamento;
– il periodo di riferimento nella forma “anno” (es. 1998) o “mese – anno” (es. 081998) o “anno – anno” (es. 19981999);
– gli importi a debito dovuti;
– gli importi a credito compensati;
– gli altri dati identificativi del soggetto che esegue i versamenti o dell’ente beneficiario degli stessi;
– il saldo (positivo o negativo) della sezione.
La sezione 6 evidenzia il saldo finale del modello, costituito dalla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni.

Importi a credito superiori agli importi a debito
Il saldo finale del modello F24 (ovvero quello dell’unica sezione compilata) non può essere negativo.
Se gli importi a credito da compensare sono superiori a quelli a debito da versare:
– vanno indicati nel modello crediti di ammontare pari agli importi a debito, in modo che il saldo del modello sia uguale a zero;
– l’eccedenza a credito potrà essere compensata in occasione dei successivi versamenti.

Utilizzo di più modelli F24
Se un modello F24 non è sufficiente per l’indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve utilizzarne degli altri.
Tuttavia, ogni modello è a sè stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione.

2.6 TERMINI DI VERSAMENTO
A partire dall’1.1.99 i tributi, contributi e premi rientranti nella disciplina dei versamenti unificati devono essere versati, di regola, entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Pertanto, entro il giorno 16 del mese di scadenza dovranno essere versate, ad esempio:
– l’IVA derivante da liquidazioni periodiche mensili o trimestrali;
– le ritenute operate nel mese precedente;
– i contributi previdenziali dei dipendenti sulle retribuzioni maturate nel mese precedente;
– il contributo INPS del 10-12% sui compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.

Soggetti non titolari di partita IVA
A seguito dell’estensione della disciplina dei versamenti unificati anche ai soggetti non titolari di partita IVA, dall’1.1.99 alcuni versamenti effettuati da tali soggetti devono essere anticipati dal giorno 20 al giorno 16 del mese di scadenza, ad esempio:
– le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese precedente;
– i contributi previdenziali dei dipendenti sulle retribuzioni maturate nel mese precedente;
– il contributo INPS del 10-12% sui compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.

Contribuenti che effettuano sommini-strazioni di acqua, gas, energia elettrica, ecc.
(omissis)

2.6.1 Versamenti in acconto e a saldo
L’art. 18.3 del D.Lgs. n. 241/97 stabilisce, però, che rimangono invariati i precedenti termini di versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, salvo specifiche modifiche.
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione stabiliscono che i versamenti di imposte e di contributi risultanti dalla dichiarazione possono essere effettuati separatamente dai versamenti periodici da effettuare entro il giorno 16 del mese di scadenza.

Acconto IVA
Resta altresì fermo il termine del 27 dicembre per effettuare il versamento dell’acconto IVA, anche se tale versamento non è dovuto in base alla dichiarazione annuale.

2.6.2 Versamento dei contributi previdenziali
Versamenti a saldo e in acconto
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali, da parte dei titolari di una posizione assicurativa in una delle relative gestioni, sono effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18.4 del D.Lgs. n. 241/97).
Tale disposizione si applica, ad esempio:
– agli artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS -> due versamenti in acconto per il reddito eccedente il minimale e versamento a saldo;
– ai professionisti ex art. 49.1 TUIR iscritti alle gestione separata INPS ex art. 2.26 della L. n. 335/95 (contributo 10-12%) -> due versamenti in acconto e versamento a saldo.
Pertanto, come chiarito dalle istruzioni alla circolare INPS n. 259/98:
– tali soggetti possono usufruire dello stesso differimento previsto per il versamento dell’IRPEF, applicando alle somme da versare la prevista maggiorazione a titolo di interessi;
– la maggiorazione per interessi deve essere esposta nel modello F24 separatamente dal contributo cui afferisce.

Artigiani e commercianti – Versamenti relativi al minimale di reddito
A decorrere dall’1.1.99, tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS (es. artigiani e commercianti) devono effettuare i versamenti dovuti per le quote contributive comprese entro il minimale di reddito (c.d. “contributi fissi”), in quattro rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio (prima rata), agosto (seconda rata), novembre (terza rata) e febbraio dell’anno successivo (quarta rata).
Si ricorda che non è previsto un minimale di reddito e versamenti contributivi “fissi” per i professionisti ex art. 49.1 del TUIR iscritti alle gestione separata INPS del contributo 10-12%.

2.6.3 Versamento dei premi INAIL
I premi INAIL dovuti in base all’autoliquidazione devono essere versati entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il modello 10SM (dichiarazioni solari).
In caso di versamento rateale, le rate e i relativi interessi devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza (maggio, agosto, novembre).

2.7 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nel modello F24, in corrispondenza di ciascuna riga, è possibile compilare soltanto una delle due colonne “importi a debito” o “importi a credito compensati”; sulla stessa riga del modello, infatti, può comparire un solo importo.

Pagamenti effettuati dall’erede, genitore, tutore o curatore
(omissis)

2.7.1 Compilazione della sezione erario e della sezione regioni
Il nuovo modello F24 non prevede più una suddivisione della sezione 2 (Erario) in quattro sottosezioni (ritenute alla fonte, IVA, imposte dirette, altri tributi e interessi).
Conseguentemente, le istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che ogni riga della sezione 2 può essere utilizzata per qualsiasi tributo di spettanza dell’Erario, mentre nella sezione 4 devono essere indicati i tributi di spettanza delle Regioni, individuate dal “codice regione”.

Versamenti IVA trimestrali e rinvio del versamento IVA a saldo – Cumulo degli interessi
Con l’importo dell’IVA da versare vanno cumulati:
– gli interessi dell’1,5% per il versamento trimestrale;
– la maggiorazione di interessi per ogni mese o frazione di mese per il rinvio, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, del versamento del saldo IVA fino al termine per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata stessa; dal 1999 tale maggiorazione è stata ridotta dallo 0,5 allo 0,4%.

2.7.2 Compilazione della sezione INPS
I contribuenti che hanno più di una posizione contributiva presso l’INPS, sia nella stessa gestione che in gestioni diverse, devono compilare righe distinte della sezione INPS del modello F24.
Occorre compilare righe distinte anche per il versamento del saldo e dell’acconto, degli eventuali interessi e per le compensazioni che si possono operare.
Lo stesso modello di pagamento può essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse sedi INPS.

