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01.06.1999 - tributi

TRATTAMENTO FISCALE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELL’AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

TRATTAMENTO FISCALE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELL’AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI TRATTAMENTO FISCALE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELL’AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
(Min. Fin. Circ. 14/5/99 n.107/S/UCOP, parte II)

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo, mentre è soggetta all’imposta l’autentica-zione delle dichiarazioni.
Se l’atto sostituito con la dichiarazione è esente da bollo anche l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è esente da bollo.
Sulle dichiarazioni per cui non è prevista l’autenticazione della sottoscrizione non è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo.
Mentre l’autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è più prevista, resta ferma l’autentica della sottoscrizione apposta nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà qualora quest’ultima non sia contenuta in una istanza, ovvero non sia contestuale o collegata o richiamata nell’istanza stessa.
Infine, le disposizioni del decreto istitutivo dell’imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972) si applicano in tutte le ipotesi in cui non sia espressamente prevista l’esenzione dal tributo (cfr., da ultimo, art. 19, legge n. 28/1999, sulle domande di partecipazione a concorsi pubblici e i relativi documenti allegati).


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