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01.12.2000 - lavoro

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – DECONTRIBUZIONE – OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – DECONTRIBUZIONE – OPERAZIONI DI CONGUAGLIO ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – DECONTRIBUZIONE – OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Come è noto le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di decontribuzione dell’Elemento Economico Territoriale corrisposto nell’anno secondo la previsione del contratto collettivo provinciale 15.4.1998.
Le citate operazioni devono essere eseguite applicando, su base annua, la nota formula: X= R+E
                     34
Si ricorda peraltro che:
– il regime della decontribuzione opera dal 1.1.2000 (cfr. suppl. n. 1 al Not. 1/2000) entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile corrisposta nell’anno solare 2000        (a tale fine viene indicato il valore 34 nella formula) ;
– la retribuzione imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (23,45% sino al 30 settembre 2000 e 18,5% dal 1°ottobre 2000), dalla quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (1,544%) e, dal 1° ottobre 2000, dal 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile dell’anno 2000 anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il calcolo mensile.
– il valore di E da riportare nella formula è pari all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2000 escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE e il 4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente nella R
– il risultato della formula, cioè la lettera X, costituisce l’importo massimo annuo de contribuibile dell’ E.E.T. 
Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato corrisposto nell’anno 2000 a titolo di E.E.T. onde ottenere  l’importo decontribuibile annuo del medesimo titolo. Il valore dell’E.E.T., da confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della relativa percentuale CAPE (23,45% sino al 30 settembre 2000 e 18,5% dal 1° ottobre 2000) nonché, dal 1° ottobre 2000, del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. Ottenuto l’importo decontribuibile annuo, è quindi necessario verificare se la decontribuzione attuata in corso d’anno sia inferiore o superiore a quella spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative operazioni di conguaglio contributivo  mediante i seguenti adempimenti da attuare con la denuncia mensile DM 10/2: 
1) l’importo annuo da decontribuire è superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno l’ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “B” del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione “CONG. 10% DL 67/97” e dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
2) l’importo annuo da decontribuire è inferiore alla somma degli importi decontribuiti  mensilmente: in questo caso le aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la quota dell’ E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello di denuncia, preceduto dalla dizione “REC 10% DL67/97” e dal codice “L931”.
In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Le citate operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 2000, anche con quella del mese di gennaio 2001 (scadenza 16 febbraio 2001). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare  sul modello di denuncia quanto di seguito specificato:
a) se nel corso del 2000 si è decontribuita una quota di EET inferiore a quella spettante, l’importo che ha determinato la riduzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2001 dovrà essere indicato nel quadro” B “con il codice DOOO
b) se nel corso del 2000 si è decontribuita una quota di EET superiore a quella spettante, l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2001 dovrà essere indicato nel quadro” B “con il codice AOOO.  
 


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