2.7.3 Codici tributo e causali contributo
I versamenti di imposte sui redditi, ritenute, addizionali IRPEF, IVA e imposte sostitutive vanno effettuati utilizzando gli appositi codici tributo che, in generale, sono gli stessi utilizzati prima dell’entrata in vigore della disciplina dei versamenti unificati.
Per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali vanno invece utilizzati le apposite causali istituite dagli enti interessati.
Tali codici e causali possono essere oggetto di variazioni e integrazioni.
Le istruzioni al modello F24 prevedono che l’elenco completo dei codici e delle causali:
– è disponibile presso i concessionari della riscossione, le banche e le agenzie postali;
– può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

Acconti IRPEF, IRAP e IRPEG – Nuovi codici tributo dall’1.5.99
Il Ministero delle Finanze ha recentemente istituito nuovi codici tributo per il versamento degli acconti IRPEF, IRAP e IRPEG con il modello F24, di seguito riepilogati:
– 4033 -> IRPEF acconto – prima rata;
– 4034 -> IRPEF acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
– 2112 -> IRPEG acconto – prima rata;
– 2113 -> IRPEG acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
– 3812 -> IRAP acconto – prima rata;
– 3813 -> IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.
I nuovi codici tributo vanno utilizzati dall’1.5.99 e da tale data sono abrogati i precedenti codici 4007, 2110 e 3810.
Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è:
– IRPEF -> anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nella forma AAAA;
– IRPEG e IRAP -> anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nella forma AAAAAAAA.

Versamenti IVA per operazioni di subfornitura – Nuovi codici tributo
Il Ministero delle Finanze ha recentemente approvato nuovi codici tributo per il versamento dell’IVA da parte dei soggetti che si avvalgono delle agevolazioni previste per la subfornitura.
L’agevolazione riguarda la possibilità di versare trimestralmente, senza interessi, anche da parte dei contribuenti mensili, l’IVA relativa alle operazioni di subfornitura con pagamento differito.
I nuovi codici tributo sono:
– 6720 -> versamento scadente il 16 maggio da parte del contribuente mensile;
– 6724 -> versamento scadente il 16 maggio da parte del contribuente trimestrale;
– 6721 -> versamento scadente il 16 agosto da parte del contribuente mensile;
– 6725 -> versamento scadente il 16 agosto da parte del contribuente trimestrale;
– 6722 -> versamento scadente il 16 novembre da parte del contribuente mensile;
– 6726 -> versamento scadente il 16 novembre da parte del contribuente trimestrale;
– 6723 -> versamento scadente il 16 febbraio dell’anno successivo da parte del contribuente mensile;
– 6727 -> versamento scadente il 16 febbraio dell’anno successivo da parte del contribuente trimestrale.

IVA dovuta per l’adeguamento ai parametri contabili e agli studi di settore
Per il versamento dell’IVA dovuta ai fini dell’adeguamento del volume d’affari a quello risultante dall’applicazione dei parametri contabili va utilizzato il codice tributo 6493 – integrazioni IVA.
In attesa di pronunciamenti ufficiali, tale codice tributo dovrebbe essere utilizzabile anche per il versamento dell’IVA dovuta per l’adeguamento del volume d’affari a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore.

Tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri
Va utilizzato il codice tributo 7085 per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale forfettaria di lire 600.000 o di lire 1.000.000, per la bollatura e numerazione di libri e registri.

2.7.4 Versamenti minimi
La nota della Direzione centrale per la riscossione n. 61366 del 17.4.98 aveva chiarito che con l’avvio del sistema di versamenti unificati di cui al D.Lgs. n. 241/97 deve ritenersi abrogata la preesistente disciplina sui versamenti minimi in conto fiscale (generalmente lire 13.000).
La suddetta nota ha quindi stabilito che nel modello di versamento F24 occorre indicare tutti gli importi a debito i quali, tenuto conto dell’arrotondamento, ammontano almeno a 2.000 lire.
Resta però fermo quanto stabilito dalle disposizioni relative ai singoli tributi, ad esempio:
– rinvio del versamento per le liquidazioni mensili IVA con imposta a debito non superiore a 50.000 lire;
– versamento non dovuto per IRPEF e IRPEG non superiore a 20.000 lire; tale disposizione è applicabile anche alle altre imposte o contributi che richiamano la disciplina delle imposte sui redditi;
– versamento non dovuto se l’IRAP spettante a ciascuna regione non supera le 20.000 lire.

Importi inferiori al minimo
Non è però ancora stato ufficialmente chiarito se gli importi inferiori al nuovo limite di 2.000 lire:
– non vadano in ogni caso versati,
– oppure se si applichi comunque la regola del versamento cumulativo entro il 16 gennaio dell’anno successivo, come previsto dalle precedenti disposizioni sul conto fiscale.

2.7.5 Versamento del contributo INPS 10-12% per i collaboratori coordinati e continuativi
Il versamento da parte dei committenti del contributo INPS 10-12% dovuto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire utilizzando il modello F24.
Il contributo va indicato nella sezione 3 (INPS).
Lo stesso modello di pagamento può essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse sedi INPS.

Versamento cumulativo
Nel modello F24 occorre indicare l’importo complessivo del contributo INPS dovuto dal singolo committente.
Nel modello non possono essere comunicati i dati dei beneficiari.
La ripartizione del versamento tra i diversi collaboratori iscritti alla gestione separata verrà effettuato dall’INPS sulla base delle denunce periodiche trimestrali (modelli GLA/D) previste dalla circolare INPS n. 34 del 7.2.98.

Codice sede
Nella casella “codice sede” del modello F24 occorre indicare il codice della sede INPS competente in base alla localizzazione della sede o filiale del committente.

Causale contributo
Nel modello F24 va indicato nella casella “causale contributo” il codice “DPC” per i contributi dovuti.

Filiale azienda
Nella casella “filiale azienda” del modello F24 occorre indicare il codice di avviamento postale (CAP) e il comune della sede o filiale dell’azienda committente.
Poiché il campo è composto da 17 caratteri, vanno indicati:
– i 5 caratteri numerici del CAP;
– la denominazione del comune, fino ad un massimo di 12 caratteri.

Periodo di riferimento
Nella casella “periodo di riferimento da” del modello F24 occorre indicare il mese e anno di erogazione del compenso, espresso nella forma MM/AAAA (es. 06/1999). Nella casella “periodo di riferimento a” non bisogna indicare nulla.

Importi dei contributi a debito o a credito
Nella colonna “importi a debito versati” va indicato l’importo dei contributi che si versano.
Nella colonna “importi a credito compensati” non va indicato nessun dato.

