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01.09.2000 - tributi

ICI – INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE LEGATA AL VALORE DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE

ICI – INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE LEGATA AL VALORE DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE ICI – INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE LEGATA AL VALORE DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE
(Corte Cost. Sent. 25/7/00, n. 351)

E’ costituzionalmente legittima la normativa in base alla quale l’indennità dovuta in caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al minor valore indicato nell’ultima dichiarazione ICI, presentata dall’espropriato, anche nel caso in cui lo stesso abbia valutato al ribasso il terreno per un mero errore (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992).
Con due diverse questioni di legittimità presentate rispettivamente dalle Corti di appello di Trieste e Genova, è stato rilevato che la norma in questione si porrebbe in contrasto con la Costituzione, in quanto, oltre a collegare l’ammontare del ristoro patrimoniale ad una dichiarazione del proprietario resa a fini tributari, comporterebbe la penalizzazione dell’interessato sul piano indennitario non solo in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di evasione dell’imposta, ma, altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero errore, dipendente da confusa ed ambigua situazione urbanistica (artt. 42 e 53, Cost.).
La Corte Costituzionale ha stabilito che, ai fini della legittimità costituzionale, non interessa la qualificazione della norma impugnata, nel senso che essa contenga una misura sanzionatoria o meno, o se il presupposto della norma sia una dolosa evasione d’imposta o un errore, più o meno gravemente colpevole, sulla natura dell’area oggetto dell’espro-priazione.
In questo caso, rileva che il soggetto non può sottrarsi alle conseguenze di una sua dichiarazione.
Questo in applicazione del principio secondo cui il cittadino deve improntare i rapporti con la pubblica amministrazione secondo lealtà, correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e sociali tra i quali quelli in materia tributaria (art. 2 Cost.).
Questo discorso rileva se la dichiarazione è contemplata espressamente dalla legge in modo preciso e chiaro, con preventiva previsione di duplice valenza, negli aspetti di valutazione del bene a fini tributari e come limite di liquidazione di indennità di esproprio, e quando non vi sia un intervallo di tempo significativo tra dichiarazione di valore ad una certa data (1° gennaio dell’anno, a fini tributari) e momento di riferimento – nello stesso anno – della valutazione e liquidazione (di indennità).
Infine, è stato rilevato che la natura edificatoria dell’area è in genere una rivendicazione costante dei soggetti privati colpiti da esproprio nel contestare la indennità offerta e pretendere una indennità superiore.
Di conseguenza, non è pertinente da parte del contribuente ogni accenno a situazioni meramente ipotetiche di errore incolpevole, tenuto conto della consapevolezza del valore dell’area e del mancato esercizio della facoltà di richiesta di attestazione al comune interessato.


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