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01.11.2000 - trasporti

TRASPORTI – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLA CARBON TAX – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

TRASPORTI – IN VIGORE IL REGOLAMENTO SUL CREDITO D’IMPOSTA (CARBON-TAX) TRASPORTI – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLA CARBON TAX – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(D.P.R. 9/6/00, n. 277, G.U. 11/10/00, n.238)
L’11 ottobre 2000 è entrato in vigore il regolamento di attuazione della finanziaria 1999 che disciplina l’agevolazione fiscale (Carbon-Tax) in favore degli esercenti le attività di trasporto merci (si veda in merito il Supplemento 2 al Notiziario 7/2000).
Il credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione in sede di versamento delle imposte oppure mediante rimborso della relativa somma. Nel caso di utilizzo del credito in compensazione, il codice tributo da riportare sul Modello F24 è il 6730 – “Credito d’imposta a favore degli esercenti l’attività di trasporto merci”.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art.63, D.P.R. n. 917/1986).
Si ricorda che, ai fini del regolamento, per “esercenti le attività di autotrasporto merci” si intendono anche le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci in conto proprio munite della licenza e iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.

Fatturazione del gasolio A decorrere dall’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore del regolamento, a fronte delle cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti gli esercenti il trasporto di merci nazionali e comunitari deve essere emessa fattura.
Il Ministero delle Finanze con una nota del 20 ottobre ha chiarito che su dette fatture è necessario riportare gli estremi della targa del veicolo rifornito.

Scheda carburante Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino all’11 ottobre 2000 e limitatamente agli autotrasportatori nei confronti dei quali il decreto del 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti tiene luogo della fattura stessa.

Per ottenere il credito d’imposta, gli esercenti le attività di trasporto merci nazionali devono presentare al competente Ufficio Tecnico di Finanza, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa il cui facsimile è a disposizione presso gli uffici del Collegio.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 1999 è stato fissato entro il 11 dicembre 2000 (sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento).


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