2.7.6 Versamento del contributo INPS 10-12% da parte dei professionisti
(omissis)

2.8 MODALITÀ DI VERSAMENTO
2.8.1 Soggetti abilitati
I versamenti unificati mediante il modello F24 possono essere effettuati presso:
– gli sportelli del concessionario della riscossione;
– gli sportelli delle banche convenzionate;
– le agenzie postali; ai versamenti presso gli uffici postali si applicano le disposizioni previste per le banche.
I versamenti possono essere eseguiti presso gli sportelli di qualunque concessionario, banca convenzionata o agenzia postale situata sul territorio nazionale.
Inoltre, si può ripartire il pagamento delle somme ad ogni singola scadenza versando presso banche, concessionari o uffici postali diversi, ovvero utilizzando modelli distinti presso lo stesso intermediario; tuttavia, ogni modello è a sé stante in termini di saldo, pagamento e presentazione.
In nessun caso il modello deve essere presentato al Ministro delle Finanze, all’INPS, alle regioni, alle province autonome, ai comuni o agli enti previdenziali e assicurativi rientranti nel sistema dei versamenti unificati.
I primi due esemplari del modello sono trattenuti dal concessionario, dalla banca o dall’ufficio postale, mentre il terzo è rilasciato al contribuente con l’attestazione di avvenuto pagamento.

Saldo del modello F24 uguale a zero
Il contribuente è tenuto a presentare il modello F24 e i concessionari, le banche e gli uffici postali sono obbligati ad accettarlo, anche se il saldo finale è uguale a zero per effetto delle compensazioni.
In tale caso il concessionario, la banca o l’ufficio postale rilasciano al contribuente l’attestazione di avvenuta presentazione del modello.

2.8.2 Pagamento con mezzi diversi dal contante
E’ possibile pagare le somme dovute anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Pagamento mediante assegni bancari, assegni circolari e vaglia cambiari
L’art. 1 del DM 14.3.98 prevede la possibilità di effettuare i pagamenti, presso gli sportelli del concessionario della riscossione, mediante negoziazione salvo buon fine di:
– assegni circolari;
– vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.
Gli assegni circolari e i vaglia cambiari devono:
– essere di importo corrispondente al saldo finale del modello;
– recare la clausola “non trasferibile”.
Le istruzioni al modello F24 prevedono che presso le banche è ammessa l’utilizzazione di assegni bancari o circolari, a condizione che:
– siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
– siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca.
Presso le agenzie postali è ammessa l’utilizzazione degli assegni bancari su piazza o circolari, di importo pari al saldo finale del modello:
– per importi fino a 20 milioni gli assegni bancari devono essere tratti a favore del contribuente e gli assegni circolari devono essere intestati al contribuente e girati per l’incasso al cassiere provinciale con il concorso del controllore;
– per importi superiori e, in ogni caso, se l’assegno circolare è emesso con la clausola “non trasferibile”, l’assegno deve essere intestato al cassiere provinciale con il concorso del controllore.
In caso di versamenti effettuati con assegni, la banca, l’agenzia postale o il concessionario indica nell’apposito spazio del modello di versamento:
– il tipo di assegno (bancario o circolare);
– il numero dell’assegno;
– il soggetto su cui è tratto o emesso l’assegno;
– il codice ABI e CAB relativi all’assegno.
Il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso se l’assegno risulta:
– scoperto anche solo parzialmente;
– comunque non pagabile.

Pagamento mediante carte Pagobancomat
L’art. 2 del DM 14.3.98 prevede la possibilità di effettuare i pagamenti mediante carta Pagobancomat, presso gli sportelli del concessionario della riscossione in cui siano installati idonei terminali.
I pagamenti devono essere di importo pari al saldo finale del modello e non eccedente quello autorizzato dalla banca emittente della carta al momento della richiesta di utilizzo.

2.8.3 Pagamento in euro
Dall’1.1.99 decorre l’utilizzo della moneta unica europea (euro) da parte dei Paesi ammessi alla terza fase dell’unione economica e monetaria, tra cui l’Italia.
Nel periodo transitorio (attualmente stabilito dall’1.1.99 al 31.12.2001) l’euro è utilizzabile per tutte le operazioni che non richiedono l’uso del denaro contante, compresi i versamenti alle pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente è stato approvato anche il modello F24 per i pagamenti unificati in euro, contraddistinto dal simbolo dell’euro e da una grafica di colore rosso (rispetto al modello F24 in lire che mantiene una grafica di colore verde).
Per l’utilizzo del modello F24 in euro occorre:
– che il pagamento sia effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro;
– arrotondare gli importi esposti nel modello all’unità di euro; sino a 49 centesimi l’arrotondamento avviene all’unità di euro inferiore, mentre da 50 centesimi in poi l’arrotondamento dovrà essere effettuato all’unità di euro superiore.
La circolare INPS n. 259/98 ha però stabilito che l’INPS invierà ai contribuenti modelli F24 precompilati o preintestati solo nella versione in lire.

2.9 SANZIONI
Sono previste specifiche sanzioni per le violazioni relative ai versamenti unificati.

Omessa o tardiva presentazione del modello F24 con saldo zero
L’omessa presentazione del modello F24 recante un saldo uguale a zero per effetto della compensazione fra importi a debito e importi a credito è punita con la sanzione di lire 300.000.
L’applicazione della sanzione di lire 300.000 è esclusa se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione.
Se il modello viene presentato successivamente ai predetti tre mesi ed entro un anno dalla data di commissione della violazione, la regolarizzazione comporta il pagamento di una sanzione di lire 50.000, pari ad un sesto di lire 300.000.
Il versamento della sanzione deve essere eseguito tramite il modello F23, nel quale va indicato:
– il codice dell’Ufficio delle entrate o del Centro di servizi cui compete la ricezione della dichiarazione annuale;
– la causale “SZ”;
– il codice tributo 695T, denominato “sanzione pecuniaria per violazioni tributarie”.

Omessa o tardiva presentazione del modello F24 con saldo a debito
Nel caso, invece, di mancata o tardiva presentazione di un modello F24 con saldo a debito sono applicabili unicamente le sanzioni per omesso o tardivo versamento dei tributi e/o contributi il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Omessa o inesatta indicazione del codice fiscale
L’omessa o inesatta indicazione nel modello F24 del numero di codice fiscale comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.

Mancanza di altri elementi essenziali
Si applica, invece, la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000 nel caso in cui il modello F24 non abbia gli elementi necessari per:
– l’identificazione del soggetto che ha eseguito il versamento,
– ovvero per l’imputazione della somma versata.

Mancati o tardivi pagamenti all’INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI
Le istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 ricordano che, a seguito dell’applicazione della disciplina dei versamenti unificati, nulla è innovato per quanto riguarda il regime sanzionatorio per il mancato o tardivo pagamento delle somme dovute per contributi INPS, ENPALS e INPDAI, nonché dei premi INAIL.

3. DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE

É possibile compensare nel modello F24 i debiti di imposte, contributi e premi rientranti nella disciplina del versamenti unificati con i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero con specifici crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali.

3.1 PRESUPPOSTI
E’ possibile compensare, mediante indicazione nel modello F24:
– tutti i debiti di imposte, contributi e premi rientranti nella disciplina dei versamenti unificati;
– i crediti relativi a imposte o contributi oggetto di versamento unificato e risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche;
– altri crediti spettanti al contribuente (es. per effetto di norme di agevolazione).

