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01.04.2000 - tributi

INCENTIVI PER I NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

INCENTIVI PER I NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE INCENTIVI PER I NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
(Min. finanze, Circ. 20/3/00, n. 51/E)

Il Ministero delle finanze ha spiegato i meccanismi applicativi degli incentivi temporanei alle imprese che realizzano incrementi netti del capitale investito e, negli stessi periodi d’imposta, accrescono l’apparato produttivo mediante investimenti in beni strumentali nuovi (art. 2, commi 8 -12, legge n. 133/1999, c.d. “legge Visco”).
L’agevolazione consiste nell’assoggetta-mento a un’aliquota d’imposta ridotta al 19 per cento della parte di reddito corrispondente, in linea di principio, all’importo degli investimenti in beni strumentali nuovi che trova corrispondenza, anche indiretta, in conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva.
A differenza di provvedimenti apparentemente analoghi, adottati negli ultimi anni per stimolare la ricapitalizzazione aziendale, l’ambito di operatività di questa agevolazione è rivolto unicamente agli incrementi di capitale destinati, anche indirettamente, al rafforzamento degli investimenti.

Differenze con la DIT
Mentre la dual income tax, garantendo la tassazione differenziata della parte di reddito d’impresa riconducibile alla remunerazione ordinaria del capitale, assume carattere permanente per disincentivare, a regime, l’indebitamento e la sottocapitalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 466/1997), l’attuale provvedimento si caratterizza per la specifica finalità di rilancio economico e rinnovamento degli apparati produttivi, perseguita attraverso la temporaneità dei benefici (si applica, infatti, per il periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo; ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per gli anni 1999 e 2000) e la differente individuazione della quota di reddito agevolata che è commisurata al minore importo tra l’ammontare degli investimenti e quello degli incrementi di capitale proprio.

Soggetti interessati
Più ampio, inoltre, è, rispetto alla DIT, l’ambito soggettivo della nuova normativa, che estende il beneficio, in presenza di particolari condizioni, anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata.

Investimenti agevolabili
La circolare precisa che l’espressione “investimento in beni strumentali nuovi” comprende non soltanto l’acquisto a titolo derivativo, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell’agevolazione.
Sono inoltre agevolabili i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali e inerenti (l’inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le proprie utilità all’impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato).

Periodo d’imposta
L’investimento si computa nell’esercizio a partire dal quale il bene, inserito nel processo produttivo, è ammortizzabile ai fini fiscali.

Beni immateriali
Costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in sé precisamente identificabili, che conservano una propria individualità, perchè rappresentati da diritti che conferiscono all’imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri (ad esempio, diritti di brevetto industriale, di concessione, licenze e marchi, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Know-how).
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che costituiscono meri costi (avviamento, pubblicità, ricerca e sviluppo).

Software
Rientra tra gli investimenti agevolabili l’acquisizione del software applicativo, anche mediante il cosiddetto “contratto di sviluppo”, ancorché acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato o indeterminato (è escluso, invece, quello utilizzato a fronte di canoni periodici).

Requisito della novità
Il requisito della novità perché gli investimenti siano agevolabili sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) da parte del cedente.
Sono esclusi dall’agevolazione il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti esistenti.

Ammontare degli investimenti
Gli investimenti agevolabili rilevano per un importo pari al costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto di investimento, ossia al costo di acquisto o produzione al netto di eventuali contributi.
Pertanto, se il bene è utilizzato promiscuamente gli investimenti rilevano nella misura del 50 per cento; per i beni acquisiti in leasing, l’importo agevolabile è pari al costo sostenuto dal concedente per l’acquisto (al lordo dell’IVA, se indetraibile), non rileva, invece, il prezzo di riscatto; per i lavori eseguiti in economia vanno assunti i costi dei beni e dei servizi utilizzati per la realizzazione del bene.

Conferimenti in denaro
Per quanto riguarda gli incrementi di patrimonio, tra i conferimenti rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro, tra i quali vanno compresi, ad esempio, i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, con esclusione quindi dei finanziamenti erogati dagli stessi, che costituiscono debiti per la società; i versamenti dei soci per sovrapprezzo di azioni o quote e i versamenti per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

Accantonamenti di utili a riserva
Nel caso in cui alla formazione dell’utile d’esercizio accantonato a riserva abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto “equity method”), la quota di utile derivante da tale plusvalenza, ancorché accantonata a riserva, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.
Fatta eccezione per tale ipotesi, rilevano tutti gli altri accantonamenti a riserva, sia disponibile che indisponibile, dell’utile d’esercizio effettuati in sede assembleare.
Nel caso di imprese individuali, rilevano gli utili dell’esercizio precedente non prelevati dall’imprenditore.

Coordinamento con la DIT
La parte di reddito assoggettato ad aliquota del 19 per cento va calcolata autonomamente e prioritariamente rispetto al regime della DIT, di cui l’impresa potrà continuare a fruire, ricorrendone i presupposti, sulla restante parte del reddito conseguito.

Società cooperative
Gli incentivi per i nuovi investimenti non si cumulano con la riduzione alla metà dell’IRPEG dovuta dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 11, D.P.R. n. 601/1973).

Acconti
Le imprese che fruiscono dell’agevolazione prevista dalla legge Visco sono comunque tenute a calcolare gli acconti, relativi ai periodi d’imposta 1999, 2000 e 2001, sulla base dell’aliquota non agevolata, ossia al lordo dell’agevolazione.


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