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01.03.2000 - sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1999 N° 528 – MODIFICHE AL D.LVO 494/1996

DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1999 N° 528 – MODIFICHE AL D DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1999 N° 528 – MODIFICHE AL D.LVO 494/1996

La Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.1.2000 ha pubblicato il D.Lvo 528/1999 recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lvo 14 agosto 1996, n. 494”.
La nuova normativa entra in vigore il 18 aprile 2000.
Si provvede a fornire di seguito una breve illustrazione dei contenuti del provvedimento in parola.
Data l’importanza della materia si è organizzata una riunione informativa che si terrà il giorno 14 APRILE 2000,  alle ore 9,00 presso la Sede del Collegio.
Oggetto della riunione saranno in particolare:
– modifiche al decreto legislativo “494”
– costi per la sicurezza
Relatore sarà il Sig. Dott. Ing. Serafino Arcangeli Dirigente Area Problemi Tecnologici e Sicurezza sul lavoro dell’A.N.C.E.

LE MODIFICHE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE
Articolo 1 – Campo di applicazione
Tra le esclusioni del campo di applicazione della normativa vengono ricompresi i lavori svolti in mare e le attività teatrali, cinematografiche e televisive purchè tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere.
Articolo 2 – Definizioni
– alla lettera a), viene sostituito il termine “genio” con la parola “ingegneria”;
– alla lettera b), il Committente nel caso di opere pubbliche viene identificato nel “soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”. Tale nuova definizione supera quanto indicato precedentemente nella circolare del Ministero del lavoro n. 41/97 e il concetto espresso nella nuova definizione risulta di fatto estensibile anche al caso di committenti privati;
– alla lettera c), nella nuova formulazione si trova conferma della non obbligatorietà della nomina del responsabile dei lavori e viene definitivamente chiarito che, nel caso di opere pubbliche, responsabile dei lavori e responsabile unico del procedimento risultano essere figure coincidenti;
– alla lettera f), si esclude che il datore di lavoro della impresa esecutrice possa svolgere i compiti di coordinatore per l’esecuzione mentre può continuare a ricoprire l’incarico di coordinatore in fase di progettazione; a tal proposito si sottolinea che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice può seguitare a svolgere le funzioni di responsabile dei lavori (ove designato a tal fine dal committente) e che il divieto di esercitare le funzioni di coordinatore riguarda il solo datore di lavoro dell’impresa esecutrice e non altri soggetti da lui designati in veste di responsabile dei lavori;
– alla lettera f-bis), viene definita l’entità uomini-giorno che ricomprende, come comunemente accettato, anche i lavoratori autonomi che prestino la loro opera nel cantiere interessato;
– alla lettera f-ter), viene data la definizione del piano operativo di sicurezza di cui si stabilisce la redazione a carico delle imprese esecutrici anche nel caso di lavori per conto di committenti privati, in analogia con quanto già previsto per i lavori pubblici dall’articolo 31 della legge n. 109/1994, così come modificata dalla legge n. 415/1998 (“Merloni ter”).
Quanto ai contenuti del piano operativo di sicurezza, in attesa di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, si rinvia a quanto pubblicato sul Notiziario n. 11/99.
Articolo 3 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
– al comma 3, si stabilisce che la piena applicazione della normativa (nomina dei coordinatori da parte del Committente, redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura del coordinatore per la progettazione, etc.) avvenga solo nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese ove:
– l’entità dei lavori sia pari o superiore a 200 uomini-giorno;
– siano previsti lavori comportanti i rischi particolari di cui all’allegato II, a prescindere dalla durata presunta dei lavori.
E’ appena il caso di sottolineare che, stanti le vigenti norme sui lavori pubblici, appare non giustificabile, almeno in fase preventiva, che il committente ipotizzi la presenza di una sola impresa e ciò, quanto meno, per lavori pubblici di una qualche entità.
Inoltre, anche nel settore dei lavori per conto di committenti privati e nonostante le previsioni dell’articolo 1656 cod. civ. che legano la possibilità di ricorrere al subappalto al consenso del Committente, l’ipotesi di unica impresa presente per l’intera durata dei lavori, appare poco giustificata, almeno nella maggior parte dei casi;
– al comma 4 bis viene chiarito che nel caso in cui i lavori vengano affidati ad una sola impresa e che pertanto non venga nominato il coordinatore in fase di progettazione, al Committente compete la designazione del coordinatore in fase di esecuzione nel caso in cui, successivamente all’affidamento di tali lavori, l’esecuzione di questi o di parte di essi sia affidata “a una o più imprese”;
– al comma 8, anche nel caso di lavori affidati ad unica impresa, viene fatto carico al Committente pubblico o privato o al responsabile dei lavori se nominato di accertarsi dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attraverso i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura richiedendo dichiarazioni delle imprese esecutrici relative al contratto applicato e corredate tra l’altro, degli estremi delle denunce dei lavoratori, distinti per qualifica, effettuate all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili.
Articolo 5 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione
– alla lettera b), si prevede che il piano operativo di sicurezza, comunque da considerarsi non come sostitutivo ma solo di completamento e dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione per conto del Committente, sia sottoposto ad una “verifica di idoneità” da parte del coordinatore per l’esecuzione, con l’evidente scopo di controllare la coerenza tra il piano redatto per conto del Committente ed i complementi e  dettagli del piano operativo:
– alla lettera e), si prevede la possibilità del coordinatore per l’esecuzione di segnalare alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti  per territorio i casi di inerzia immotivata del Committente, a fronte delle proposte del coordinatore per l’esecuzione stessa in caso di inadempienza delle imprese esecutrici;
– alla lettera f), si prevede che l’intervento di sospensione delle singole lavorazioni, in caso di pericolo “grave ed imminente”, avvenga a cura del coordinatore per l’esecuzione ove tale pericolo venga “direttamente riscontrato”. Fino alla verifica dell’eliminazione di tale pericolo e nel caso di inosservanza a tale disposizione, è prevista specifica sanzione;
– nel comma 1 bis viene previsto che il coordinatore in fase di esecuzione debba provvedere alla redazione di piano di sicurezza e coordinamento e alla predisposizione del fascicolo tecnico, nei casi in cui, pur avendo il Committente affidato i lavori ad un’unica impresa (e pertanto al di fuori della previsione delle designazioni dei coordinatori) l’esecuzione dei lavori venga poi di fatto affidata a più imprese.
Articolo 6 – Responsabilità dei Committenti e dei responsabili dei lavori
– al comma 1 mentre nel testo originario del decreto il Committente, ancorchè avesse designato il responsabile dei lavori, veniva ritenuto responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3 (nomine dei coordinatori, ecc.) nella nuova versione viene sancito l’esonero di responsabilità del Committente dagli obblighi connessi all’incarico conferito al responsabile dei lavori;
– al comma 2, con la sostituzione della “congiuntiva” e con la “disgiuntiva” o tra le parole committente-responsabile, viene indicata chiaramente l’alternatività delle responsabilità tra le due figure
Articolo 8 – Obblighi dei datori di lavoro
All’art. 9 del decreto legislativo 494/1996 sono apportate modifiche ed in particolare si stabilisce che anche nel caso di imprese esecutrici con meno di dieci addetti, la redazione in forma scritta del piano operativo di sicurezza (inteso come documento di valutazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 626/94) sia obbligatoria e ciò nonostante che il comma 11 dell’art. 4 del decreto legislativo appena citato prevedesse l’esenzione dalla redazione del documento sostituito con un’autocertificazione.
Articolo 9 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordina-
                         tore per l’esecuzione dei lavori
Circa l’art. 10 del 494/96, vengono individuati ulteriori professionalità (diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o scienze forestali e diploma di perito industriale agrario o agrotecnico) per l’espletamento dei compiti per il coordinatore della sicurezza e viene conferito anche all’I.N.A.I.L. e all’Istituto italiano di medicina sociale la veste giuridica per poter organizzare corsi di formazione specifica per i coordinatori.
Articolo 10 – Notifica preliminare
Modifica l’art. 11 del 494/96: il Committente o responsabile dei lavori dovrà trasmettere la notifica preliminare sia alla ASL che alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio.
I cantieri da notificare sono quelli in cui:
– nel cantiere operino più imprese e l’entità presunta dello stesso cantiere sia pari o superiore a 200 uomini-giorno;
– sono presenti i rischi di cui all’allegato II a prescindere dalla data presunta dei lavori;
– per effetto di successive varianti, divengano soggetti a notifica, anche se inizialmente non lo erano;
– pur operando nel cantiere una sola impresa si presume che vengano eseguiti lavori con entità presunta pari o superiore a 200 uomini-giorno.
Articolo 11 – Piano di sicurezza e coordinamento – (art. 12 D.Lvo 494/1996)
Si ribadisce che il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere la stima dei costi necessari per darvi attuazione e, analogamente a quanto già stabilito per i lavori pubblici, si stabilisce, anche nel caso dei lavori per conto di Committenti privati, che tali costi non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Inoltre i contenuti del piano generale di sicurezza, previsto dalla versione precedente del decreto legislativo nel caso di lavori di entità superiore a 30.000 uomini giorno, sono trasferiti come contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Conseguentemente la norma modificata non fa più alcun cenno al piano generale.
Infine, anche nel caso di appalti per Committenti privati e in analogia a quanto già previsto per appalti pubblici, si stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
Art. 12 – Obblighi di trasmissione – (art. 13 D.Lvo 494/1996)
Si pone rimedio ad una omissione del testo precedente relativa all’obbligo di trasmissione dei piani alle imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 13 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 14 D.Lvo 494/1996)
Viene stabilito l’obbligo per i datori di lavoro di ciascuna impresa esecutrice di consultare il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (se nominato dai lavoratori) fornendogli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento.
Articolo 14 – Modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 16 D.Lvo 494/1996)
Col riferimento all’articolo 40 del decreto legislativo n. 277/1991 si chiarisce che nel caso si utilizzino valori statistici per effettuare la valutazione del rischio rumore va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Articolo 15 – Modalità attuative di particolari obblighi
Nei cantieri la cui durata presunta è inferiore a 200 giorni lavorativi la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in merito ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta degli stessi rappresentanti.
Inoltre nei cantieri in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria, di cui al titolo I capo IV del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro può essere sostituita a giudizio dello stesso medico con l’esame dei contenuti dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza svolgono la loro attività.