3.1.1 Rimborso del 60% dell’eurotassa
Per i contribuenti titolari di partita IVA è stato stabilito che la restituzione del 60% del contributo straordinario per l’Europa (c.d. “eurotassa”) avviene mediante compensazione del credito con i versamenti unificati di imposte e contributi da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
La C.M. n. 265/E del 18.11.98 aveva chiarito che tale procedura si applica anche ai contribuenti che non erano titolari di partita IVA al momento del pagamento dell’eurotassa.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il credito da compensare è il 4996.

3.1.2 Crediti d’imposta per agevolazioni fiscali
La compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 si applica anche per l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti da norme di agevolazione fiscale, ad esempio:
– manutenzione, protezione e restauro aree archeologiche di Pompei (art. 9.13 L. n. 352/97); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6601;
– nuove assunzioni da parte di piccole e medie imprese in particolari aree depresse del Mezzogiorno; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6700;
– attività di ricerca scientifica; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6701;
– incentivi territoriali ai sensi dell’art. 7 della L. n. 449/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6702;
– incentivi per il commercio ai sensi dell’art. 11 della L. n. 449/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6703;
– incentivi alle piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 4 della L. n. 448/98; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6705;
– incentivi automatici per gli investimenti, ai sensi della L. n. 341/95; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6706;
– incentivi per la ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 79/97 conv. L. n. 140/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6707;
– incentivi per l’alimentazione dei veicoli a metano o GPL, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 324/97 conv. L. n. 403/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6709;
– incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motocicli, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 266/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6710;
– incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, ai sensi dell’art. 17.34 della L. n. 449/97; il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6711;
– incentivi per rottamazione autovetture o autoveicoli (art. 29 L. n. 30/97 e art. 1 L. n. 403/97); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6712;
– agevolazioni per investimenti innovativi (artt. 5-6 L. n. 317/91); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6713;
– agevolazione per spese di ricerca (art. 8 L. n. 317/91); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6714;
– agevolazione per taxisti (art. 20 L. n. 427/93); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6715;
– premio di assunzione (art. 2 L. n. 489/94); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6716;
– agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura (art. 1 L. n. 77/97); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6717;
– agevolazione per l’imprenditoria femminile (art. 5 L. n. 215/92); il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6718;
– credito d’imposta per cessioni di strumenti informatici effettuate a favore di università e istituzioni scolastiche (art. 6 L. n. 449/97). il codice tributo da utilizzare per indicare il credito nel modello F24 è 6719;
– riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di una nuova prima casa non di lusso; il credito è pari all’imposta di registro o all’IVA versata sul precedente acquisto agevolato;
– credito d’imposta agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti per il versamento dell’imposta sugli spettacoli.

3.2 DECORRENZA
La facoltà di compensazione tra debiti e crediti di imposte e contributi decorre dal:
– maggio 1998: persone fisiche titolari di partita IVA;
– 1999:
> soggetti non titolari di partita IVA;
> società di persone ed equiparate ai fini fiscali;
> soggetti IRPEG.

3.3 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DERIVANTI DA LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Nel 1998 i crediti derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA delle persone fisiche non potevano essere compensati con debiti di altri tributi o contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, in quanto non derivavano da una dichiarazione o denuncia periodica. Potevano, invece, essere compensati nei successivi versamenti IVA periodici, in base alle disposizioni precedenti al D.Lgs. n. 241/97.
A partire dal 1999, invece, è stata prevista una parziale deroga a tale regola, in relazione all’introduzione dell’obbligo di presentare apposite dichiarazioni periodiche IVA.
Le relative istruzioni stabiliscono, infatti, che:
– di regola, il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica non può essere utilizzato nel modello F24 per compensare debiti di imposte e contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97;
– l’unica eccezione è prevista per i contribuenti che hanno diritto ad ottenere il rimborso dell’IVA a credito per periodi inferiori all’anno, ai sensi dell’art. 38-bis.2 del DPR n. 633/72, cioè coloro che:
> effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle sugli acquisti o importazioni;
> effettuano operazioni di esportazione, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie in misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate.
Tali soggetti possono quindi, in alternativa:
– richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA, utilizzando la dichiarazione periodica IVA;
– utilizzare il credito, o parte di esso, in compensazione con altri debiti di imposte e contributi rientranti nei versamenti unificati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, inserendolo nel modello F24.
Il Ministero delle Finanze, con una nota del 12.4.99:
– ha chiarito che è possibile compensare detto credito a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento;
– ha comunicato che sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24:
> 6036 -> credito IVA articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, 1° trimestre;
> 6037 -> credito IVA articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, 2° trimestre;
> 6038 -> credito IVA articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, 3° trimestre;
– ha stabilito che per detti codici tributo il periodo di riferimento è l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AAAA.

Soggetti non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA nel 1999
Si ricorda che nel 1999 l’obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA riguarda solo i contribuenti soggetti all’IRPEG.
Con riferimento agli altri contribuenti, non obbligati a presentare le dichiarazioni nel 1999, la C.M. 23.3.99 n. 68/E ha chiarito che, se hanno diritto ai rimborsi infrannuali possono, alternativamente:
– presentare l’apposita istanza di rimborso prevista dal DM 23.7.75;
– presentare, in alternativa alla suddetta istanza, un esemplare del modello di dichiarazione periodica IVA per richiedere il rimborso;
– compensare in tutto o in parte il credito IVA nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso.

3.4 COMPENSAZIONE DELL’IVA DOVUTA PER L’ADEGUAMENTO AI PARAMETRI CONTABILI E AGLI STUDI DI SETTORE
La C.M. n. 144/98 (punto 5.1) ha chiarito che l’IVA dovuta ai fini dell’opzione per l’adeguamento del volume d’affari a quello risultante dall’applicazione dei parametri contabili è compensabile con eventuali crediti di imposte e contributi.
Le istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che è compensabile anche l’IVA dovuta per l’adeguamento del volume d’affari a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore.

3.5 COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
L’art. 17.2-bis del D.Lgs. n. 241/97 stabilisce che non possono essere compensati i crediti e debiti IVA da parte dei soggetti che versano l’imposta a livello di gruppo a norma dell’art. 73.3 del DPR n. 633/72, ferma restando per tali soggetti la possibilità di compensare le altre imposte previste dal D.Lgs. n. 241/97.
Tuttavia, le istruzioni al modello di dichiarazione periodica IVA stabiliscono che le società ed enti controllanti che si avvalgono della procedura dell’IVA di gruppo possono, in alternativa:
– richiedere il rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo;
– effettuare la compensazione di dette eccedenze, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
Si pone però il problema se la previsione di tali istruzioni, approvate con DM, possano derogare ad una norma di carattere primario quale l’art. 17.2-bis del D.Lgs. n. 241/97.

