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01.09.1999 - ambiente

RIFIUTI – MATERIALI DA SCAVO – MANCATA PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO PER I MERCURIALI

RIFIUTI – MATERIALI DA SCAVO – MANCATA PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO PER I MERCURIALI RIFIUTI – MATERIALI DA SCAVO – MANCATA PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO PER I MERCURIALI

A causa della mancata proroga del periodo transitorio per i mercuriali (di cui all’art. 57, comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997 – si veda in merito il Notiziario n. 1/99), tutti i materiali quotati nelle borse merci (fra i quali i materiali inerti non pericolosi provenienti da scavi) ed elencati nell’Allegato 1 del D.M.5/9/94, dal 1° luglio 1999 sono classificati rifiuti e chi li gestisce (cioè chi ne effettua la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento) è soggetto alle disposizioni del decreto “Ronchi”.
Per quanto riguarda il trasporto del materiale è pertanto necessario che venga compilato il formulario identificativo del rifiuto.
Resta confermata l’esclusione dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti (MUD).
Chi volesse effettuare il riutilizzo del materiale di risulta dagli scavi deve effettuare la comunicazione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n.22/97 alla Provincia competente per territorio e attendere il decorso di 90 giorni dalla data di inoltro, prima di poter riutilizzare il materiale di risulta.
Inoltre, chi ha ottenuto l’autorizzazione al recupero, a differenza del semplice produttore di rifiuti, deve, acquistare e vidimare il registro di carico/scarico dei rifiuti.
Anche in questo caso il trasporto del materiale deve avvenire con il formulario identificativo del rifiuto.
Il soggetto autorizzato al recupero dovrà, inoltre, effettuare la denuncia annuale dei rifiuti recuperati entro il 30 aprile di ogni anno (MUD).


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