Articoli 20,21,22,23 e 23 bis – Sanzioni applicate alla diverse figure del decreto
L’apparato sanzionatorio viene adeguato alle nuove previsioni di legge e vengono specificati i casi in cui è possibile l’estinzione delle contravvenzioni tramite l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 758/1994 (modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
Primo articolo aggiunto:
Rimanda al decreto previsto dal primo comma dell’articolo 31 della legge n. 109/94 per la definizione dei “contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento” e per “l’indicazione della stima dei costi per la sicurezza”.
Secondo articolo aggiunto
Prevede l’emanazione di decreti per definire, in relazione alle competenze connesse al titolo di studio, i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione nonché per modificare i contenuti dei corsi di formazione rispetto a quanto previsto dall’allegato V.
Stabilisce comunque che sono ritenuti validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di modifica (18 aprile 2000).
Quarto articolo aggiunto
Definisce i casi di applicabilità delle norme per i cantieri in atto.
In particolare stabilisce l’applicabilità delle disposizioni così come modificate per i cantieri per i quali, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, non sia conclusa la fase di progettazione.
Nel caso di incarichi di progettazione esecutiva affidati prima del 24 marzo 1997 e nell’ipotesi che tale progettazione sia stata conclusa entro la data di entrata in vigore del decreto di modifica (18 aprile 2000), si esclude l’applicabilità della normativa.
Viene chiarito che si intende conclusa la fase di progettazione:
– nel caso di appalti pubblici, con l’approvazione del progetto esecutivo:
– in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l’esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell’atto di affidamento dei lavori stessi.
Allegato I
L’allegato I contiene l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del decreto.
L’allegato non contiene più il riferimento a lavori di “ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, riparazione, smantellamento, ripristino, smontaggio e montaggio di impianti”: pertanto i lavori rientranti nel nuovo campo di applicazione sono soltanto quelli concernenti lavori edili e di ingegneria civile.
Allegato II
Contiene l’elencazione dei lavori comportanti rischi particolari. Si sottolinea che al punto 4 si definiscono le linee elettriche come aeree e conduttori nudi in  tensione.


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