3.6 COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA ECCESSO DI VERSAMENTO DI RITENUTE
La C.M. n. 125/98 (p. 4) aveva chiarito che:
– i debiti per ritenute alla fonte sono compensabili ai sensi del D.Lgs. n.241/97;
– i crediti di ritenute alla fonte, invece, non possono essere compensati, in quanto non risultanti dalla dichiarazione.
In materia, occorre però tenere presente quanto stabilito dal DPR 10.11.97 n. 445 a decorrere dal periodo d’imposta 1998.
L’art. 1 di tale DPR e la R.M. del 2.11.98 n. 165 stabiliscono, infatti, che:
– i crediti di ritenute alla fonte derivanti da versamenti effettuati in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto sono compensabili con i debiti per ritenute effettuate in relazione alla stessa categoria di reddito, indicando nel modello F24 l’importo dovuto al netto dell’eccedenza scomputata; sull’eccedenza computata in diminuzione dai successivi versamenti non competono interessi;
– qualora lo scomputo non venga operato nel corso dello stesso periodo d’imposta, il sostituto d’imposta può:
> computare l’eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo d’imposta successivo;
> compensare l’eccedenza derivante dalla dichiarazione in sede di versamento unificato, previa indicazione di tale scelta nella dichiarazione stessa;
> chiederne il rimborso.
Se lo scomputo avviene in sede di versamento unificato, il sostituto d’imposta:
– dovrà inserire l’importo dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione nel modello F24 nella colonna “importi a credito compensati”;
– potrà utilizzare l’eccedenza per compensare i debiti derivanti dal versamento di tutti i tributi, contributi e premi previsti dall’art. 17.2 del D.Lgs. n. 241/97, senza più il vincolo dello scomputo delle eccedenze dalle ritenute relative alla stessa categoria reddituale.

3.7 COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
3.7.1 Contributi di artigiani, commercianti e professionisti iscritti all’INPS
A partire dal 1999, a seguito dell’introduzione della dichiarazione unificata anche ai fini contributivi le istruzioni al modello Unico 99 – persone fisiche stabiliscono che è possibile compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, indicandoli nel modello F24, i crediti degli artigiani, commercianti o professionisti iscritti alle relative gestioni INPS, per contributi pagati in acconto in misura superiore al dovuto.

Scomputo dai successivi versamenti in acconto
Tuttavia, resta ferma la facoltà, in alternativa alla richiesta di rimborso o alla compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, di dedurre l’eccedenza a credito dagli eventuali importi in acconto dovuti per l’anno successivo, in base alle disposizioni precedenti al D.Lgs. n. 241/97.
In tal caso, la circolare INPS n. 123/98 aveva chiarito che nella casella “importi a debito versati” del modello F24 va indicato l’importo netto da pagare (cioè, ad esempio, la prima rata di acconto per il 1999 scomputata del credito relativo al saldo 1998).

3.7.2 Contributo INPS 10-12% per i collaboratori coordinati e continuativi
Le istruzioni INPS-Finanze allegate alla circolare INPS n. 79/98 stabiliscono, invece, che:
– non sono compensabili gli eventuali crediti relativi al contributo INPS del 10-12% per i collaboratori coordinati e continuativi per versamenti di contributi eccedenti il massimale della base imponibile o per contributi non dovuti;
– tali crediti saranno rimborsati direttamente all’INPS, a seguito di apposita domanda del committente e del collaboratore.

3.8 COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER PREMI INAIL
Le istruzioni allegate alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che, in relazione ai crediti per premi INAIL:
– nel caso in cui l’autoliquidazione dei premi INAIL evidenzi un credito per il 1998, il datore di lavoro procederà preventivamente alla compensazione della “regolazione passiva” con la rata anticipata per il 1999, indicando nel campo “importi a debito versati” l’importo al netto della compensazione stessa;
– in presenza di crediti pregressi, l’utente potrà procedere, altresì, alla compensazione con l’importo dovuto da autoliquidazione, a condizione che, come per il passato, trasmetta all’INAIL la relativa domanda; anche in questo caso dovrà essere indicato nel campo “importi a debito versati” l’importo al netto della compensazione stessa;
– nell’ipotesi in cui, effettuate le compensazioni sopra descritte, risulti comunque un credito nei confronti dell’INAIL, detto importo dovrà essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” e potrà essere utilizzato in compensazione di altre partite debitorie del modello F24.

3.9 COMPENSAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI INTERESSI PER DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

3.9.1 Interessi dell’1,5% per versamenti IVA trimestrali
La maggiorazione dell’1,5% di interessi per versamenti IVA trimestrali si applica prima di procedere alla compensazione di eventuali crediti.
Poiché la maggiorazione dell’1,5% va cumulata con l’importo dell’IVA o dell’eventuale residuo da versare, ne deriva che rientra tra gli importi compensabili anche questa maggiorazione.

3.9.2 Maggiorazione di interessi per il rinvio dei versamenti IVA a saldo
I contribuenti che presentano la dichiarazione unificata possono differire il versamento del saldo IVA fino al termine di scadenza delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata stessa, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese di differimento.
Tale maggiorazione deve essere indicata cumulativamente all’importo dell’IVA da versare e quindi rientra tra gli importi compensabili.
Peraltro, le istruzioni ai modelli Unico 99 stabiliscono che tale maggiorazione:
– non è dovuta se si effettua una compensazione totale tra debiti e crediti di pari importo;
– è dovuta solo sulla differenza in caso di compensazione parziale.

3.9.3 Maggiorazione di interessi per il differimento dei versamenti relativi alle dichiarazioni
Anche per il 1999 sono state stabilite delle proroghe dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti.
Il differimento dei pagamenti di imposte e contributi dovuti in base alle dichiarazioni oltre una certa data comporta l’applicazione di una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di differimento.

Differimento del versamento di tributi
Le istruzioni ai modelli Unico 99 stabiliscono che tale maggiorazione dello 0,4% deve essere indicata cumulativamente all’importo da versare e quindi rientra tra gli importi compensabili.
Peraltro, le istruzioni stabiliscono che tale maggiorazione:
– non è dovuta se si effettua una compensazione totale tra debiti e crediti di pari importo;
– è dovuta solo sulla differenza in caso di compensazione parziale.

