Print Friendly, PDF & Email
01.10.2000 - tributi

MODELLO F23 – ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE UFFICIO

MODELLO F23 – ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE UFFICIO MODELLO F23 – ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE UFFICIO
(Min. fin. Ris. 9/8/00, n. 131/E)

E’ possibile rimediare agli errori compiuti nell’indicazione del codice ufficio per i cittadini che utilizzano il modello F23 per il versamento di sanzioni, imposte indirette e tributi per successioni e donazioni.
Lo ha chiarito il Ministero delle finanze precisando che, in precedenza, la normativa sul ravvedimento era prevista soltanto per gli errori riscontrati nell’indicazione del codice tributo, mentre adesso, la possibilità di regolarizzazione viene estesa anche alle inesattezze compiute dai cittadini nell’indicazione dell’Ufficio al quale abbinare i versamenti (D.Lgs. n. 471/1997).
Di conseguenza, i contribuenti che hanno commesso delle sviste dovranno inviare una doppia comunicazione: una all’ufficio periferico il cui codice era stato indicato erroneamente sul modello di versamento e una a quello al quale, invece, il versamento deve essere correttamente abbinato. Si pubblica di seguito il testo della risoluzione in oggetto.

Ministero finanze,
Ris. 9 agosto 2000, n. 131/E

OGGETTO: Errata indicazione del codice ufficio nel mod. F23 – Ravvedimento

Con la nota che si riscontra codesta Direzione Regionale, preso atto di quanto precisato con la risoluzione n. 73/E del 26 maggio 2000 sull’istituto del ravvedimento per errore nell’indicazione di codice tributo nel modello di versamento, ha chiesto alla Scrivente di esprimere il proprio parere sulla possibilità di estendere o meno questo istituto agli errori di codice ufficio compiuti in sede di compilazione del mod. F23.
In proposito, la Scrivente condivide l’avviso di codesta Direzione Regionale, favorevole all’estensione del ravvedimento agli errori in parola.
In effetti, il codice ufficio, al pari del codice tributo, è uno degli elementi necessari all’imputazione della somma versata, per cui le inesattezze ad esso relative rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del d.lgs.18 dicembre 1997, n. 471.
Di conseguenza, nessun dubbio può esservi circa la possibilità, per il contribuente che abbia sbagliato l’indicazione del codice ufficio nel mod. F23, di esercitare il ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
In tal caso, le modalità del ravvedimento dovranno essere individuate in analogia con quelle indicate nella citata risoluzione n. 73/E per gli errori di codice tributo relativi allo stesso mod. F23. Pertanto, il contribuente dovrà inviare una comunicazione sia all’ufficio periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello al quale, invece, il versamento deve essere correttamente abbinato.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941