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01.05.2000 - economia

LOCAZIONI – LEGGE SULLA PROROGA DEGLI SFRATTI PER LE CATEGORIE DEBOLI

LOCAZIONI – LEGGE SULLA PROROGA DEGLI SFRATTI PER LE CATEGORIE DEBOLI LOCAZIONI – LEGGE SULLA PROROGA DEGLI SFRATTI PER LE CATEGORIE DEBOLI
(D.L.25/2/00, n. 32, conv. L. 20/4/00, n. 97)

E’ stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge in materia di locazioni che stabilisce per le fasce sociali deboli la proroga di nove mesi del termine delle esecuzioni per finita locazione (D.L. n. 32/2000).
Per gli inquilini che rientrano nelle c.d. fasce deboli (ultrasessantacinquenni, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione salariale, in mobilità, famiglie con oltre cinque figli, malati terminali, portatori di handicap o con conviventi in queste condizioni), l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi è differita di nove mesi, a partire dal 1° gennaio 2000; resta, tuttavia, confermato il limite massimo di diciotto mesi (art. 6, comma 5, legge n. 431/98).
In sede di conversione è stato stabilito che deve essere emessa in carta libera la dichiarazione che il locatore dell’immobile deve notificare, tramite ufficiale giudiziario, al locatario con gli elementi conoscitivi necessari per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile (art. 7, comma 1, legge n. 431/1998).
I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati dalla legge (art. 11, comma 4, stessa legge).
Nei confronti di tali conduttori deve risultare emesso il provvedimento di rilascio dell’immobile e gli stessi conduttori devono avere già stipulato, o devono stipulare entro il 15 maggio 2000, un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge di riforma delle locazioni ad uso abitativo (n. 431/1998).
A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dal 26 febbraio scorso (data di entrata in vigore del D.L.).
Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni che consentano l’attribuzione delle risorse entro il 30 giugno prossimo.


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