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01.04.2000 - economia

CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) – RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI

CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) – RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) – RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI

Di particolare interesse per le imprese appaiono i recenti sviluppi sulla regolamentazione delle modalità di calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria.
Nel corso del 1999, alcune sentenze della Cassazione, relativamente al tema della capitalizzazione degli interessi (cd. anatocismo), hanno dichiarato illegittima la prassi delle banche di trasformare ogni tre mesi in capitale gli interessi dovuti dai clienti, mentre a carico della banca il conteggio è annuale.
Con il decreto legislativo n. 342/1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1999) il legislatore ha stabilito una revisione delle modalità di calcolo degli interessi e il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ha emanato, così come previsto dal D. Lgs. 342/1999, le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti (Deliberazione 9 febbraio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000).
Alcune associazioni a tutela del consumatore, hanno avviato una campagna di informazione su questo tema, suggerendo alcune possibili azioni. Spetterà, comunque, a ciascun impresa verificare l’opportunità di intraprendere azioni volte alla restituzione degli interessi pagati in eccesso, e di valutarne gli effetti nell’ambito dei rapporti con gli istituti di credito.
Quadro normativo di riferimento.
L’art. 1283 del codice civile prevede che “in mancanza di usi contrari”, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L’ordinamento italiano regola con tale articolo l’anatocismo, ammettendo tale pratica, in mancanza di usi contrari, solo alle suddette condizioni.
Gli istituti di credito, a partire dall’entrata in vigore (1 gennaio 1952) delle Norme bancarie uniformi predisposte dall’Abi, applicano una capitalizzazione degli interessi con cadenza trimestrale.
Stante le numerose azioni avviate contro gli istituti di credito, proprio in relazione al calcolo degli interessi, il legislatore è intervenuto per regolare tale aspetto.
L’art. 25 del D. Lgs 4 agosto 1999, n. 342 ha aggiunto al primo comma dell’art. 120 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria il seguente secondo comma: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Con Deliberazione 9 febbraio 2000 il CICR ha emanato le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti. Con riguardo alle operazioni di conto corrente, la Deliberazione prevede che l’accredito e l’addebito degli interessi avvenga sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che debba essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Per quanto riguarda la validità temporale di tali disposizioni, l’art. 25 del D. Lgs 342/1999 prevede che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR (22 aprile 2000), sono valide ed efficaci fino a tale data.
Si afferma dunque la validità e l’efficacia delle clausole sull’anatocismo trimestrale contenute nei contratti stipulati fino all’entrata in vigore della delibera CICR.
Tale disposizione ha però determinato numerosi dubbi interpretativi, anche con riferimento alle più recenti decisioni giurisprudenziali.
L’orientamento giurisprudenziale
Nel corso del 1999, la Cassazione ha espresso un cambiamento di indirizzo giurisprudenziale, dichiarando illegittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi, attraverso quattro sentenze (le prime due sono state le nn. 2374/99 e 3096/99).
La questione giuridica si fonda sulla sussistenza o meno di un uso normativo che, sulla base del disposto dell’art. 1283, consentirebbe di superare i limiti, dettati dallo stesso articolo, all’anatocismo.
La Cassazione in queste sentenze ha ritenuto di non ravvisare usi normativi nelle prassi seguite dagli istituti di credito. L’esistenza di un uso normativo presuppone un atteggiamento psicologico di spontanea adesione a un precetto normativo e la ripetizione uniforme e costante nel tempo. Mentre il secondo elemento sussiste, la Cassazione nega che gli utenti bancari ritengano di adempiere ad un obbligo giuridico nel pagare quattro volte all’anno gli interessi agli istituti di credito.
La prassi in uso fino ad oggi, aggiunge la Corte, è accolta dai clienti senza opposizione perché le clausole del contratto, incluse nei moduli predisposti dagli istituti di credito, non sono soggette a negoziazione individuale e la sottoscrizione di esse costituisce presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Cosa possono fare le imprese.
L’art. 25 del D. Lgs 342/1999, relativamente alla validità o meno delle condizioni esistenti, ha scatenato interpretazioni al riguardo assai discordanti.
Nel frattempo è stato avviato un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25 del D. Lgs 342, motivato, tra l’altro, dalla illegittimità dell’efficacia retroattiva della norma.
A questo punto il dubbio interpretativo sarà sciolto dalla Corte Costituzionale, la cui decisione è prevista per il mese di giugno.
Nell’attesa, l’associazione dei consumatori Adusbef ha indicato la possibilità per i consumatori di inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (il cui testo è riportato in calce alla presente nota) contenente la richiesta di restituzione degli interessi pagati in più, non solo alle banche delle quali si è clienti ma anche a tutte quelle con le quali si sono intrattenuti rapporti negli ultimi 10 anni.
Ovviamente l’Istituto di credito non esaudirà tale richiesta ma la lettera produrrà l’effetto di interrompere il decorso della prescrizione (decennale, ma decorre solo dalla data di chiusura del rapporto) del proprio diritto alla restituzione delle somme derivanti dall’illegittima capitalizzazione trimestrale.
Naturalmente, come già detto, spetterà a ciascun impresa verificare l’opportunità di intraprendere simili azioni.
FACSIMILE
della richiesta di eliminazione della trimestralizzazione degli interessi bancari e del loro ricalcolo.

Raccomandata A.R.

Spett.le BANCA_____________________
Via _______________________ n. ___
(________________________________)
p.c. (posta normale)
Spett.le Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse, 29
D-60311 FRANCOFORTE SUL MENO
OGGETTO: c/c n° __________________,
intestato__________________________,
Io Sottoscritto _____________________, residente in ______________________,  via_______________________________, invito e diffido il Vs. Istituto a voler ricalcolare tutte le competenze dall’inizio del rapporto sino ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all’art. 1283 c.c.
Attenderò un Vs. rendiconto in tal senso entro non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti.
La presente vale anche quale interruzione dei termini prescrizionali di impugnazione dell’estratto conto decennale.
Firma)________________________
Data_____________________


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