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01.05.2000 - tributi

ANATOCISMO – DELIBERA CICR

ANATOCISMO – DELIBERA CICR ANATOCISMO – DELIBERA CICR

Secondo quanto stabilito dall’art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, il CICR ha emanato una delibera per disciplinare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria.
Il comma 2 dell’art. 120 del TUB, ponendo l’accento sull’attività e non sul soggetto che le svolge, fa riferimento a “operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. Seguendo questa impostazione, il CICR ha individuato le operazioni, svolte sia da banche che da intermediari finanziari, a cui applicare la disciplina. Per tutte le operazioni diverse da quelle elencate, la delibera (cfr. art. 5) ribadisce il contenuto dell’art. 1283 del codice civile, che consente l’anatocismo a due condizioni: che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre e che venga proposta una domanda giudiziale o, in alternativa, che si perfezioni un patto in tal senso dopo la data di scadenza degli interessi.
Le operazioni suscettibili di capitalizza-zione sono le seguenti:
1. operazioni in conto corrente (art. 2)
2. finanziamenti con rimborso rateale (art.3)
3. operazioni di raccolta (art. 4)

1. Operazioni in conto corrente (art. 2)
Gli accrediti, gli addebiti e i saldi periodici, cioè i saldi che risultano alle chiusure effettuate alle scadenze prefissate, generano interessi secondo quanto stabilito dai contratti. Per ciò che riguarda la periodicità, la delibera non fissa limiti temporali minimi o massimi alla periodicità ma specifica che deve essere garantita la parità di conteggio degli interessi sia attivi che passivi nell’ambito di ogni singolo conto corrente. Quindi banche e clienti possono pattuire liberamente la periodicità di maturazione degli interessi purché questa venga applicata sia agli interessi attivi che a quelli passivi.
La delibera stabilisce, inoltre, che il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto può produrre interessi solo se stabiliti nel contratto e che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tuttavia, anche se nel contratto non sono pattuiti interessi, la delibera non esclude la possibilità di applicare degli interessi al tasso legale (artt. 1282 e 1284 del codice civile).

2. Finanziamenti con rimborso rateale (art.3)
Per le operazioni di finanziamento con rimborso rateale, in caso di inadempimento del debitore, l’importo dovuto alla scadenza di ogni rata può produrre interessi se contrattualmente stabilito. La delibera CICR stabilisce chiaramente che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione.
In sintesi, se il contratto lo prevede, sulle rate scadute e non pagate decorrono solo interessi semplici a titolo di mora dal giorno della scadenza fino a quello dell’adempimento mentre se nulla è previsto nel contratto valgono le precedenti considerazioni in merito all’applicazione degli articoli 1282 e 1284 del codice civile.
La stessa disciplina si applica ai casi in cui il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento. Se invece il pagamento avviene attraverso regolamento in conto corrente, si applica la disciplina prevista per le operazioni in conto corrente (cfr. paragrafo precedente).
Una diversa impostazione è invece prevista per i contratti che prevedono un periodo di prefinanziamento: gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all’importo da rimborsare. In altre parole, gli interessi maturati al termine di questo periodo possono essere corrisposti insieme all’importo globale del prestito e quindi entrano a far parte del relativo piano di ammortamento e in questo senso si verifica la capitalizzazione degli interessi.

3. Operazioni di raccolta (art. 4)
Il CICR ha previsto la possibilità di capitalizzare gli interessi da pagare ai clienti. Infatti, l’art. 4 prevede che nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati possono produrre altri secondo le modalità e i criteri stabiliti nei contratti.

Regole di trasparenza
Il CICR fissa le seguenti regole di trasparenza, che dovranno essere rispettate in tutti i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della delibera (cioè, secondo quanto dispone l’art. 8, il 22 aprile 2000):
1) indicazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato
2) indicazione, nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale, del valore del tasso rapportato su base annua tenuto conto dell’effetto della capitalizzazione
3) approvazione per iscritto delle clausole relative alla capitalizzazione.

Disposizioni transitorie, termini e modalità per l’adeguamento
L’art. 7 stabilisce che tutte le condizioni contenute in contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della delibera devono essere adeguate alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000 e avranno effetto dal 1° luglio.
Per quanto riguarda le modalità di adeguamento, è previsto che, se le nuove condizioni non comportano un peggioramento di quelle precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari possono provvedere all’adeguamento semplicemente pubblicando le nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale e i clienti devono essere informati, per iscritto, delle modifiche avvenute entro il 31 dicembre 2000. L’efficacia delle nuove condizioni non è quindi subordinata all’accettazione del cliente. Al contrario, qualora l’adeguamento determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, l’accettazione da parte del cliente, e quindi la contrattazione con ogni singolo cliente, è necessaria.


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