Differimento del versamento di contributi INPS derivanti dalla dichiarazione
Il differimento con la maggiorazione di interessi dello 0,4% riguarda anche i versamenti a saldo e/o in acconto relativi ai contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate.
Tuttavia, nel caso dei contributi INPS, le istruzioni congiunte INPS-Finanze allegate alla circolare INPS n. 259/98 stabiliscono che tale maggiorazione vada indicata separatamente dall’importo dovuto, utilizzando le seguenti causali contributo:
– “API” -> artigiani;
– “CPI” -> commercianti;
– “DPPI” -> professionisti.
Peraltro, anche in tale caso deve ritenersi ammissibile la compensazione in quanto:
– il versamento di tale maggiorazione avviene sempre con il modello F24;
– la compensazione riguarda tutti gli importi a debito versati con il modello F24.
Non è però chiaro se, nel caso dei contributi INPS:
– si applichi quanto previsto dalle istruzioni al modello Unico 99 – persone fisiche che stabiliscono che tale maggiorazione non è dovuta se si effettua una compensazione totale tra debiti e crediti di pari importo, ovvero è dovuta solo sulla differenza in caso di compensazione parziale;
– oppure deve ritenersi che tale agevolazione sia limitata ai casi di versamento cumulativo della maggiorazione.
Sul punto appare necessario un chiarimento ufficiale.

Cumulo delle maggiorazioni dello 0,4%
Se viene ulteriormente differito il versamento del saldo IVA, le istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.99 (si veda il precedente § 3.9.2).
Il cumulo delle maggiorazioni sarà quindi compensabile.

3.10 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Per effettuare la compensazione occorre indicare nel modello F24:
– nella colonna “codice tributo” o “causale contributo” -> il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell’imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito, ovvero, per alcune particolari categorie di crediti (es. crediti derivanti da agevolazioni), l’apposito codice tributo;
– nella colonna “periodo di riferimento” -> il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito;
– nella colonna “importi a credito compensati” -> l’ammontare del credito indicato nella dichiarazione annuale come importi da compensare (sezioni 2 e 4) ovvero vantato nei confronti degli enti previdenziali e risultante dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni unificate (sezioni 3 e 5);
– limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle competenti sezioni del modello.

3.11 TERMINE PER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE
La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
La compensazione deve però essere completata entro un dato termine.

3.11.1 Crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali
Termine iniziale di compensazione
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99 stabiliscono che i crediti risultanti da tali dichiarazioni possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Pertanto, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tali crediti potranno essere compensati a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
Tuttavia, le istruzioni evidenziano che il contribuente deve essere in grado di effettuare i relativi conteggi ed essere certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate.
In precedenza, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che:
– il credito IVA derivante dalla dichiarazione per il 1998 può essere utilizzato in compensazione a partire dai versamenti col modello F24 che scadono il 16.2.99;
– la compensazione è possibile sia per i soggetti che devono presentare la dichiarazione IVA “separata” entro il 31.3.99 (es. società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare), sia per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione IVA con il modello Unico 99;
– il contribuente che si avvale della compensazione del credito IVA non deve più presentare la richiesta di rimborso con il modello VR.

Termine finale di compensazione
La compensazione deve concludersi entro il primo giorno utile per la presentazione della dichiarazione successiva (es. i crediti risultanti dalla dichiarazione Unico 99 per i redditi 1998 devono essere compensati entro il termine iniziale di presentazione nel 2000 della dichiarazione per i redditi 1999).

Riporto nella dichiarazione successiva della parte di credito non utilizzata
Tuttavia, se il contribuente per errore o incapienza delle somme da versare non riesce a compensare i crediti entro il termine iniziale di presentazione della dichiarazione successiva, potrà riportare in tale dichiarazione la parte di credito non utilizzata.

3.11.2 Crediti contributivi derivanti dalla dichiarazione unificata
Le istruzioni al modello Unico 99 – persone fisiche stabiliscono che i crediti contributivi di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle rispettive gestioni INPS, risultanti dalla dichiarazione, possono essere compensati fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

3.11.3 Crediti contributivi derivanti dalle denunce periodiche
Le istruzioni ai modelli Unico 99 stabiliscono che i crediti per contributi INPS risultanti dai modelli DM 10/2 possono essere compensati:
– a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo (sempreché il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso);
– entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

3.11.4 Crediti derivanti dalle autoliquidazioni dei premi INAIL
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99 stabiliscono che, se dall’autoliquidazione dei premi risulta comunque un credito nei confronti dell’INAIL, detto importo:
– potrà essere compensato nel modello F24 entro il giorno precedente la successiva autoliquidazione (es. il credito derivante dall’autoliquidazione in scadenza il 16.2.99 potrà essere compensato entro il 15.2.2000);
– l’eventuale quota di credito non utilizzata alla data del 15.2.2000 sarà oggetto di rimborso;
– non possono essere utilizzati in compensazione i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.

3.12 UTILIZZO DELLA FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE
3.12.1 Compensazione parziale o “mista”
Il contribuente può ripartire liberamente le somme a credito tra:
– importi di cui richiede il rimborso e importi che utilizza in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 (c.d. “compensazione orizzontale”);
– importi che utilizza in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 e quelli che compensa ai sensi di altre disposizioni (c.d. “compensazione verticale”).
La scelta tra il rimborso e le varie forme di compensazione può essere anche parziale.
Le istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che nel quadro RX vanno indicati:
– nella colonna 1 i crediti che il contribuente chiede a rimborso;
– nella colonna 2 i crediti che il contribuente intende utilizzare in compensazione, indipendentemente dal tipo di compensazione utilizzato.

3.12.2 Compensazione in via prioritaria dei crediti risultanti dalla dichiarazione con i relativi debiti – Esclusione dal 1999
Le istruzioni al primo modello di versamento F24 stabilivano che il contribuente doveva compensare in via prioritaria i crediti risultanti dalla dichiarazione con i debiti emergenti dalla stessa dichiarazione.
Le istruzioni al nuovo modello F24 non prevedono più tale limitazione e le istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico 99 chiariscono espressamente che da quest’anno non è più necessario utilizzare in via prioritaria i crediti risultanti dalla dichiarazione per compensare i debiti emergenti dalla stessa dichiarazione.

3.12.3 Rapporti tra le compensazioni in base al D.Lgs. n. 241/97 e le precedenti disposizioni
Le disposizioni sulla compensazione del D.Lgs. n. 241/97 non hanno sostituito le possibilità di compensazione previste da norme precedenti, ma si sono aggiunte alle stesse.
La scelta tra la compensazione ex D.Lgs. n. 241/97 e precedenti disposizioni può essere anche parziale.
Nel modello F24 non vanno, però, indicate le compensazioni eseguite ai sensi delle disposizioni diverse dal D.Lgs. n. 241/97; gli importi a debito andranno quindi indicati al netto delle compensazioni già eseguite.
Come chiarito dalle istruzioni ai modello Unico 99, invece, nel quadro RX i crediti risultanti dalla dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione (colonna 2) andranno indicati al lordo degli eventuali importi utilizzati in base a disposizioni di compensazione diverse dal D.Lgs. n. 241/97 (es. utilizzo del credito IRPEF o IRPEG per diminuire i relativi versamenti in acconto).

Utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale
La libertà di scelta del contribuente sul modo di utilizzo dei crediti si applica anche al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
Pertanto, tale credito può essere:
– compensato con altri importi a debito di imposte e contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, nel modello F24 (“compensazione orizzontale”);
– utilizzato in compensazione nei versamenti periodici IVA (“compensazione verticale”);
– chiesto a rimborso sul conto fiscale, presentando il modello VR al concessionario della riscossione.
I tre metodi sono alternativi fra di loro, ma la scelta può essere anche parziale. E’ quindi possibile, ad esempio, utilizzare parte del credito per la compensazione nel modello F24 e richiedere l’altra parte a rimborso sul conto fiscale.

3.12.4 Limite di 500 milioni dei crediti compensabili o rimborsabili sul conto fiscale
Fino all’anno 2000, è previsto il “tetto” di 500 milioni di lire, per ciascun periodo d’imposta, dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura prevista dal DM 28.12.93 n. 567.
Il limite di 500 milioni è cumulativo sia ai fini della compensazione che della richiesta di rimborso.
Le istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che, qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore al limite dei 500 milioni, l’eccedenza può essere:
– chiesta a rimborso nei modi ordinari;
– portata in compensazione nell’anno solare successivo.

Compensazioni in base a disposizioni precedenti al D.Lgs. n. 241/97
Non vi è alcun limite, invece, per l’utilizzo di modalità di compensazione diverse dal D.Lgs. n. 241/97 (es. scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRPEG per diminuire i relativi versamenti in acconto, ecc.). Inoltre, tali compensazioni non rilevano ai fini del suddetto “tetto” dei 500 milioni.

3.12.5 Eccesso di compensazione
La R.M. n. 70/98 (punto 3) ha chiarito che, in caso di compensazione di un credito di importo superiore a quello spettante:
– è possibile integrare il versamento ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97;
– in mancanza di regolarizzazione sarà applicata la sanzione del 30% prevista per l’omesso o tardivo versamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (ritardati od omessi versamenti diretti).
La regola dell’applicazione delle sanzioni ordinarie (salvo particolari disposizioni di regolarizzazione agevolata) in caso di utilizzo di crediti non spettanti, deve ritenersi applicabile anche in relazione ai contributi previdenziali e ai premi INAIL.

4. DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti a saldo e in acconto di imposte e contributi, esclusi quelli scadenti nei mesi di novembre e dicembre.
L’art. 20 del D.Lgs. n. 241/97 ha introdotto la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute a titolo di saldo o acconto di imposte e contributi, previa opzione del contribuente da esercitare in sede di dichiarazione.

4.1 SOGGETTI INTERESSATI
A differenza della disciplina dei versamenti unificati e della compensazione, la facoltà di rateizzazione ha riguardato fin dal 1998 tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA).

4.2 IMPORTI RATEIZZABILI
Le istruzioni al modello F24 stabiliscono che possono essere rateizzate le somme dovute a titolo di saldo e acconto, derivanti dalla dichiarazione, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre.
Le istruzioni ai modelli Unico 99 chiariscono che sono esclusi dalla rateizzazione anche i saldi dovuti nei mesi di novembre e dicembre.
Le rate sono mensili.

4.2.1 Versamenti rateizzabili
Acconto IVA
E’ stato espressamente stabilito che non è rateizzabile il versamento dell’acconto IVA da effettuare entro il 27 dicembre.

Premi INAIL
La rateizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 non si applica ai premi INAIL, per i quali occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

Saldi e acconti di contributi previdenziali INPS
La circolare INPS del 15.1.99 n. 10 e le istruzioni al modello Unico 99 – persone fisiche, invece, stabiliscono che, a partire dal 1999, possono essere oggetto di rateizzazione i contributi dovuti:
– dagli artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale (due acconti e saldo);
– dai professionisti iscritti alla gestione INPS del 10-12% (due acconti e saldo).
Le singole rate vanno indicate nel modello F24 con le seguenti causali contributo:
– “APR” -> contributi dovuti dagli artigiani, sul reddito eccedente il minimale – rate;
– “CPR” -> contributi dovuti dai commercianti, sul reddito eccedente il minimale – rate;
– “DPPR” -> contributi a saldo e in acconto dovuti dai professionisti iscritti alla gestione INPS del 10-12% – rate.

IVA dovuta per l’adeguamento ai parametri contabili e agli studi di settore
Non sono rateizzabili gli importi dovuti a titolo di IVA a seguito di adeguamento del volume d’affari ai parametri contabili (codice tributo 6493) in quanto non rientrano tra le somme dovute a titolo di saldo o di acconto.
Tale chiarimento dovrebbe ritenersi applicabile anche con riferimento all’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore.

4.2.2 Rateizzazione di tutti i versamenti a saldo e in acconto dovuti in base alla dichiarazione
Le istruzioni ai modelli Unico 99 confermano che i contribuenti che intendono avvalersi della rateizzazione sono obbligati a versare in modo frazionato tutti gli importi a saldo e in acconto che risultano dovuti in base alla dichiarazione, compresa l’IRAP.

Rateizzazione del saldo IVA
Tuttavia, tali istruzioni precisano che, in caso di versamento del saldo IVA effettuato prima del versamento delle altre somme a saldo o in acconto risultanti dalla dichiarazione unificata, è possibile:
– pagare il saldo IVA “separato” in unica soluzione e rateizzare gli altri versamenti a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione unificata;
– rateizzare il pagamento del saldo IVA “separato” e versare in unica soluzione gli altri importi dovuti a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione unificata;
– rateizzare il pagamento del saldo IVA “separato” in modo diverso dagli altri versamenti a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione unificata.

4.3 NUMERO DELLE RATE
Il numero di rate mensili in cui suddividere il pagamento è determinato dal singolo contribuente, tenendo però conto che, in ogni caso, il pagamento rateale deve completarsi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della relativa dichiarazione o denuncia (art. 20.1 del D.Lgs. n. 241/97).
Pertanto, con riferimento alle imposte dirette e ai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (es. persone fisiche, società di persone), il numero massimo di rate è 6 (da giugno a novembre).
Tale condizione può invece comportare, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, un aumento oppure una diminuzione del numero massimo delle rate, fino alla impossibilità, di fatto, di poter effettuare versamenti rateali.
Occorre però tenere presente che, salvo quanto evidenziato al precedente § 4.2.2 in relazione al versamento del saldo IVA:
– il numero di rate deve essere uguale per tutti i versamenti rateizzati;
– tale numero non può variare neanche in caso di versamenti IRAP effettuati a favore di differenti regioni.
Le rate del singolo tributo o contributo rateizzato devono essere di pari importo.

