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01.02.2000 - tributi

IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER LA GESTIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA

IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER LA GESTIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER LA GESTIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA
(Min. finanze, Ris. 24/1299, n. 168/E)

Il Ministero delle finanze ha chiarito che le prestazioni di gestione di impianti di fognatura sono assoggettabili all’aliquota IVA del 10 per cento sia che si tratti di manutenzione ordinaria che straordinaria (n. 127-sexiesdecies Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972).
In merito alle prestazioni di servizi per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari, resi da un’impresa appaltatrice e richiesti da un ente locale, per determinare l’aliquota da applicare occorre verificare la natura giuridica del contratto in base alla quale l’impresa assume la relativa obbligazione.
Se il contenuto pattizio è quello proprio del contratto d’appalto è applicabile l’aliquota IVA del 10%, secondo quanto disposto dalla norma che stabilisce l’aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (n. 127-septies, Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972).
Gli impianti fognari sono, infatti, compresi tra le opere di urbanizzazione primaria.
Infine, è stato precisato che le prestazioni di progettazione degli impianti fognari possono essere assoggettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico contratto di appalto relativo alla complessiva realizzazione dell’opera.
Diversamente, alle stesse prestazioni si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.


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