Print Friendly, PDF & Email
01.02.2000 - comunicazioni

DEPENALIZZAZIONE REATI MINORI – DEC. LEG. 507/99

DEPENALIZZAZIONE REATI MINORI – DEC
DEPENALIZZAZIONE REATI MINORI – DEC. LEG. 507/99

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999 parte prima, supplemento ordinario n. 233/L e’ stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 – recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205”.
Con l’occasione si ricorda che il termine per l’attuazione della delega ad emanare il decreto da parte del Governo sarebbe scaduto il 13 gennaio.
Per il settore delle costruzioni le materie interessate dalla depenalizzazione sono quelle della circolazione stradale (autotrasporto, guida dei veicoli), della sicurezza e della salubrita’ degli edifici, del giudice competente.
In dettaglio, e secondo la progressione contenuta nel Decreto Legislativo, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
Art. 18 autotrasporto
1. L’esercizio dell’autotrasporto per conto di terzi senza licenza (art. 26 L. 298/74) e’ ora soggetto a sanzione pecuniaria da 4 a 24 milioni (in precedenza reclusione sino a 6 mesi o multe e sequestro del veicolo) ed al fermo amministrativo del veicolo (3 mesi). L’affidamento del trasporto ad un soggetto non autorizzato e’ soggetto a sanzione pecuniaria da 3 a 18 milioni (non piu’ ammenda da 500.000 a 1 milione e sequestro della merce).
2. Il trasporto senza licenza (conto proprio) o senza autorizzazione (conto terzi, vedi anche art. 26 L. 298/74) ovvero in violazione alle condizioni o ai limiti della licenza o dell’autorizzazione, di cui all’art. 46 L. 298/74 e’ soggetto a sanzione pecuniaria da 4 a 24 milioni (in precedenza reclusione da 1 a 6 mesi o multe da 200 a 600 mila) e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (le sanzioni sono inasprite nel caso di recidiva nel quinquennio).
Per le violazioni degli art. 26 e 46 non e’ ammesso il pagamento in forma ridotta.
Art. 19 guida dei veicoli
1. La guida di autoveicoli o motoveicoli (art. 116 Dlvo 116 n. 285/92) senza patente, ovvero da parte di soggetti a cui la patente e’ stata revocata e’ sanzionata con il pagamento di una somma da lire 4 a 16 milioni (in precedenza arresto ed ammenda) e fermo amministrativo del veicolo.
2. La guida senza patente di macchine operatrici (art. 24 Dlvo n. 285/92) su strade aperte al pubblico e’ sanzionata con il pagamento di una somma da lire 4 a 16 milioni e fermo amministrativo del veicolo.
3. La guida con patente la cui validita’ e’ scaduta (art. 126 n. 7) oltre che con la sanzione amministrativa pecuniaria e’ sanzionata con il ritiro della patente ed il fermo del veicolo per due mesi. Si tratta di una modifica che non ha riguardato aspetti penali bensi’ aspetti gia’ in precedenza classificati come amministrativi.
Artt. 50 e 52 rovina degli edifici e omissione lavori in edifici pericolanti
1. L’art. 676 del codice penale prevede che chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio che successivamente per sua colpa rovini non sia piu’ punito con l’ammenda bensi’ con la sanzione pecuniaria da lire 300.000 a 1,8 milioni. Resta invariata la pena dell’arresto o dell’ammenda nel caso di pericolo alle persone.
2. L’art. 677 del codice penale prevede l’obbligo per il proprietario di un immobile, ovvero per colui che e’ obbligato alla conservazione o vigilanza sull’edificio (es. amministratore di condominio) di eseguire le necessarie opere conservative, se cio’ non avviene egli e’ ora soggetto a sanzione pecuniaria da lire 300.000 a 1 milione (anziche’ ammenda). Resta invece invariata la pena (art. 633, comma 3) dell’arresto o dell’ammenda nel caso di pericolo alle persone.
Le sanzioni
Art. 70 norme sull’abilita’
L’utilizzo di abitazioni non munite di certificato di abitabilita’ (art. 221 RD 1265/34) e’ soggetto a sanzione amministrativa da lire 150.000 a 900.000 (in precedenza ammenda da 40.000 a 400.000).
La sanzione e’ applicata dal Sindaco.
Art. 98 competenza per il giudizio di opposizione
Con riferimento alle norme sopra illustrate ricordiamo che l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione dell’autorita’ amministrativa potra’ essere presentata per le violazioni urbanistiche ed edilizie al tribunale ed al giudice di pace negli altri casi.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941