4.3.1 Indicazione del numero delle rate in dichiarazione
Il numero delle rate in cui si sono suddivisi gli importi da pagare va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RX).
Se il saldo IVA viene rateizzato con modalità diverse rispetto agli altri importi a saldo e in acconto, dovranno essere indicati entrambi i diversi numeri di rate prescelti, nella apposite caselle.

4.3.2 Indicazione del numero delle rate nel modello F24
Le nuove istruzioni al modello F24, approvate con DM 12.4.99, stabiliscono che:
– in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare, nello spazio “numero di rate prescelto” della sezione 6 del modello F24, sia il numero della rata che si sta versando, sia il numero complessivo di rate prescelto (es. la seconda di sei rate va indicata con 0206; il pagamento in unica soluzione va indicato con 0101);
– se si rateizza in modo diverso il pagamento del saldo IVA non differito al momento di versamento delle somme risultanti dal modello Unico, rispetto agli altri importi dovuti a saldo e in acconto derivanti dalla dichiarazione unificata, occorre presentare differenti modelli F24 in cui indicare il diverso numero di rate prescelto.
Con un comunicato stampa dell’11.5.99, il Ministero delle Finanze ha chiarito che il dato “0101” va indicato in tutti i casi di versamenti effettuati in unica soluzione, a prescindere che si tratti di un versamento a saldo o in acconto rateizzabile oppure di un versamento periodico non rateizzabile.

4.4 TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto.
Le altre rate devono essere pagate entro:
– il giorno 16 di ciascun mese di scadenza -> contribuenti titolari di partita IVA;
– la fine di ciascun mese di scadenza -> contribuenti non titolari di partita IVA.

4.5 INTERESSI PER VERSAMENTO RATEALE
Le rate devono essere maggiorate di interessi del 6% annuo decorrenti dal giorno successivo al termine stabilito per l’effettuazione dei versamenti.
Le rate successive alla prima devono quindi essere maggiorate di interessi pari allo 0,5 per ogni mese di differimento.
Gli interessi devono essere versati contemporaneamente all’importo del capitale dovuto.
L’importo da versare ad ogni scadenza è quindi dato dalla somma:
– dell’ammontare del capitale che residua dopo aver operato l’eventuale compensazione, eventualmente aumentato delle maggiorazioni dello 0,4% previste per il differimento dei termini ordinari di versamento, diviso per il numero delle rate;
– degli interessi relativi alla singola rata.

4.5.1 Calcolo degli interessi per il pagamento rateale
Gli interessi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo.
Gli interessi per la rateizzazione possono essere calcolati anche sull’importo, non arrotondato, dovuto per ciascuna imposta da rateizzare.
Le istruzioni ai modelli Unico 99 confermano che gli interessi per pagamento rateale vanno calcolati in misura forfettaria, a prescindere dal giorno nel quale si effettua materialmente il versamento.
Gli interessi vanno calcolati:
– applicando la seguente formula: capitale x tasso di interesse x tempo / 36.000;
– in base al numero di giorni (calcolati secondo il metodo commerciale) intercorrenti tra il termine di versamento in via ordinaria (prima rata) e il termine di scadenza delle altre rate.
In pratica, a partire dalla terza rata, gli interessi sono pari all’ammontare dell’interesse versato sulla rata precedente maggiorato di un importo pari allo 0,5% dell’ammontare della rata stessa.

4.5.2 Codici tributo degli interessi per pagamento rateale
Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello F24, l’apposito codice tributo o causale contributo.

Soggetti titolari di partita IVA
Per il versamento degli interessi dovuti per il pagamento rateale da parte dei soggetti titolari di partita IVA sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– 1668 -> interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 2 – erario del modello F24;
– 3805 -> interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 4 – regioni del modello F24.

Soggetti non titolari di partita IVA
Per il versamento degli interessi dovuti per pagamenti rateali da parte di soggetti non titolari di partita IVA sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– 4056 – interessi per il pagamento rateizzato di imposte dirette emergenti dalla dichiarazione;
– 8898 – interessi per il pagamento degli importi rateizzati del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Poiché dall’1.1.99 anche i soggetti non titolari di partita IVA effettuano i versamenti con il modello F24, non è chiaro se il codice tributo 4056:
– si applichi a tutti i versamenti rateizzati di tributi, anche se indicati in sezioni diverse del modello F24 (es. IRPEF e addizionale regionale IRPEF);
– vada ripetuto più volte nelle varie sezioni in cui si versano i tributi rateizzati, oppure vada indicato una sola volta nel modello F24 (ma in quale sezione?).
Su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

4.5.3 Causali contributo degli interessi per pagamento rateale
Per il versamento degli interessi per pagamento rateale di acconti e saldi di contributi INPS sono state approvate le seguenti “causali contributo”:
– “API” – interessi per rateazioni o differimento -> artigiani;
– “CPI” – interessi per rateazioni o differimento -> commercianti;
– “DPPI” – interessi per rateazioni o differimento -> professionisti iscritti alla gestione INPS del 10-12%.

4.6 RICORSO ALL’ASSISTENZA FISCALE (MODELLI 730)
La rateizzazione dei versamenti dovuti a saldo o in acconto è possibile anche in caso di ricorso all’assistenza fiscale con presentazione del modello 730.
In tale caso il sostituto d’imposta:
– deve versare gli interessi dovuti per la rateizzazione da parte del contribuente non titolare di partita IVA (es. dipendente) utilizzando il modello F24 e i relativi codici tributo;
– può versare le somme trattenute nel mese di novembre al sostituito (es. dipendente) per effetto dell’assistenza fiscale (es. secondo o unico acconto IRPEF) nel successivo mese di dicembre, entro il termine per l’effettuazione dei versamenti unificati.

4.7 RAVVEDIMENTO OPEROSO
La R.M. del 4.11.98 n. 168/E ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso in caso di pagamento rateale:
– il pagamento della sanzione per tardivo versamento di interessi può essere effettuato utilizzando uno qualunque dei codici tributo istituiti dal DM 11.6.98, riferiti ad una delle imposte il cui pagamento è stato dilazionato;
– il pagamento delle somme relative al codice prescelto dovrà essere effettuato con il modello F23.

4.8 COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE – COMPILAZIONE DEI MODELLI F24
Le istruzioni al nuovo modello F24 stabiliscono che se il contribuente si avvale sia della compensazione che della rateizzazione, può utilizzare due modelli:
– nel primo modello opera la compensazione, indicando importi a debito per un ammontare uguale degli importi a credito; il saldo del modello è quindi pari a zero e il modello va comunque presentato;
– nel secondo modello indica l’ammontare rateizzato di ognuno dei residui importi a debito e, a partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi interessi.


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